Non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. in caso di caduta dovuta alla presenza di ghiaccio presente sul parcheggio antistante il Servizio Bancomat
Pubblicata il 12/04/2012
La responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., sussiste in presenza di due presupposti: da un lato l'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione, nel caso concreto, della c.d. insidia o trabocchetto e dall'altro l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione, subisca un danno. Ne deriva che la responsabilità da cose in custodia deve escludersi allorquando il danno sia prevedibile. Nel caso di specie, essendo scivolata, parte attrice, sul ghiaccio presente sul parcheggio antistante il Servizio Bancomat, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. non potendo considerarsi, la presenza di ghiaccio, un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile ed invisibile.
Tribunale Monza, Sezione 1 civile, Sentenza 7 dicembre 2011, n. 3240
- Leggi la sentenza integrale -
La responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., sussiste in presenza di due presupposti: da un lato l'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione, nel caso concreto, della c.d. insidia o trabocchetto e dall'altro l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione, subisca un danno. Ne deriva che la responsabilità da cose in custodia deve escludersi allorquando il danno sia prevedibile. Nel caso di specie, essendo scivolata, parte attrice, sul ghiaccio presente sul parcheggio antistante il Servizio Bancomat, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. non potendo considerarsi, la presenza di ghiaccio, un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile ed invisibile.