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Per escludere la colpa del conducente di auto, occorre affermare la colpa esclusiva del pedone
Pubblicata il 21/01/2016
Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 30 dicembre 2015, n. 51191
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1547/2013 GIUDICE DI PACE di MILANO, del 05/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. FODARONI Maria G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20 dicembre 2014 il giudice di pace di Milano assolveva (OMISSIS) dal reato di cui all'articolo 590 c.p., aggravato ex articolo 191 C.d.S., perche' il fatto non costituisce reato.
Riteneva il predetto giudice che non fosse possibile ricostruire con precisione l'incidente avvenuto il (OMISSIS) nel corso del quale (OMISSIS) era stata urtata dall'auto condotta dall'imputato mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La ragazza, che stava facendo attivita' fisica di podista nella zona (OMISSIS), mentre attraversava via (OMISSIS) sulle strisce pedonali veniva investita dall'auto dell'imputato proveniente dalla sua sinistra e colpita al ginocchio, riportando la frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno con affossamento del ginocchio sinistro.
2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano lamentando violazione di legge e difetto di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b). Si rileva che erroneamente la sentenza afferma che all'imputato non era stata contestata alcuna violazione del C.d.S. e che la stessa e' apodittica e non tiene conto delle risultanze processuali nella parte in cui ritiene che la persona offesa, podista, stesse correndo anche nella fase dell' attraversamento dell'incrocio, circostanza smentita dalla stessa parte offesa che ha riferito di aver attraversato a passo veloce, avendo notato l'auto dell'imputato ferma che pero' aveva ripreso la marcia propria quando ella aveva iniziato l'attraversamento, tanto che il (OMISSIS) si era scusato affermando che non l'aveva vista; rileva che e' illogica la motivazione assolutoria fondata sull'impossibilita' di accertare l'esatto punto d'urto, attesa la certezza che la (OMISSIS) fu investita sulle strisce pedonali e che il (OMISSIS) la investi con la parte anteriore della sua vettura, essendo distratto, come si legge in sentenza, nel punto in cui il giudice ha riportato la testimonianza di (OMISSIS), che ha precisato che" il conducente dell' auto non aveva visto la signorina passare perche' impegnato a guardare nella parte opposta", cosi confermando quanto riferito dalla p.o. in querela circa le scuse ricevute dal (OMISSIS), per non averla vista.
Appare poi assolutamente carente, illogica, incomprensibile la motivazione laddove, per escludere l'elemento soggettivo della colpa, si e' limitata a rilevare che la presunzione di colpa a carico di due conducenti di veicoli in collisione prevista dal codice civile (articolo 2054 c.c.) non si applica al campo penale. Lamenta che la suddetta conclusione e' completamente avulsa da una doverosa valutazione dell'elemento soggettivo del caso di specie secondo i principi fissati da questa Suprema Corte.
3. Nell'interesse dell'imputato il difensore, avvocato (OMISSIS), si oppone all'accoglimento del ricorso evidenziando che il giudice di pace e' pervenuto a sentenza di assolutoria con una motivazione corretta, basata sull'esame di tutte le risultanze processuali che pero' non avevano consentito di sciogliere i dubbi circa la condotta delle due parti coinvolte che impedivano di valutare la misura delle loro responsabilita' in merito alla causazione dell'evento.
Sottolinea come nessuna infrazione al C.d.S. sia stata contestata all'imputato dalla polizia stradale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, come correttamente osservato dal Procuratore ricorrente , questa Corte, nel caso di investimento di pedone, ha affermato, con giurisprudenza consolidata (sez. 4 sentenza n. 20027 del 16.4.2008; sez. 4 sentenza n. 33207 del 2.7.2013 Rv. 255995 ) che, per escludere la colpa del conducente di auto, occorre affermare la colpa esclusiva del pedone, che si realizza solo in presenza di una duplice condizione. Per la prima condizione, occorre che il conducente si sia venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell' oggettiva impossibilita' di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso. La seconda e' che nel comportamento del conducente non sia ravvisabile nessuna violazione delle norme del C.d.S. e di quelle di comune prudenza.
Nella specie il capo di imputazione aveva evidenziato uno specifico profilo di colpa nei confronti del (OMISSIS) consistente nella violazione dell'articolo 191 C.d.S., che regola appunto il comportamento del conducente nei confronti del pedone. Tale profilo di colpa doveva essere indagato a prescindere dal fatto che nell'immediatezza non fossero state elevate contravvenzioni da parte della polizia stradale intervenuta.
Infatti l'addebito colposo, anche a titolo di colpa specifica, prescinde dalla eventuale, concorrente responsabilita' amministrativa, spettandone l'accertamento con piena autonomia alla autorita' giudiziaria ove per il fatto venga instaurato procedimento penale. Di tale profilo non si e' fatta alcun carico la sentenza impugnata che nulla ha riferito al riguardo nemmeno indicando quale siano state le circostanze in cui si e' svolto l'incidente ed in particolare la direzione di marcia del veicolo rispetto al pedone e la possibilita' di avvistamento dello stesso a distanza. La sentenza, incentrando il proprio giudizio assolutorio solo sulla mancanza di certezza in merito alla esatta ricostruzione dell'incidente, non ha in alcun modo considerato il comportamento dei due utenti della strada, l'automobilista ed il pedone, nei reciproci rapporti.
Come opportunamente ha ricordato il procuratore ricorrente, le regole della circolazione stradale in centri abitati impongono al conducente di vigilare al fine di avvistare possibili situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni fuori dagli spazi ai medesimi riservati, e di tenere una condotta di guida adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocita' secondo l'occorrenza e arrestando la marcia del veicolo, al fine di prevenire il rischio di un investimento. Circa i doveri di attenzione del conducente nei riguardi dei pedoni, si e' sottolineato che grava sul conducente l'obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e di prevedere tutte quella situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (sez. 4 , 13 ottobre 2005, Tavoliere).
Al fine di escludere la responsabilita' del conducente e', percio', necessario che lo stesso sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita' di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alla norme della circolazione stradale, che possa assumere rilevanza rispetto all'evento, ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.
2. Alla luce di tali osservazioni, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata per non avere considerato tali rilevanti principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Milano.