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Per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli concessi in leasing è responsabile il solo utilizzatore e non il concedente

In caso di danni provocati dalla circolazione di autoveicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) il corresponsabile con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 3, C.C. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non il concedente-proprietario. E’ quanto statuito dalla sentenza n. 10424/2007 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione cjhe ha così confermato l’orientamento gi formatosi in materia (cfr. Cass. 25/05/2004, n. 10034 ;Cass. 25.5.2004, n. 10034; Cass. n. 12192/1999).



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Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 8 maggio 2007, n. 10424

Svolgimento del processo

La corte di appello di Milano, con sentenza n. 1695/04, rigettava l'appello proposto da contro la s.p.a. in liquidazione, avverso la sentenza del tribunale di Milano del 5.9.2001, con cui era stata rigettata la domanda dell'appellante attore nei confronti dell'appellata convenuta, per la condanna in solido con il conducente, l'utilizzatore in leasing e l'assicuratore del risarcimento dei danni subiti dall'attore, a seguito di sinistro stradale.


La corte di merito, in conformità di quanto statuito dal primo giudice, dato atto che tra l'attore e gli altri convenuti era intervenuta transazione del danno, riteneva che la in qualità di concedente in leasing dell'autoveicolo investitore non fosse responsabile solidalmente dell'incidente a norma dell'art. 2054 c.c..


Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attore.

Resiste con controricorso la in liquidazione.


Motivi della decisione


1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'errata interpretazione dell'art. 2054 c.c., riportandosi alle sentenze della S.C. n. 13015/1992 e n. 10968/1998 (rectius n. 10698), secondo cui il concedente in leasing, nella qualità di proprietario del veicolo concesso in locazione all'utilizzatore è solidalmente obbligato al risarcimento del danno da circolazione stradale, a norma dell'art. 2054, c. III, c.c..


2.1. Il motivo è manifestamente infondato.


Infatti questa S.C. ha statuito che, per il disposto dell'art. 91 cod. strada (D.Lgs n. 285 del 1992), in caso di danni provocati dalla circolazione di autoveicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) il corresponsabile con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 3, C.C. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non il concedente-proprietario (Cass. 25/05/2004, n. 10034 ;Cass. 25.5.2004, n. 10034; Cass. n. 12192/1999).


2.2.Le due sentenze, cui si riferisce il ricorrente (Cass. n. 13015/1992 e Cass. n. 10698/1998) attengono a risarcimento dei danni per sinistri stradali verificatisi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 91, c. 2, nuovo cod. stradale, che ha disposto la corresponsabilità dell'utilizzatore in leasing in luogo del proprietario- concedente a norma dell'art. 2054, c. 3, c.c., mentre l'incidente per cui è causa si è verificato il 10.1.2004, e cioè successivamente alla predetta entrata in vigore.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere la stessa disposto la condanna di esso appellante alle spese processuali sostenute dall'appellata, in luogo di disporne la compensazione.

4. Il motivo è manifestamente infondato.


In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 14.11.2002, n. 16012; Cass. 1.10.2002, n. 14095; Cass. 11.11. 1996, n. 9840).

La corte di merito, nella fattispecie, ha regolato le spese processuali, facendo applicazione del principio della soccombenza.


5. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente.


P.Q.M.

Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in € 1600,00, di cui € 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

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