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Risarcibilità del danno alla capacità produttiva
Pubblicata il 21/12/2006
Con sentenza del 19 ottobre 2006 n.22390, la Corte di Cassazione ha stabilito che nella valutazione del danno biologico, la valutazione medico legale della lesione della salute, deve considerare l'integralit? e la totalit? del danno realmente subito dalla persona, in relazione alle sue condizioni generali di salute, ed alle perdite non solo fisiche e psichiche, ma anche della qualit? della vita ed interrelazionali, secondo la concezione complessa del danno biologico come elaborata dal diritto vivente, Corte Costituzionale inclusa. (Vedi ora la definizione analitica contenuta nell'art. 138 del codice delle Assicurazioni, che estende all'illecito della circolazione di veicoli e natanti tale definizione complessa elaborata per il danno da lesione della salute a seguito di illecito civile, come espressione di una tendenza evolutiva condivisa dal legislatore).
In questo quadro anche le perdite della capacit? produttiva generica devono essere considerate come elemento strutturale del danno biologico, ed essere valutate in concreto, in relazione alle attitudini ed alle possibilit? concorrenziali della persona ingiustamente lesa.