Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un incidente stradale?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

Risponde di omicidio colposo l'automobilista che scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada non si sia fermato

Il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell'obbligo imposto dall'articolo 141, comma 4°, del codice della strada, dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati, per loro natura, a movimenti inconsulti e improvvisi.

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 20 ottobre 2009, n. 40587



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BE. CO. , N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1188/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/11/2006;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Be. Co. veniva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, per rispondere del reato di omicidio colposo per avere per colpa - consistita in imperizia, imprudenza, negligenza, nonche' inosservanza della disciplina sulla circolazione stradale per aver circolato alla guida di un autocarro in condizioni di sovraccarico in relazione al trasporto di materiale inerte in quantita' superiore alla portata consentita, ed altresi' senza rispettare le regole di comportamento dettate dall'articolo 140 C.d.S. e articolo 141 C.d.S., comma 1, - provocato la morte del piccolo Ma. Fa. Da. investendolo mentre questi, alla guida della sua bicicletta, sfilava, procedendo nel senso opposto a quello seguito dal Be. , nel ristrettissimo spazio di carreggiata tra il lato destro dell'automezzo ed il marciapiede; al Be. veniva altresi' contestato di aver omesso, in presenza di siffatte condizioni, di arrestare l'autocarro: fatto avvenuto il (OMESSO).

All'esito del dibattimento, svoltosi con il rito abbreviato, il Tribunale condannava il Be. alla pena ritenuta di giustizia, con il riconoscimento delle attenuanti generiche. A seguito di rituale gravame, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava l'impugnata decisione, e, richiamando la dinamica dell'incidente quale ricostruita in base alle risultanze processuali gia' evidenziate dal primo giudice, dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono cosi' sintetizzarsi: a) l'autocarro, condotto dal Be. , procedeva a pieno carico ad una velocita' di circa 20 km/h come desumibile dai rilievi planimetrici e dalla consulenza tecnica; b) lo stesso imputato aveva dichiarato che, avendo visto due bambini sopraggiungere in bicicletta, aveva rallentato l'andatura per poi riprendere la marcia a passo d'uomo una volta resosi conto che i due bambini si erano accostati sul terrapieno posto sul lato della strada; c) appariva pertanto del tutto condivisibile la dinamica ricostruita dal Tribunale secondo cui, mentre l'autocarro proseguiva la sua marcia ad andatura ridotta, dopo aver superato il punto in cui si trovavano i due bambini, il piccolo Fa. aveva perso l'equilibrio finendo a terra, venendo cosi' travolto dalle ruote del pesante automezzo; d) l'imputato aveva quindi violato le norme di comportamento previste dal codice della strada, nonche' quelle di prudenza e diligenza, avendo omesso di arrestare il veicolo alla vista dei due bambini i quali in bicicletta stavano sfilando in uno spazio angusto compreso tra l'autocarro ed il marciapiede: ne' il nesso di causalita', tra la condotta del Be. - imprudente, negligente e contraria alle norme di legge - e l'evento poteva ritenersi interrotto dal comportamento del bambino, posto che la giovanissima eta' di quest'ultimo, la precaria stabilita' della bicicletta, le ridotte dimensioni dello spazio tra l'autocarro ed il margine della strada, erano circostanze tali da consentire la rappresentazione di una situazione di concreto pericolo per il minore, anche alla luce dei principi enunciati in materia dalla Suprema Corte.

Ha proposto ricorso per Cassazione il Be. , deducendo vizio motivazionale relativamente alla valutazione delle risultanze processuali in ordine all'affermazione di colpevolezza, e denunciando mancanza di motivazione relativamente alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, che era stato sollecitato sul rilievo della richiesta risarcitoria avanzata in sede civile con citazione nei confronti della compagnia di assicurazione per la responsabilita' civile e dello stesso imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

La censura relativa alla ritenuta colpevolezza e' infondata.

Per quel che riguarda la ricostruzione del sinistro, e la conseguente affermazione di colpevolezza dell'imputato, la Corte di Appello ha fornito congrua motivazione, richiamando le argomentazioni gia' svolte dal primo giudice e facendo esplicito riferimento alle risultanze probatorie acquisite agli atti (in particolare: i dati riportati nella planimetria, la consulenza tecnica e le dichiarazioni dello stesso Be. ). Sicche' i rilievi mossi al riguardo dal ricorrente alla sentenza impugnata presentano profili ai limiti della inammissibilita', posto che si risolvono in censure concernenti sostanzialmente apprezzamenti di merito che tendono per lo piu' ad una diversa valutazione delle risultanze processuali. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr: Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e' riservato in via esclusiva al giudice di merito. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimita' e' stato altresi' enunciato, e piu' volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilita', determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - e' rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimita' se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).

Il convincimento espresso dai giudici del merito si pone altresi' in assoluta sintonia con i principi enunciati da questa Corte nella specifica materia di investimenti di bambini che possono cosi' sintetizzarsi: il conducente di un veicolo, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, deve rallentare e, se occorre, fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, e in rigorosa osservanza dell'obbligo imposto dall'articolo 102 C.d.S., comma 3 e per norma di comune prudenza, a regolare la velocita', rallentando fino a fermarsi, per evitare ogni pericolo di investimento, in quanto si trattava di bambini, che non sono in grado di valutare ed ovviare ai pericoli inerenti alla circolazione stradale e che compiono normalmente movimenti irregolari, inconsulti e pericolosi e che possono equipararsi a pedoni incerti e che tardano a scansarsi" (in termini, Sez. 4, n. 2191 del 15/12/1964 Ud. - dep. 18/05/1965 - Rv. 099400).

Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, la doglianza del ricorrente e' priva di fondamento/posto che la richiesta risarcitoria in sede civile in alcun modo puo' assumere la valenza di un avvenuto risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della corrispondente attenuante.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Infortunistica stradale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2517 UTENTI