Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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Risponde ex art. 2051 c.c. la società Autostrade per i danni subiti dall'automobilista il cui veicolo sia slittato sul terreno ghiacciato

Per le autostrade, contemplate dall'articolo 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è applicabile l'art. 2051 c.c.. Nell'applicazione di questo principio occorre distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell' autostrade, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumita' degli utenti e l'integrita' del loro patrimonio. Mentre per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilita' del custode, per quelle del secondo tipo dovra' configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilita e della inevitabilita' come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attivita' di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 febbraio 2011, n. 4495



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 34645-2006 proposto da:

LI. SRL (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GEN. GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell'avvocato PAZZAGLIA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LESSI MARIA PIA giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AU. PE. L'. SPA, (gia' Au. CO. e. CO. AU. SPA), in persona del suo Procuratore Speciale Avv. Fr. Pi. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CILIBERTI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1861/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, Sezione Civile, emessa il 19/07/2005, depositata il 19/12/2005; R.G.N. 276/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l'Avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA;

udito l'Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Alle 8.50 del (OMESSO), sull' au. (OMESSO) in direzione (OMESSO), l'autovettura di Li. s.r.l. slitto' sul fondo stradale ghiacciato (nonostante il bel tempo), urto' il guard-rail e riporto' danni.

La proprietaria agi' giudizialmente per il risarcimento nei confronti di Au. s.p.a., riferendo che alcuni minuti piu' tardi la stessa sorte era toccata ad un altro autoveicolo.

La convenuta resistette ed il tribunale di Lucca rigetto' la domanda con sentenza n. 1397/03. Ritenne che l'articolo 2043 c.c. dovesse essere esclusa in quanto, in quel mese e in quell'area, la presenza di ghiaccio costituisce evento non assolutamente straordinario ma sicuramente infrequente.

2.- L'appello di Li. e' stato rigettato dalla corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1861/05 sui rilievi che, in base ai principi enunciati dalla corte di cassazione (Cass., nn. 12314/98 e 921/98), l'articolo 2043 c.c. difettavano i presupposti in quanto, nel primo giorno dell'inverno, "il gelo non e' fenomeno che possa essere preventivato come sussistente quotidianamente" e perche' della presenza di ghiaccio la societa' concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima.

L'appellante e' stata condannata anche alle spese.

3.- Ricorre per cassazione Li. s.r.l. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Au. pe. l'. s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- Col primo motivo la sentenza e' censurata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 c.c. al gestore di au. ; col secondo per vizio di motivazione per avere la corte d'appello ritenuto che la situazione di pericolo fosse straordinaria senza compiere alcuna indagine sulle condizioni meteorologiche del periodo e sulle caratteristiche del luogo dove il fatto era avvenuto, e senza considerare ne' la mancanza di segnalazioni di pericolo ne' che, nel lasso di tempo intercorso tra la segnalazione ricevuta dalla polizia circa la presenza di ghiaccio ed il momento dell'evento, non era stata adottata alcuna misura volta ad eliminare il pericolo o ad avvertire gli utenti.

3.- Il primo motivo e' fondato, mentre il secondo resta assorbito.

In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s'e' allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale per le au. , contemplate dall'articolo 2051 c.c.. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell' au. , da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumita' degli utenti e l'integrita' del loro patrimonio.

Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilita' del custode, per quelle del secondo tipo dovra' configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilita e della inevitabilita' come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attivita' di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Si' e' anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito e' fattore che attiene non gia' ad un comportamento del responsabile, bensi' al profilo causale dell'evento (ex multis, Cass., n. 15383/06), sicche' la prova liberatoria non e' suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa.

4.- Da tali principi la corte territoriale s'e' discostata laddove ha escluso l'applicabilita' dell'articolo 2051 c.c..

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, che decidera' sul gravame di Li. nel rispetto degli enunciati principi di diritto e regolera' anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

 

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