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Risponde il Comune dei danni subiti in conseguenza di una buca presente sul marciapiede

Tenuto conto delle definizioni di strada e marciapiede di cui agli artt. 2 e 3 del Codice della Strada, l'ente municipale, in qualità di proprietario della strada di cui è parte integrante il marciapiede, deve ritenersi passivamente legittimato rispetto alla istanza risarcitoria proposta dal soggetto che, a causa dell'omessa manutenzione di tale bene, abbia riportato un danno. L'obbligo manutentivo del Comune deve, tuttavia, ritenersi sussistente anche nelle ipotesi in cui si perviene all'accertamento in ordine alla circostanza che la proprietà del marciapiede è di natura privata, in quanto stante la incontestabile destinazione al transito di un numero indefinito di persone, esso è comunque di uso pubblico, con la conseguente configurabilità dei relativi poteri e doveri a carico del Comune ai sensi degli artt. 823 e 825 c.c. All'uopo deve, invero, rilevarsi che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare la esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali che, in quanto destinati al transito dei pedoni, fanno parte della struttura della strada. Del danno cagionato da buche presenti sul marciapiede non risponde, pertanto, il condominio dello stabile antistante, bensì l'ente pubblico che ne è il proprietario

Tribunale Bari Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 febbraio 2011, n. 390



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Oronzo Putignano, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2899/2001 R.G.A.C.C.

TRA

Co.Gi., rappresentata e difesa dall'avv. Sa.Pu.

Attrice

CONTRO

"Comune di Bari", in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ge.Ri.

Convenuto

E

"Condominio di via (...) Bari", in persona dell'amministratore p.t.,

Terzo chiamato contumace

Oggetto: risarcimento danni da insidia stradale.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 24.5.2001 Gi.Co. conveniva in giudizio il Comune di Bari per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della sua caduta, avvenuta verso le ore 21,00 del 3.3.2000 all'altezza del civico (...) in Bari, causata dalla rottura del marciapiedi.

Con comparsa di risposta depositata il 9.7.2001 il Comune di Bari si costituiva in giudizio e chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa - anche a fini di manleva - del Condominio di via (...), poiché l'infortunio, a suo dire, si era verificato su una presa d'aria sovrastante l'intercapedine di proprietà dell'anzidetto Condominio e, in via gradata e nel merito, il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento di un concorso di colpa dell'attrice.

Disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, con atto di chiamata in causa notificato il 10.1.2002 l'ente municipale conveniva in giudizio il Condominio di via (...), il quale non si costituiva in giudizio e, pertanto, all'udienza del 25.3.2002 era dichiarata la sua contumacia.

La causa era istruita mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi (erano escussi Pa. e Ro.Ca., figli dell'istante, e Fr.Ol.) nonché ctu medico - legale.

All'udienza dell'8.7.2010 le parti precisavano le conclusioni e il giudice riservava la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda dell'attrice è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. E' viceversa infondata la domanda proposta dal Comune di Bari nei confronti del Condominio di via (...).

Occorre anzitutto rilevare che l'attrice - come giustamente lamentato dal convenuto - nell'atto introduttivo del giudizio non si è premurata di indicare la norma codicistica (art. 2043 o 2051 cod. civ.) costituente la fonte della responsabilità ascrivibile al Comune di Bari. Infatti, in base al contenuto testuale della citazione non è chiaro se l'istante abbia promosso l'azione risarcitoria per imputabilità soggettiva a colpa ovvero per responsabilità oggettiva per danni da cose in custodia della P.A..

Si è precisato in proposito (Cass. sez. II, 10.2.2010, n. 3012) che il giudice, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, dovendo andare oltre la prospettazione letterale della pretesa e ricercare l'effettivo suo contenuto sostanziale; ciò in quanto anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi".

Con maggiore attinenza al caso in esame si è sottolineato che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 cod. civ. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto).

Ciò posto, sulla scorta delle assai scarne indicazioni fornite da Gi.Co. può ragionevolmente ritenersi che la stessa abbia instaurato il giudizio al fine di ottenere esclusivamente una pronuncia che riconosca la violazione del principio del neminem leadere da parte dell'Amministrazione comunale, incorsa in un difetto di manutenzione di un tratto stradale che ha dato luogo ad un'imprevedibile insidia (cfr. pag. 2, punto n. 9, dell'atto di citazione, nonché pag. 2 della memoria ex art. 184 c.p.c. del 19.12.2003), e che soltanto con la comparsa conclusionale abbia poi irritualmente fatto valere anche la diversa forma di responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 cod. civ..

In altri termini con la citazione introduttiva l'attrice ha inteso rimproverare alla P.A. di aver colpevolmente non mantenuto la strada di sua proprietà ed il relativo marciapiede in condizioni tali da escludere situazioni di pericolo occulto per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità.

Sicché, in definitiva, a prescindere dall'esattezza o meno del rilievo giurisprudenziale della non esigibilità dall'Ente di un controllo capillare e costante di tutte le strade comunali, nella specie occorre residualmente accertare la fondatezza della domanda ex art. 2043 cod. civ. verificando l'esistenza di una situazione di pericolo obiettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile ed inevitabile dall'utente, che sia imputabile ad una condotta colposa della P.A..

Il Comune convenuto ha sostanzialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione a contraddire attribuendo il relativo onere al Condominio di via (...), giacché la caduta di Gi.Co. sarebbe avvenuta su una presa d'aria sovrastante l'intercapedine di proprietà dello stesso Condominio.

Invero tale assunto non trova conferma né nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice (che ritrae non una grata metallica di creazione, bensì un tombino con la pavimentazione circostante divelta lungo il perimetro esterno di due lati), né nelle deposizioni testimoniali (dalle quali emerge che la caduta dell'infortunata fu provocata proprio dalla rottura delle mattonelle del marciapiede poste in prossimità di un tombino).

In realtà l'ente municipale deve ritenersi legittimato passivamente rispetto all'istanza risarcitoria dell'attrice nella qualità di proprietario della strada di cui è parte integrante il marciapiede teatro dell'incidente di che trattasi tenuto conto delle definizioni di "strada" e "marciapiede" contenute negli artt. 2 e 3 del codice della strada.

D'altra parte l'anzidetto obbligo manutentivo sarebbe pur sempre ravvisabile in capo al Comune anche nel caso in cui si accertasse la proprietà privata del marciapiede in questione poiché, essendo lo stesso incontestabilmente destinato al transito di un numero indefinito di persone, esso sarebbe comunque di uso pubblico, con la conseguente configurabilità dei relativi poteri e doveri a carico del Comune ai sensi degli artt. 823 e 825 cod. civ..

I suesposti rilievi trovano puntuale riscontro nella giurisprudenza di legittimità secondo cui gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il condominio dell'antistante stabile, il quale non è pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento (Cass. sez. III, 3.8.2005, n. 16226; cfr., altresì, Cass. sez. III, 21.7.2006, n. 16770, che ha ritenuto rientrare nella proprietà pubblica del Comune tutte le strade con le relative pertinenze, fra cui i marciapiedi).

Quanto all'an debeatur può ritenersi provato che l'attrice sia inciampata nella buca - raffigurata nelle foto prodotte nel fascicolo di parte - esistente sul marciapiede di via (...), all'altezza del civico (...).

Tale accadimento risulta confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese da Ro. e Pa.Ca. e da Fr.Ol., i quali quella sera erano in compagnia dell'interessata.

In conseguenza della caduta risulta dimostrato che l'infortunata si sia procurata la contusione del ginocchio destro con lesione corpo-corno posteriore menisco mediale e sinovite reattiva (come accertato dal nominato Ctu.).

Infine - tenuto conto dell'assenza di segnalazioni in loco, dell'illuminazione non naturale del percorso pedonale, dell'ubicazione e delle non eccessive dimensioni della buca, delle subdole caratteristiche morfologiche e cromatiche della stessa (perimetralmente frastagliata e con il colore che si confondeva con il piano stradale, come riferito da Fr.Ol.) - può ritenersi che la predetta buca integri gli estremi di un pericolo occulto, costituendo un'anomalia ordinariamente non percepibile e prevedibile da parte della Co. pur facendo uso della normale diligenza, giacché chi transita in compagnia di parenti ed amici su un marciapiede ubicato nelle immediate vicinanze di esercizi commerciali non può rivolgere continuamente lo sguardo verso il selciato.

In senso conforme si è, peraltro, già pronunciato Trib. Bari, sez. III, 23.6.2005, n. 1482 (in Giurisprudenzabarese.it., 2005), il quale ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'Amministrazione per la non prevedibilità soggettiva del pericolo in una fattispecie in cui la buca non era stata in alcun modo segnalata e la sua dislocazione era in un luogo tale (sul marciapiede destinato al passaggio dei pedoni) da ledere il ragionevole affidamento degli utenti di poter camminare in condizioni di tranquillità e sicurezza.

In ordine al quantum debeatur il Ctu. ha determinato in giorni sette il periodo di Itt e in giorni trentadue al 50% quello di Itp, valutando nel 3% i postumi permanenti stabilizzati della patologia.

Trattasi di incontestate conclusioni peritali, frutto di accertamenti e valutazioni di natura tecnica, che possono essere recepite ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale in favore di Gi.Co..

Conseguentemente, tenuto conto dell'età di quest'ultima all'epoca del sinistro (cinquantacinque anni), il danno biologico con riferimento all'invalidità permanente pari al 3% va liquidato, in valori monetati attuali, nella somma tabellare di Euro 2.064,07 (facendo applicazione della tabella di cui all'art. 139 Dlgs n. 209/2005 come aggiornata dal Dm. 27.5.2010).

Alla somma suddetta va aggiunta quella destinata a risarcire il danno biologico connesso all'invalidità temporanea, la cui durata - come già detto - è stata valutata dal Ctu in giorni sette per la totale ed in giorni trentadue al 50% per la parziale. Pertanto, applicando l'importo giornaliero di Euro 43,16 (come indicato dall'attrice nella comparsa conclusionale), la Itt ammonta ad Euro 302,12 e la Itp al 50% è pari ad Euro 690,56.

Poiché il fatto illecito è astrattamente qualificabile come reato e tenuto conto dell'entità delle lesioni e del grado di afflittività delle cure ricevute (controlli ortopedici, esami diagnostici, visite ambulatoriali), può, inoltre, riconoscersi il danno morale, espresso in valori monetari attuali e liquidato equitativamente nella somma di Euro 700,00, in ragione delle sofferenze patite dall'attrice a causa e in conseguenza dell'evento dannoso.

Peraltro, l'avvenuta produzione di un illecito lesivo di interessi personali di rango costituzionale obbliga l'offensore al ristoro del danno morale anche indipendentemente dall'esistenza di un reato. Tale aspetto del danno non patrimoniale dev'essere liquidato anche dopo i principi statuiti in materia da Cass. Sezioni Unite, n. 26972/2008, stante l'autonomia ontologica del danno morale. Ciò è normativamente confermato dalla distinzione, fra liquidazione del danno biologico e liquidazione del danno morale, operata dal Dpr. 3.3.2009, n. 37.

Il danno morale come sopra quantificato si ritiene costituisca un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale.

Il totale complessivo di quest'ultimo danno ammonta ad Euro 3.756,75 (somma ritenuta dallo scrivente completamente satisfattoria della pretesa risarcitoria vantata da Gi.Co.).

Infine, sulla scorta della certificazione sanitaria prodotta, può riconoscersi all'attrice il rimborso delle spese mediche sostenute a causa dell'infortunio per un importo pari ad Euro 64,00.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite - liquidate in dispositivo secondo il criterio del decisum (Cass. Sezioni Unite, 11.9.2007, n. 19014) e distratte in favore del difensore dell'attrice dichiaratosi anticipatario - il Comune di Bari, avendo resistito in giudizio senza successo, dev'essere condannato al loro pagamento.

Analogamente le spese occorse per l'espletamento della ctu sono definitivamente poste a carico del soccombente.

Infine, nulla va disposto per le spese giudiziali nel rapporto fra il Comune di Bari ed il Condominio di Via (...), attesa la contumacia di quest'ultimo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gi.Co. con atto di citazione notificato il 24.5.2001 nei confronti del Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., nonché sulla domanda proposta da quest'ultimo nei confronti del Condominio di via (...) - Bari, in persona dell'amministratore p.t., con atto di chiamata in causa notificato il 10.1.2002, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna il Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Gi.Co. della somma complessiva di Euro 3.820,75;

2) rigetta la domanda proposta dal Comune di Bari nei confronti del Condominio di via (...) Bari, e nulla dispone per le spese;

3) condanna il Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Gi.Co. delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.680,00, di cui Euro 1.100,00 per diritti ed Euro 1.300,00 per onorari, oltre Iva, Cap. e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sa.Pu., dichiaratasi antistataria;

4) pone definitivamente a carico del Comune di Bari, in persona del Sindaco p.t., le spese di ctu. come liquidate in via d'anticipazione con decreto del 24 - 26.10.2007.

Così deciso in Bari, il 4 gennaio 2011.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2011.

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