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Se il danneggiato non indossava la cintura di sicurezza il quantum debeatur dovuto dal danneggiante può essere ridotto della metà

In caso di circolazione stradale, se al momento dell’incidente il danneggiato non indossava le cinture di sicurezza, il quantum debeatur dovuto dal danneggiante può essere ridotto della metà.(Tribunale di Chieti, Sentenza 12 gennaio 2009, n. 21)



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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 5 febbraio 2004, ritualmente notificato, Od.D'A. ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Li.LA. e la COMPAGNIA ASSICURATRICE UN. S.p.A. - il primo quale proprietario e conducente della ****, e, la seconda, quale assicuratrice dei danni derivanti dalla circolazione del suddetto veicolo - per sentirli condannare, in solido, al pagamento di complessivi Euro 115.472,61 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento per le lesioni personali e i danni morali e patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a Chieti Scalo il 27 gennaio 2003, in viale ****, mentre si trovava alla guida della propria ****, previa attribuzione dell'evento dannoso alla responsabilità esclusiva del LA., dando atto che, a titolo risarcitorio, la UN. le ha già liquidato la somma di Euro 18.300,00 che essa ha trattenuto a titolo di acconto.

Il LA. si è tempestivamente costituito in giudizio, con comparsa di risposta depositata in Cancelleria il 9 aprile 2004, e, dopo avere invocato l'attribuzione dell'evento dannoso ad un concorso di colpa della D'A., incidente in misura non inferiore al 50%, ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento di Euro 3.750,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni da lui sofferti.

La UN. S.p.A. si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta deposita alla prima udienza del 4 maggio 2004, ed ha invocato il riconoscimento di un concorso di responsabilità a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, l'accertamento del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice e la liquidazione dei danni nella misura più contenuta da quest'ultima effettivamente sofferta, pari alla somma da essa liquidata ante causam.

Alla stessa udienza il convenuto ha domandato ed ottenuto l'autorizzazione a citare in giudizio la NU. S.p.A., quale assicuratrice dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo della D'A., al fine di sentirla condannare, in solido con questa, al risarcimento dei danni formanti oggetto della propria domanda riconvenzionale.

La MI., Divisione NU., si è costituita in giudizio con comparsa depositata all'udienza del 19 ottobre 2004, ed ha invocato il rigetto della pretesa risarcitoria vantata dal LA.

Con atto di citazione del 21 giugno 2004, ritualmente notificato, Od.D'A. e Fr.OR., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Fe.OR., hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Li.LA. e la COMPAGNIA ASSICURATRICE UN. S.p.A. - nelle qualità sopra indicate - per sentirli condannare, in solido, al pagamento di Euro 127.503,00 a titolo di risarcimento per i danni sofferti dal figlio, nonché di complessivi Euro 50.000,00 a titolo di risarcimento per i danni morali ed esistenziali da essi subiti in conseguenza delle lesioni personali riportate dal minore, dando atto che, per queste ultime, la UN. ha già liquidato la somma di Euro 11.600,00 che essi hanno trattenuto a titolo di acconto.

Tutte le parti hanno invocato, inoltre, il diritto alla rifusione delle spese di lite.

Le cause sono state riunite con ordinanza del 18 febbraio 2005 e dopo essere state istruite con l'acquisizione di documenti, l'interrogatorio formale dell'attrice, l'espletamento di una prova testimoniale e l'affidamento di una consulenza medica d'ufficio, sono state trattenute in decisione all'udienza del 30 settembre 2008, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Od.D'A. e Fr.OR. invocano il diritto al risarcimento integrale dei danni rispettivamente sofferti, nonché dei danni sofferti dal loro figlio minore, Fe.OR., in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a Chieti Scalo, il 27 gennaio 2003, in viale ****, assumendo che lo stesso si sarebbe verificato per colpa esclusiva del convenuto Li.LA., il quale, provenendo dal marciapiede sito nella opposta corsia di marcia, dove aveva parcheggiato contromano, con manovra repentina ed imprevedibile, si sarebbe immesso nel flusso della circolazione con la propria autovettura ****, assicurata dalla UN. S.p.A., tagliando la strada alla **** di proprietà e condotta dalla D'A., così da rendere inevitabile l'urto, dal quale sono conseguite lesioni personali e danni materiali non solo per la D'A., ma anche per il giovane Fe., che viaggiava con lei.

Secondo le allegazioni del LA., il sinistro sarebbe, invece, da attribuire alla responsabilità concorrente della D'A., per essere la stessa sopraggiunta a velocità eccessiva e comunque superiore al limite di 50 km/h. vigente nel tratto di strada ove è avvenuto il sinistro, mentre le lesioni sofferte dalla conducente e dal trasportato sarebbero da imputare, almeno in parte, al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Dai rilievi compiuti dai Carabinieri della Compagnia di Chieti si ricava che la D'A. stava percorrendo via **** con la propria ****, in direzione Pescara, quanto è andata a collidere con la **** del LA., il quale si era immesso nel flusso della circolazione dal marciapiede sito nella opposta corsia di marcia, ove aveva parcheggiato contromano. Dallo schizzo planimetrico allegato al rilevamento tecnico descrittivo, si ricava, inoltre, che l'urto è probabilmente avvenuto a circa m. 1,73 dal margine destro della carreggiata di pertinenza della D'A. ed ha interessato la parte anteriore sinistra della **** e il parafanghi anteriore destro della ****, e che, a seguito dell'urto, la vettura della D'A. ha subito uno scarrocciamento che l'ha portata ad arrestarsi, di traverso, nella opposta corsia.

Secondo questo giudicante, tali accertamenti confermano pienamente la dinamica del sinistro denunciata dagli attori e consentono di attribuirne la verificazione alla responsabilità esclusiva del LA. Infatti, la localizzazione del probabile punto d'urto e dei danni riportati dai due veicoli, nonché lo scarrocciamento della **** successivo alla collisione, dimostrano che, mentre percorreva regolarmente la propria corsia di marcia, ben distante dalla linea di mezzeria, la D'A. si è vista tagliare la strada dalla vettura del convenuto, il quale, per immettersi nel flusso della circolazione in direzione Pescara, ha attraversato la carreggiata dal marciapiede che si trova sul lato opposto, con una manovra imprudente, imprevedibile e repentina, che non ha consentito alla conducente della **** di impostare alcuna manovra di emergenza.

D'altra parte, l'entità non particolarmente rilevante dei danni materiali riportati dalle vetture e delle lesioni subite dai relativi occupanti, dimostrano, anche alla luce della mancanza di segni di frenata sul manto stradale, che la vettura dell'attrice marciava a velocità moderata e sicuramente contenuta nei limiti vigenti nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro.

Nel presente giudizio, la diversa valutazione compiuta dal giudice penale con la sentenza del 26 ottobre 2005, n. 168, che ha limitato al 50% la responsabilità del LA. nella causazione del sinistro, non risulta, pertanto, condivisibile, e, d'altra parte, la detta pronuncia non ha efficacia di giudicato nei confronti degli attori e delle Compagnie assicurative, poiché rimasti estranei al giudizio penale.

Passando all'esame delle diverse voci di danno, occorre innanzitutto evidenziare che, sulla base della documentazione m atti e di un accurato esame obiettivo, il consulente medico d'ufficio, dott. Pi.FA., ha accertato che, a causa del sinistro, Od.D'A. ha riportato "trauma cranio - facciale, ferita lacero contusa del labbro inferiore, distorsione del rachide cervicale, frattura scomposta collo IV - metatarso sinistro e lussazione del V, frattura composta collo III metatarso sinistro, frattura composta malleolo destro", mentre Fe.OR. ha riportato "trauma facciale con frattura dei condili mandibolari, lesione elementi dentali 1.1 e 3.2, ferita lacero contusa, versante mucoso labbro inferiore, ferita lacero contusa cute gamba destra".

Per le dette lesioni, il dott. FA. ha riconosciuto, ad Od.D'A., un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 70, un periodo di inabilità temporanea parziale, al 50%, di gg. 45, e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale, al 25%, di gg. 45, nonché una invalidità permanente del 10% non avente incidenza sulla capacità lavorativa specifica; e, a Fe.OR., un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 90, un periodo di inabilità temporanea parziale, al 50%, di gg. 100, e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale, al 25%, di gg. 110, nonché una invalidità permanente del 10% non avente incidenza sulla capacità lavorativa specifica.

Questo Giudice ritiene di poter condividere le valutazioni del CTU che attengono al periodo di invalidità temporanea e assoluta, nonché quelle che riguardano i postumi permanenti, in quanto, oltre a non essere state contestate dalle parti, risultano conformi ai parametri elaborati dalle migliori dottrine medico - legale e del tutto adeguate al pregiudizio concretamente sofferto dalla D'A. e dal giovane Fe.OR. Tuttavia, secondo questo Giudice, l'entità e la tipologia delle lesioni come sopra accertate inducono a ritenere che, al momento del sinistro, i predetti non indossavano le cinture di sicurezza, come prescritto dall'art. 172 c.d.s. Pertanto, tenuto conto della probabile incidenza di tale omissione sulle conseguenze dell'evento dannoso, la misura del risarcimento dovrà essere ridotta in misura pari alla metà.

Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che questo Tribunale ha da tempo recepito e fatto proprie, il danno di Od.D'A. può essere liquidato in complessivi Euro 23.247,60 (di cui Euro 4.715,20 per i n. 70 giorni di inabilità assoluta, Euro 1.515,60 per i n. 45 giorni di inabilità relativa al 50%, Euro 757,80 per i n. 45 giorni di inabilità relativa al 25%, ed Euro 16.259,00 per i postumi permanenti), mentre il danno di Fe.OR. può essere liquidato in complessivi Euro 29.550,80 (di cui Euro 6.062,40 per i n. 90 giorni di inabilità assoluta, Euro 3.368,00 per i n. 100 giorni di inabilità relativa al 50%, Euro 1.852,40 per in 110 giorni di inabilità relativa al 25%, ed Euro 18.268,00 per i postumi permanenti).

A ristoro delle sofferenze e dei turbamenti patiti in conseguenza del sinistro (c.d. danno morale soggettivo), può liquidarsi, sempre in via equitativa, in favore della D'A. la somma di Euro 5.811,90 e, in favore dell'OR., la somma di Euro 7.387,70 pari ad 1/4 del danno biologico rispettivamente subito.

Per le spese mediche sostenute e per quelle da sostenere in futuro, può essere liquidata, inoltre, in favore della D'A., la somma di Euro 1.176,04, e, in favore del figlio, la somma di Euro 5.525,52.

Alla D'A. non può essere invece liquidata alcuna ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danno patrimoniale da lucro cessante, non essendo stato provato il nesso di causalità tra il sinistro per cui è causa e la perdita dell'attività lavorativa.

Agli attori non può, infine, liquidarsi alcuna somma a titolo di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale derivante dalle lesioni subite dal figlio, non essendo stata fornita la prova dei suddetti danni ed essendo gli stessi del tutto inverosimili, tenuto conto della natura e della entità delle lesioni riportate dal minore.

In conclusione, per i danni derivati dal sinistro per cui è causa, può liquidarsi, in favore di Od.D'A., la complessiva somma di Euro 30.235,54, e, in favore di Fe.OR., la complessiva somma di Euro 42.464,02, da ritenere entrambe già rivalutate fino all'attualità. Tuttavia, a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, le dette somme devono essere ridotte della metà, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Ed allora, poiché la UN. ha già versato la somma di Euro 18.300,00 per i danni sofferti dalla D'A. ed Euro 11.600,00 per i danni sofferti da Fe.OR., la domanda della prima deve essere rigettata, mentre deve essere accolta, nella minor somma di Euro 9.632,01, la domanda proposta dalla D'A. e da Fr.OR. in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore.

Il LA. va condannato a rifondere le spese di lite in favore della MI., rispetto alla quale è risultato interamente soccombente. Tra le altre parti, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, appare invece opportuno compensare la metà delle spese, che vanno pertanto poste a carico dei convenuti nella misura di cui appresso.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Od.D'A. e Fr.OR., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Fe.OR., nei confronti di Li.LA. e della UN. S.p.A. con atti di citazione del 5 febbraio 2004 e del 21 giugno 2004, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dal LA. nei confronti della D'A. e della MI. S.p.A. con comparsa di risposta dell'8 aprile 2004, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accerta che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del convenuto Li.LA.;

2. accoglie la domanda di risarcimento proposta dagli attori nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Fe.OR., e, per l'effetto, tenuto conto delle somme già versate dalla UN. S.p.A. prima del giudizio, condanna la detta Compagnia, in solido con il LA., al pagamento di ulteriori Euro 9.632,01, oltre interessi legali correnti dalla data odierna fino al soddisfo;

3. rigetta tutte le altre domande proposte dagli attori e dal convenuto;

4. condanna Li.LA. a rifondare le spese di lite in favore della MI., che liquida in complessivi Euro 4.150,00 (di cui Euro 1.850,00 per diritti ed Euro 2.300,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

5. compensa la metà delle spese di lite tra le altre parti in giudizio e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, a rifondere agli attori la somma di complessivi Euro 2.540,00 (di cui Euro 440,00 per spese, Euro 950,00 per diritti e Euro 1.150,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Così deciso in Chieti il 12 gennaio 2009.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2009.

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