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Se il dislivello tra carreggiata e banchina è insidioso il Comune risarcisce l'utente danneggiato
Pubblicata il 19/01/2009
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME. GI. , elettivamente domiciliato in RMA VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato CIUFFA PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato BARILE GIAMPIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CASTENASO, in persona del sindaco pro tempore BA. Ma. Gr. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato MUNGARI MATTEO che lo difende unitamente all'avvocato CAVALIERE ALBERTO con procura speciale del notaio Dott. Errani Andrea in Castenaso del 5/10/06, rep. 75158, e difeso altresi' dagli avvocati VISCONTI CARLO e SERAFINI GIANLUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 800/04 della Corte d'Appello di BOLOGNA, terza sezione civile, emessa il 19/03/04, depositata il 20/05/04, R.G. 138/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/08 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;
udito l'Avvocato CIUFFA Paolo;
udito l'Avvocato VISCONTI Carlo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Me. chiese in giudizio il risarcimento del danno al Comune di Castenaso, sostenendo che, mentre percorreva a bordo del suo ciclomotore una strada comunale, al fine di agevolare il sorpasso di un autocarro, s'era spostato a destra sull'adiacente banchina, aveva perso l'equilibrio, era caduto dal mezzo ed aveva riportato lesioni gravissime. Il sobbalzo dal motoveicolo era stato causato - a dire dell'attore - dal dislivello superiore a cm. 10 tra il fondo della carreggiata e quello della banchina, nonche' al fatto che questo dislivello era reso invisibile dall'erba incolta che lo ricopriva.
La domanda fu respinta dal Tribunale di Bologna. La Corte della stessa citta' respinse l'appello, sul rilievo che la banchina e' transitabile dai veicoli solo in situazioni eccezionali, non ricorrenti nella specie, siccome il danneggiato poteva rallentare o addirittura fermarsi senza invadere la banchina, sicche' l'averla invasa poneva a suo carico le conseguenze che ne erano derivate.
Questa S.C., con sentenza n. 10577 del 19 luglio 2002, accolse il ricorso del Me. e casso' la sentenza della Corte bolognese, enunciando il principio secondo cui: "la banchina laterale delle strade extraurbane, pur essendo normalmente destinata ai pedoni, e', in caso di necessita', utilizzabile dai veicoli per manovre di breve durata (quali il sorpasso di veicoli procedenti nella stessa direzione o la facilitazione dell'incrocio di veicoli provenienti dalla direzione opposta) o di emergenza, con la conseguenza che si pongono per la stessa le medesime esigenze di sicurezza e di prevenzione valevoli per la carreggiata, che non deve presentare per l'utente insidie o trabocchetti, pena la imputabilita' all'ente pubblico proprietario dei danni che ne derivino".
La Corte d'appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, ha nuovamente respinto la domanda del Me. , il quale, contro quest'ultima sentenza, propone ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo che censura i vizi della motivazione. Il Comune si difende con controricorso. Il Me. ha depositato memoria per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' fondato.
Le omissioni e le contraddittorieta' denunziate dal ricorrente possono essere, infatti, riscontrate nella motivazione della sentenza impugnata. Questa, in particolare, fonda la decisione soprattutto sulla dichiarazione del tecnico comunale (il testimone Ro. ) secondo il quale il manto stradale era stato rifatto circa quaranta giorni prima dell'incidente, con un innalzamento, rispetto al precedente manto, che, "normalmente" e' di circa cm. 3. Lo stesso ha anche aggiunto che nel corso di tale lavoro "normalmente" la banchina non viene rialzata, in quanto su di essa vengono riportati, mediante una livellatrice, il risultato della scrostatura dei bordi dell'asfalto dall'erba e dal terriccio che li hanno invasi.
Da queste affermazioni il giudice ha dedotto: che "il dislivello tra manto e banchina poteva misurare al massimo 3 cm. e non i 10 cm. indicati dall'attore"; che anche le fotografie scattate alcuni mesi dopo l'incidente "evidenziano che il dislivello fra la banchina ed il manto della strada era in realta' di pochi centimetri"; che dalle stesse fotografie "puo' ricavarsi la presenza in loco di un'erba non particolarmente folta"; che, dunque, l'erba stessa all'epoca dell'incidente doveva essere necessariamente piu' bassa, sia perche' era stata ripulita da appena quaranta giorni, sia perche' nella stagione calda e secca essa cresce con estrema lentezza; che, in conclusione, "l'esistenza di un dislivello di soli 3 cm. non puo' ritenersi costituire un pericolo tale da costituire un'insidia per un ciclomotore, ne' puo' ritenersi che lo stesso non fosse visibile in considerazione delle condizioni dei luoghi al momento dell'incidente, come risultanti dalle emergenze istruttorie".
Siffatta motivazione e' affetta da palese illogicita'. La testimonianza del menzionato tecnico consente di conoscere - lo si e' visto - che "normalmente" il manto stradale rifatto risulta piu' alto di cm. 3 rispetto al precedente e che la banchina, invece, non viene rialzata, essendo essa livellata attraverso materiale di risulta.
L'ordinario processo logico - deduttivo non consente di desumere da queste affermazioni che, nella specie, tra il manto della carreggiata e la banchina vi fosse un dislivello di soli cm. 3 (come erroneamente ha dedotto il Giudice) e questo per la ragione che non e' noto non solo il livello del manto stradale precedente alla rifazione, ma neanche il precedente (eventuale) dislivello tra manto stradale e banchina.
In altri parole, il Giudice ha individuato una differenza di livelli, applicandola alla fattispecie concreta, benche' fosse ignoto (o, almeno, inaccertato) uno dei due necessari termini di confronto.
Se e' vero, dunque, che l'attore non ha provato l'esistenza di un dislivello di cm. 10 (da lui indicato in citazione), e' pur vero che attraverso quel solo elemento tratto in sentenza non puo' neppure ritenersi provato che il dislivello stesso fosse di cm. 3.
Ne', d'altro canto, puo' farsi a meno di rilevare che la testimonianza utilizzata per la decisione risulta illustrare metodi di lavorazione generali ed astratti, senza alcun riferimento alla strada interessata ed al particolare luogo dove e' accaduto l'incidente. Il che rende ancor piu' inconsistente la gia' di per se' erronea deduzione svolta in sentenza.
Va, infine, posto in rilievo che la sentenza ha del tutto omesso di valutare le altre testimonianze assunte, il cui tenore e' descritto nel ricorso a conforto della tesi dell'esistenza di un insidioso dislivello tra carreggiata e banchina.
Il vizio della motivazione impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata ed il giudice del rinvio dovra' procedere ad una nuova valutazione degli elementi probatori emersi nell'istruzione della causa, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche perche' provveda sulle spese del giudizio di cassazione.