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Se l'auto acquistata del marito con i proventi di un risarcimento, travolge la moglie, risponde del danno l'Assicurazione

Se l'auto acquistata del marito con i proventi di un risarcimento, travolge la moglie, risponde del danno l'Assicurazione.
L'auto non rientra nella comunione legale e, dunque, la moglie non può ritenersi comproproprietaria. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 febbraio 2009, n. 4039)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 22454/2004 proposto da:

AS. SPA, in persona del suo Direttore Tecnico danni Dr. MO. Gi., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLIVA GIUSEPPE giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

RO. IO., SE. VI.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 490/2003 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, emessa il 3/04/2003, depositata il 11/07/2003 R.G.N. 802/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2008 dal Consigliere Dott. CALABRESE DONATO;

udito l'Avvocato OTTAVI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

IN FATTO E DIRITTO

IO.Ro. con citazione del gennaio 1993 conveniva avanti il Tribunale di Pesaro il marito SE. Vi. e la compagnia assicuratrice As. spa per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti da essa istante a seguito del sinistro stradale verificatosi il (OMESSO), allorquando, mentre si accingeva a scendere dalla stessa, sulla quale era trasportata, l'autovettura condotta dal marito ripartiva e la travolgeva procurandole gravi lesioni.

Si costituiva l' As., eccependo che l'attrice era comproprietaria dell'auto, essendo coniuge in regime di comunione legale dei beni e non risultando che l'autovettura fosse un bene personale del marito, sicche', Legge n. 990 del 1969 ex articolo 4, (ante riforma del 1992), la danneggiata, essendo comproprietaria dell'auto su cui viaggiava quale trasportata, non poteva considerarsi quale soggetto terzo, avente diritto al risarcimento dei danni.

Non si costituiva il Se., che rimaneva contumace.

Il Tribunale con sentenza del 27.11.2000, dichiarata l'esclusiva responsabilita' del Se., lo condannava al risarcimento dei danni come quantificati nella sentenza stessa; rigettava la domanda nei confronti di As. essendo il danno non coperto da garanzia assicurativa Legge n. 990 del 1969 ex articolo 4, lettera a).

La Ro. proponeva appello, deducendo che l'autovettura costituiva bene personale del marito, il quale l'aveva acquistata con la somma risarcitoria ricevuta per un danno da lui subito e che, pertanto, il Se. era l'unico proprietario dell'auto, per cui non ricorreva l'ipotesi di cui all'articolo 4 cit..

Si costituiva As. spa contestando le domande dell'appellante e proponendo appello incidentale in ordine alla mancata rifusione delle spese di lite.

La Corte d'appello di Ancona con sentenza 11.7.2003, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava anche As. al risarcimento dei danni, in solido col Se., come liquidati da sentenza del Tribunale; rigettava l'appello incidentale.

Avverso la sentenza d'appello As. spa ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. Gli intimati Ro. Io. e Se. Vi. non hanno svolto attivita' difensiva.

Cio' posto, con il primo motivo la ricorrente As. denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 179 c.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che erroneamente la Corte d'appello di Ancona, nel caso in esame, ha escluso l'autovettura in oggetto dalla comunione legale dei beni fra i coniugi (Se. Vi. e Ro. Io.) per essere stata acquistata l'autovettura con il prezzo del trasferimento di denaro personale del coniuge (Se.). Assume, di contro, che a tali fini occorre la dichiarazione del coniuge - acquirente che l'auto e' stata acquistata con denaro n proprio ex articolo 179, lettera f); la partecipazione all'atto dell'altro coniuge; la manifestazione di volonta' di quest'ultimo (anche tacita) a conferma della dichiarazione resa al coniuge acquirente.

Il motivo va disatteso.

La Corte d'appello ha difatti accolto la domanda della Ro. nei confronti dell'assicurazione con accertamento di fatto, per cui la questione risulta esclusivamente di merito, precludendo la denunciata violazione dell'articolo 179 c.p.c., comma 2.

Ha invero rilevato che la Ro. non aveva mai conseguito la patente di guida, ne' aveva mai utilizzato direttamente l'autovettura, che la stessa risultava intestata soltanto al marito Se. e che questi l'aveva acquistata con denari che gli erano derivati da un risarcimento danni, ritenendo, dunque, che unico proprietario era, appunto, il marito.

Tale compendio indiziario/presuntivo non e' del resto fatto oggetto di specifiche censure ex articolo 360 c.p.c., n. 5, da parte della ricorrente, ne' sono ad esso contrapposti argomenti che possano svelare nella motivazione (sufficiente e logica) della Corte d'appello incongruenze tali da ribaltare la decisione assunta.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5. Lamenta che la Corte d'appello si e' limitata a motivare la sua decisione, circa l'esclusione della vettura dalla comunione legale, sulla base della deposizione della teste Se., senza indicare le ragioni del proprio convincimento.

Il motivo va parimenti disatteso, giacche' la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e nella specie la Corte anconetana, ancorche' proveniente la deposizione dalla figlia del Se. (che dichiarava che il padre aveva acquistato l'auto in questione con i denari provenienti da un precedente risarcimento del danno), ha ritenuto la deposizione stessa attendibile e rilevante.

La Corte, dall'altro, non si e' limitata a motivare la decisione, circa l'esclusione dell'autovettura dalla comunione legale, sulla base della deposizione della teste Se., ma lo ha fatto, come si e' visto, alla stregua altresi' di altri elementi, dando cosi' conto, anche in relazione alla detta deposizione, del suo convincimento, con motivazione sufficiente e non inficiata da vizi logici e giuridici.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di attivita' difensiva della controparte.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizi di Cassazione.

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