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Sul risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa

Ai fini del riconoscimento del danno per la perdita della capacità lavorativa rileva l'attività e non il titolo di studio. Non rileva quindi osservare che il livello d'istruzione conseguito consenta un impiego sedentario ma bisogna valutare nel concreto. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 27 gennaio 2009, n. 1969)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 29667-2005 proposto da:

DA. DA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell'avvocato AMICI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DALLA ROSA LUIGI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D. G. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato SERRANI DANILO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONETTI UGO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

RE. MU. AS. SPA, GE. AS. SPA;

- intimate -

sul ricorso 22369-2004 proposto da:

D. G. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell'avvocato SERRANI DANILO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONETTI UGO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

RE. MU. AS. SPA, in persona del dirigente e legale rappresentante avv. Lo. Gi. Ma. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell'avvocato INCANNO' GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRI CRISTIANO con procura speciale del notaio dr. Angelo Chianale in Torino, del 3/11/04, rep. 36773;

- controricorrente -

contro

GE. AS. SPA, DA. DA. ;

- intimati -

sul ricorso 24824-2004 proposto da:

RE. MU. AS. , in persona del dirigente e legale rappresentante. avv. Lo. Gi. Ma. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell'avvocato INCANNO' GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRI CRISTIANO con procura speciale del notaio dr. Angelo Chianale in Torino, del 3/11/04, rep. 36773;

- ricorrente -

contro

DA. DA. , D. G. , GE. AS. SPA;

- intimati -

sul ricorso 26091-2004 proposto da:

GE. SPA, in persona dei procuratori Go. Ma. e Ra. Gi. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell'avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELINI LUIGI giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

D. G. , RE. MU. AS. SPA, DA. DA. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 507/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, quarta sezione civile, emessa il 12/11/2003, depositata il 23/03/2004, R.G. 1573/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato Luigi DALLA ROSA;

udito l'Avvocato Danilo SERRANI;

udito l'Avvocato Cristiano ALESSANDRI;

udito l'Avvocato Giuseppe INCANNO';

udito l'Avvocato Attilio BAIOCCHI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e il rigetto degli altri: inammissibilita' dei ricorsi incidentali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (OMESSO) nel comune di (OMESSO) avveniva uno scontro tra la Opel Ascona condotta da Da. Da. e l'Alfa Romeo condotta dal proprietario D. G. P. (assicurato presso la Re. Mu. ) che sbandando aveva invaso la corsia percorsa dalla Opel.

Con citazione del marzo 1993 il Da. conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia il D. e l'assicuratrice Re. Mu. e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni per lesioni gravissime (75%) quantificati indicativamente in oltre lire 928 milioni. Si costituiva l'assicuratrice e contestava la dinamica del sinistro, attribuita ad un terzo veicolo rimasto sconosciuto. Chiedeva la chiamata in lite del Fondo di Garanzia.

Si costituivano per il Fondo le assicurazioni Ge. eccependo il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza delle pretese verso il Fondo.

Il Tribunale di Venezia con sentenza 13 agosto 1998 accertava la responsabilita' esclusiva del D. e rigettava la domanda proposto contro il Fondo, accoglieva la domanda del Da. e procedeva alla liquidazione dei danni (v. amplius in dispositivo). Contro la decisione proponevano appello la Re. Mu. e appello incidentale il D. .

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 23 aprile 2004 cosi' decideva:

accoglie nei limiti del precisato in motivazione l'appello principale ed in parziale riforma determina il risarcimento in euro 673.083.972 in linea capitale, oltre interessi; condanna il D. alla restituzione del maggior ricevuto dalla Re. Mu. ; condanna gli appellati Re. Mu. e D. , in favore del Da. , alle spese dei due gradi del giudizio; compensa le spese tra le due assicurazioni e tra la Re. Mu. ed il D. e tra il D. e le As. ge. ; pone le spese di CTU a carico della Reale Mutua e del D. .

Contro la decisione hanno proposto:

ricorso principale (21581-04) Da. Mi. , affidato ad unico complesso motivo; illustrato da memoria.

ricorso incidentale (24824-04) la Re. Mu. ;

ricorso autonomo (22369-04) il D. , affidato a cinque motivi;

ricorso incidentale (26091-04) condizionato, le assicurazioni generali.

I ricorsi sono stati previamente riuniti per la intrinseca connessione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale Da. merita accoglimento nei sensi di cui in motivazione, devono rigettarsi in quanto infondati i ricorsi della Re. Mu. e del D. ; deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle As. ge. ; la cassazione e' con rinvio.

Precede l'esame del ricorso Da. , a seguire gli altri.

A. ESAME DEL RICORSO DA. :

Deduce il ricorrente "Error in iudicando e vizio della motivazione in relazione ai capi con i quali il giudice di appello ha accolto i motivi di gravame nn. 3 e 5 dello appellante principale (assicuratore) ed ha rigettato il motivo di impugnazione incidentale del Da. ".

Le censure si appuntano su due punti o statuizioni: la prima attiene alla riforma della sentenza del tribunale che aveva concesso la condanna dell'assicuratrice oltre il limite del massimale, ritenendo che la deduzione della malagestio impropria dovesse essere specificamente richiesta con domanda sin dal primo grado; la seconda attiene alla erroneita' e contraddittorieta' della motivazione con la quale la Corte di appello avrebbe ridotto il grado di invalidita' dal 75 al 50%, ritenendo di non poter distinguere tra incapacita' generica ed incapacita' lavorativa specifica (ff 17 e 18 del ricorso).

Entrambe le censure risultano fondate.

Quanto alla cd. malagestio impropria, occorre ribadire il principio di diritto (Cass. 2006 n. 17640, 2006 n. 1315, 2005 n. 20356, sino a 2008 n. 24480) secondo cui "quando il danneggiato agisce con azione diretta verso lo assicuratore e richiede la condanna agli interessi di mora ed al maggior danno, non fa altro che proporre una ulteriore domanda accessoria a quella di condanna del pagamento del risarcimento dovuto ad danneggiato nei limiti del massimale, il cui fondamento e' nel persistere dell'inadempimento, anche parziale, dell'assicuratore a provvedere al tempestivo ristoro del danno, dopo lo spatium deliberandi (qui siamo in fattispecie anteriore alla nuova disciplina del codice delle assicurazioni)". Pertanto, come ha ben sottolineato il ricorrente, sin dall'atto di citazione del 29 febbraio 1993 la domanda considerava la condanna dei solidali, al risarcimento integrale del danno e l'assicuratrice, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva mai eccepito alcunche' e tanto meno la incapienza del proprio massimale. Risulta pertanto verificato l'error in iudicando (CFR. FF 13 E 14 della sentenza) compiuto dai giudici di appello nel contenere il debito dell'assicuratore verso il danneggiato nei limiti del massimale, senza tener conto degli interessi compensativi e della rivalutazione per il ritardato adempimento, a partite dalla mora successiva allo spatium deliberandi.

Appare fondata la seconda censura in ordine alla contraddittorieta' della motivazione (cfr. ff 9 e 10 della sentenza di appello) in punto di riduzione della capacita' lavorativa specifica (dal 75 al 50%) sul rilievo che il giovane, conseguendo il diploma di geometra, poteva svolgere attivita' lavorativa sedentaria, mentre e' priva di decisivita' la censura relativa alla autonoma valutazione della perdita della capacita' generica nell'ambito del danno biologico, che infatti e' stato considerato pari al 75%.

La considerazione della perdita della capacita' lavorativa specifica, come danno patrimoniale, in relazione "alla elevata gravita' delle lesioni ed alla loro natura invalidante, non puo' essere delimitata dal titolo di studio conseguito, posto che il geometra, per la natura del lavoro, deve essere presente sui cantieri e tale attivita' richiede non solo sforzo intellettivo ma anche un sacrificio fisico destinato ad aggravarsi nel tempo, riducendo anche le chances di mobilita' lavorativa.

La riduzione appare pertanto all'evidenza arbitraria rispetto alla corretta valutazione della invalidita' totale che si riverbera anche sulle conseguenti perdite patrimoniali, presenti e future. La Corte di appello dovra', in sede di rinvio, considerare come punto in invalidita', quanto stabilito dal ctu e non piu' controverso in sede di merito.

B. ESAME DEL RICORSO D. .

Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti.

Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in punto di condanna della Re. Mu. oltre il limite del massimale.

Il motivo e' infondato, ed in vero nel caso di malagestio propria (che l'assicurato imputa alla propria assicurazione sulla base di inadempimento ad obbligo contrattuale) spetta all'assicurato di dover dedurre con espressa domanda e sin dal primo grado, l'inadempimento e le sue conseguenze dannose. (Cfr. Cass. 2003 n. 10725: 1998 n. 4867). Nel caso di specie l'assicurato era contumace in primo grado e non puo' ora giovarsi della malagestio impropria.

Nel secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di maggiorazione nella misura del 20% (come personalizzazione) delle tabelle applicate per la determinazione del danno biologico: il motivo e' infondato, essendo privo di specificita' ed attenendo a valutazione equitativa.

Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione in punto di mancata correlazione dello scarto tra vita fisica e lavorativa e la duplicazione per il danno estetico; il motivo e' inammissibile in quanto involge la complessa valutazione equitativa per lesioni gravissime, compiuta dai giudici del merito e non indica i punti della decisione di cui denuncia la illogicita'.

Nel quarto motivo si denuncia la omessa pronuncia della condanna della malagestio impropria in favore del danneggiato. Il motivo resta assorbito dallo accoglimento sul punto del ricorso DA. .

Nel quinto motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione per omessa considerazione degli scritti difensivi del D. .

Il motivo e' inammissibile per la sua estrema genericita'.

C. ESAME DEL CONTRORICORSO E DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA RE. MU. .

Nell'unico motivo si deduce l'omessa pronuncia, l'error in iudicando ed il vizio della motivazione in punto della censura proposta in appello sul riconoscimento dello importo di lire 36.500.000 per danno patrimoniale emergente per la necessita' di sostenere spese mediche per un intervento di chirurgia plastica.

In senso contrario si osserva che la Corte di appello (ff 11 e 12 della motivazione) ha espressamente considerato la censura ritenendola inammissibile prima ancora che fondata, e accertando la esistenza e la risarcibilita' di tale voce di danno in relazione alla natura ed entita' delle lesioni.

D. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DELLE AS. GE. PER IL FONDO DI GARANZIA.

Il ricorso incidentale risulta proposto dall'assicuratore, gia' estromesso dalla lite, e non interessato a ricorrere ulteriormente, anche per la deduzione di un giudicato esterno tra le Assicurazioni ed il D. .

Come tale il ricorso e' inammissibile e comunque resta assorbito dal rigetto del ricorso cui accede come condizionato.

All'accoglimento dei ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, segue la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che si atterra' ai principi di diritto come sopra enunciati e provvedera' anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale ( DA. ) nei sensi di cui in motivazione, rigetta i ricorsi incidentali della Re. Mu. e di D. , dichiara inammissibile il ricorso incidentale delle As. ge. , cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

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