Infortunistica stradale: Guide e Consulenze Legali

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Trasportare sul veicolo un numero di passeggeri superiore a quello indicato dalla legge integra un'inosservanza delle condizioni di guida, ma esclude l'indennizzo se il contratto non lo nega

In tema di responsabilita' per danni derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora nel contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, stipulato per un veicolo non soggetto ad assicurazione obbligatoria (nella specie ciclomotore), sia stata esplicitamente esclusa la garanzia assicurativa nelle ipotesi di circolazione del veicolo in violazione delle condizioni risultanti dalla carta di circolazione, deve ritenersi che detta esclusione operi non soltanto con riferimento alla inosservanza di quanto esplicitamente attestato in detto documento (omologazione del mezzo ed idoneita' del motore) ma anche con riferimento alla violazione delle norme del codice della strada che disciplinano le modalita' di circolazione del veicolo (nell'affermare il suddetto principio la suprema corte ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non operante la garanzia assicurativa relativamente ai danni cagionati dalla circolazione di un ciclomotore, sul quale, in violazione dell'articolo 122 C.d.S., comma 4, viaggiava un passeggero oltre il conducente). (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 27 maggio 2009, n. 12270)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 16452/2005 proposto da:

IA. AN. , (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell'avvocato MOBRICI Saveria, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

NI. BA. , (OMESSO), MU. SA. , (OMESSO), NI. LU. , (OMESSO), RA. SPA (OMESSO);

- intimati -

e contro

LA. FO. ASSIC SPA (OMESSO) in persona del Sig. CA. IV. in qualita' di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio LUIGI ROGANTINI in Milano 23/06/2004 rep. 10836, resistente con procura;

- resistente -

sul ricorso 22246/2005 proposto da:

NI. BA. , MU. SA. , NI. LU. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato PAPADIA ALBERTO MARIA, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

RA. SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

IA. AN. , LA. FO. AS. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2253/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA Sezione Quarta Civile, emessa l'11/02/2004, depositata il 12/05/2004; R.G.N. 8401/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/04/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l'Avvocato SAVERIA MOBRICI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M., Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso principale e quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 11 febbraio - 12 maggio 2004, la Corte di Appello di Roma ha riformato la decisione del Tribunale di Civitavecchia n. 958 del 2000, che aveva ritenuto un concorso di pari responsabilita' dei due conducenti, Ia.An. e Ni.Lu. , in relazione all'incidente stradale dell'(OMESSO).

I giudici di appello attribuivano la responsabilita' dell'incidente per il 60% a carico del Ni. e per il 40% a carico dello Ia. .

Dai rilievi dei Carabinieri era risultato che lo Ia. , alla guida della propria vettura stava percorrendo la (OMESSO), con direzione (OMESSO). Giunto all'incrocio con via (OMESSO) - per evitare il Ni. che proveniva, alla guida del ciclomotore Piaggio SI, da detta via (che aveva senso unico contrario) e che trasportava a bordo una giovane, nonostante ne avesse divieto - frenava e deviava verso sinistra, terminando la marcia contro un albero situato sul margine dell'opposta semicarreggiata.

Considerato che lo Ia. procedeva ad una velocita' indubbiamente superiore ai 30 kmh orari consentiti e che il Ni. proveniva contromano e con a bordo un passeggero, con tutte le conseguenze relative alla stabilita' del ciclomotore, la Corte di Appello riconosceva nella produzione del sinistro una responsabilita' del 60% a carico del Ni. e del 40% a carico dello Ia. .

La Corte territoriale riteneva che la garanzia assicurativa prestata dalla RA. relativamente al ciclomotore Piaggio non fosse operante ne' nei confronti dell'assicurato ne' nei confronti del terzo danneggiato.

I giudici di appello procedevano poi alla liquidazione dei danni riportati dal Ni. e dallo Ia. .

Avverso tale decisione lo Ia. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro, distinti motivi.

Ra. ha depositato controricorso. Ni. Ba. e Mu. Sa. e Ni. Lu. (rispettivamente proprietari e conducente del ciclomotore Piaggio) resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, articolato su tre motivi.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale e per il rigetto degli altri motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve procedersi alla riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia omessa motivazione e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione di norma di legge (articolo 2054 c.c.) censurando quella parte della decisione che aveva ritenuto un concorso di colpa del 40% a suo carico.

Unico responsabile del sinistro doveva considerarsi, infatti, il Ni. che proveniva da una via in cui il transito era consentito solo nel senso contrario.

Osserva il Collegio:

il motivo e' inammissibile, poiche' tende ad una diversa interpretazione delle risultanze processuali.

Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto una responsabilita' concorrente dei due conducenti (attribuendo solo un concorso di colpa del 60% al Ni. ). Gli stessi hanno infatti precisato che lo Ia. procedeva indubbiamente ad una velocita' superiore a quella consentita in quel luogo, come era risultato dalle conseguenze dell'impatto contro l'albero e dalla lunghezza delle tracce di frenata.

Ravvisando una minore responsabilita' a carico dello Ia. (40%), gli stessi giudici hanno riconosciuto una responsabilita' concorrente del Ni. , valutata nella misura del 60%, poiche' questo ultimo proveniva contro mano da una strada laterale e trasportava a bordo del ciclomotore un passeggero, in violazione delle norme del codice della strada, con tutte le conseguenze che ne potevano derivare per quanto riguarda la stabilita' del mezzo.

Con il secondo motivo il ricorrente principale Ia. deduce, sotto altro profilo, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonche' violazione degli articoli 1223 e 2043 c.c..

I giudici di appello avevano ridotto la misura del risarcimento gia' riconosciuta dal primo giudice, senza alcuna motivazione, sia per quanto riguarda i danni materiali subiti dal veicolo di proprieta' del ricorrente principale che per quanto riguarda il danno biologico, patrimoniale e morale riconosciuto allo stesso.

Il motivo e' infondato. Con motivazione logica ed adeguata, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha ridotto la liquidazione dei danni gia' operata dal primo giudice, e per quanto riguarda il costo delle riparazione del veicolo dello Ia. , al valore del veicolo incidentato (provvedendo anche alla liquidazione delle spese necessarie per la rimozione del mezzo con carro attrezzi).

Tra l'altro, i giudici di appello hanno richiamato le conclusioni cui era giunto il consulente nominato dall'ufficio, secondo il quale gli esiti permanenti residuati dall'incidente potevano essere valutati nell'ordine del 3% e consistevano essenzialmente in danno fisionomico per esiti cicatriziali e la inabilita' temporanea assoluta e parziale potevano essere valutate nell'ordine di quindici giorni ciascuna.

Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale costituente punto decisivo della controversia.

La Corte romana aveva escluso la operativita' della garanzia assicurativa, attribuendo alla polizza assicurativa un significato ben lontano da quello fatto proprio dalle parole utilizzate dai contraenti.

L'assicurazione doveva considerarsi inoperante solo nel caso in cui il conducente non fosse abilitato alla guida dello stesso e la circostanza che egli trasportasse un passeggero, nonostante il veicolo non fosse abilitato al trasporto di altri soggetti oltre al conducente, doveva considerarsi del tutto ininfluente nei confronti dei terzi.

La clausola contrattuale, infatti, escludeva la garanzia solo "qualora il conducente non fosse abilitato alla guida" senza prevedere altre ipotesi di esclusione.

Il motivo e' fondato.

Secondo la piu' recente giurisprudenza di questa Corte, non rileva, ai fini della esclusione della garanzia assicurativa, la violazione dell'articolo 122 C.d.S., comma 3, nel testo all'epoca vigente (1993), atteso che condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra - indubbiamente - una inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione; con la conseguenza che tale circostanza puo' valere ad escludere la garanzia assicurativa solo se l'ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto.

In altre parole, l'ipotesi in esame, in quanto non prevista espressamente dalle condizioni generali di assicurazione non esclude affatto - secondo le pronunce di questa Corte - la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati.

La questione e' stata esaminata da questa Corte, nella sentenza n. 2115 del 1996, nella quale si e' affermato che: "Qualora, in un contratto di assicurazione della responsabilita' civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussistono l'operativita' della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell'assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso il rispettare le prescrizioni o le cautele eventualmente impostegli (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso che esistessero limiti alla indennizzabilita', da parte dell'assicuratore, del sinistro cagionato da un motociclo condotto da minorenne, sul quale erano trasportate tre persone)".

L'accertamento del difetto di abilitazione alla guida dal quale deriva, a seguito di espressa previsione contrattuale, il venir meno della garanzia assicurativa, presuppone la individuazione - di volta in volta - di un tipo di abilitazione in relazione ad una determinata categoria di veicoli, ovvero delle condizioni formali e sostanziali cui esso e' legato.

In tale ottica, ed agli effetti della norma del codice stradale (articolo 79 lettera d) anche in relazione al successivo articolo 80) e della previsione contrattuale, per "mancanza" di regolare patente di guida deve intendersi sia l'assoluto difetto di patente, sia il difetto - originario o sopravvenuto delle condizioni di validita' e di efficacia della stessa in relazione alle norme che disciplinano l'abilitazione alla guida (sospensione e revoca della patente, venir meno della validita' di essa per il decorso del termine stabilito per la conferma da parte della Prefettura, sopravvenienza di condizioni ostative non rilevate - ad es. condizioni di integrita' fisica: cfr. Cass. 5657-86) in relazione allo specifico tipo di veicolo oggetto di assicurazione.

Ove, invece, sulla scorta delle condizioni sopra considerate sia configurabile l'esistenza di una abilitazione alla guida, questa non puo'' dirsi venuta meno sol perche' le prescrizioni e limitazioni eventualmente imposte non siano state osservate, in quanto la inosservanza di esse non si traduce in una limitazione della validita' e/o efficacia del titolo abilitativo riconosciuto, bensi' integra una semplice illiceita' della guida.

Non v'e' spazio, in dette ipotesi, per la configurazione di una "mancanza" di patente di guida (tra l'altro non prescritta all'epoca per la guida di ciclomotori), potendosi solo configurare una guida effettuata irregolarmente per l'inosservanza delle prescritte cautele.

Tali principi sono stati piu'' volte applicati da questa Corte con particolare riguardo all'ipotesi di mancato impiego degli occhiali il cui uso sia prescritto nella patente, nel senso di ritenere non esclusa l'operativita' della garanzia l'inosservanza sia stata espressamente prevista a tal fine (cfr. Cass. 2445 del 1964, etc.).

Ne' rileva la violazione dell'articolo 122 C.d.S., comma 3, atteso che il condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra un'inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione, eppero' vale ad escludere la garanzia assicurativa solo se l'ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. In definitiva, l'ipotesi in esame, in quanto non espressamente prevista nelle condizioni generali di assicurazione, non esclude la copertura assicurativa.

La decisione di questa Corte del 1996 non si pone affatto in contrasto con la meno recente pronuncia di questa stessa Corte, come sembrerebbe ritenere la sentenza impugnata (che la richiama a pag. 14).

Infatti, anche in essa si ribadisce:

"In tema di responsabilita' per danni derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora nel contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, stipulato per un veicolo non soggetto ad assicurazione obbligatoria (nella specie ciclomotore), sia stata esplicitamente esclusa la garanzia assicurativa nelle ipotesi di circolazione del veicolo in violazione delle condizioni risultanti dalla carta di circolazione, deve ritenersi che detta esclusione operi non soltanto con riferimento alla inosservanza di quanto esplicitamente attestato in detto documento (omologazione del mezzo ed idoneita' del motore) ma anche con riferimento alla violazione delle norme del codice della strada che disciplinano le modalita' di circolazione del veicolo (nell'affermare il suddetto principio la suprema corte ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non operante la garanzia assicurativa relativamente ai danni cagionati dalla circolazione di un ciclomotore, sul quale, in violazione dell'articolo 122 C.d.S., comma 4, viaggiava un passeggero oltre il conducente)" (Cass. 9 luglio 1990 n. 7168).

Nel caso di specie, non si deduce che tale clausola fosse prevista espressamente nel contratto di assicurazione, dandosi atto invece che la polizza conteneva una clausola di esonero dalla garanzia assicurativa qualora il conducente non fosse "abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore".

Con il quarto motivo, il ricorrente principale deduce il difetto di motivazione in ordine alla avvenuta compensazione delle spese del giudizio.

Il motivo deve considerarsi assorbito, per effetto del parziale accoglimento del ricorso principale.

Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano contraddittoria e carente motivazione nonche' erronea applicazione delle norme di diritto (articolo 2054 c.c.). I giudici di appello avevano errato attribuendo una responsabilita' del 60% al Ni. , senza adeguata motivazione.

Al piu', gli stessi giudici avrebbero dovuto applicare la presunzione di pari responsabilita' di cui all'articolo 2054, cod. civ., comma 2.

Il motivo e' inammissibile: si richiama quanto gia' rilevato a proposito del primo motivo del ricorso principale.

Da cio' discende il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce la errata determinazione del danno liquidato allo Ia. (in conseguenza della errata applicazione del 60% di responsabilita' a carico del Ni. ) e la necessita' di una rideterminazione nella corretta misura del 50%.

Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali deducono omessa applicazione dell'articolo 1370 cod. civ. e articolo 1469 quater cod. civ., comma 2.

Riconoscendo una interpretazione estensiva alla clausola invocata dalla RA. , la Corte d'Appello aveva finito per violare le disposizioni di legge richiamate che (in via generale) prevedono la necessita' di interpretare le clausole contrattuali contenute in formulari predisposti da uno dei contraenti nel senso piu' favorevole all'altro e (in materia di contratti conclusi con i consumatori) impone sempre di seguire la interpretazione a questo piu' favorevole, vietando qualsiasi interpretazione sfavorevole che lo possa sfavorire.

Il motivo e' fondato, per le ragioni gia' indicate a proposito della analoga censura contenuta nel terzo motivo del ricorso principale dello Ia. .

Conclusivamente, devono essere accolti il terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale e rigettati gli altri (ad eccezione del quarto motivo del ricorso principale che deve essere dichiarato assorbito).

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte. Il Giudice di rinvio procedera' a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale ed il terzo motivo del ricorso principale, del quale dichiara assorbito il quarto e rigetta gli altri.

Cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di appello di Roma.

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