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Va esclusa la possibilità di addossare la colpa di un eventuale investimento al pedone distratto, che usa però l'accortezza di passare sulle strisce pedonali

Va esclusa la possibilità di addossare la colpa di un eventuale investimento al pedone distratto, che usa però l'accortezza di passare sulle strisce pedonali. Il concorso di colpa previsto dal codice civile, infatti, si può ipotizzare soltanto nel caso in cui la condotta di chi va a piedi sia del tutto straordinaria e imprevedibile. Il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, quindi, non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare un ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Nel caso di specie, il pedone investito risulta in parte responsabile dell'investimento che gli ha causato lesioni gravissime, non avendo attraversato sulle strisce pedonali, ma avendo camminato sul margine destro della carreggiata, in violazione del codice della strada, nella stessa direzione dell'auto e non essendosi avvalso della possibilità di passare su una banchina erbosa. Resta fermo però che il criterio di valutazione dei danni riportati non può limitarsi all'applicazione di un criterio gabellare, senza le dovute integrazioni basate sul caso specifico: il danno biologico va infatti personalizzato e non stabilito in base a criteri predeterminati.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 marzo 2011, n. 5540



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -

Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -

Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3365-2009 proposto da:

Ma. Ti. (...), elettivamente domiciliato in Ro., Via G. G. Be. (...), presso lo studio dell'avvocato Lu. Co., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ma. De. Co. giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Gi. Di Me. (...), elettivamente domiciliato in Ro., Via An. (...), presso lo studio dell'avvocato Ca. Ri., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ma. Co. giusta delega in calce al controricorso;

Allianz Subalpina S.p.a. (...), in persona del procuratore speciale Dott. Pi. Co., elettivamente domiciliata in Ro., Via Pa. (...), presso lo studio dell'avvocato Gi. Sp., che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché contro

Pa. Di Me., Ca. Gi., Ma. Di Me., Si. Di Me.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 585/2007 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, emessa il 06/11/2007, depositata il 14/12/2007 R.G.N. 1258/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato Ma. De. Co.;

udito l'Avvocato Gi. SP.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Ma. Ti. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro, Gi.Di Me., Ca. Gi., Pa. Di Me., Si. Di Me. e Ma. Di Me., nella loro qualità di eredi di Fr. Di Me., nonché la S.p.a. Allianz Subalpina Assicurazioni, quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. di quest'ultima, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni da essa subiti a seguito di un incidente stradale.

Deduceva l'attrice che, mentre camminava sul margine destro di una strada provinciale era investita dall'auto condotta da Fr. Di Me. riportando gravissime lesioni personali.

La S.p.a. Allianz Subalpina Assicurazioni si costituiva contestando la domanda attrice, sia in relazione all'an che in relazione al quantum.

Il Tribunale concedeva due provvisionali.

Con sentenza del 30.8-2.9.2002 il Tribunale dichiarava che l'incidente per cui è causa si era verificato per colpa concorrente di Fr. Di Me. e Ma. Ti., rispettivamente nella misura dell'80% e del 20% e condannava i convenuti, in solido fra loro, al pagamento della somma di Euro 65.587,24 già detratto quanto corrisposto dalla S.p.a. Allianz Subalpina in corso di causa, oltre accessori.

Proponeva appello Ma. Ti. deducendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto l'esistenza di un suo concorso di colpa. Contestava la determinazione del danno biologico, del danno morale, delle spese medico assistenziali e di quelle future.

La Allianz Subalpina sosteneva la totale infondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello di Ancona respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata.

Proponeva ricorso per cassazione Ma. Ti. con 10 motivi.

Resistevano con separati controricorsi la Allianz S.p.a. (già R.A.S. S.p.a. conferitaria dell'azienda di Allianz Subalpina S.p.a.) e Gi. Di Me.

Le parti presentavano memorie.

Motivi di diritto

Con il primo mezzo d'impugnazione Ma. Ti. denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. -116 c.p.c. - 190 C.d.s. introdotto dal D.Lgs.vo n. 30.4.1992, n. 285 - Art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. - Art. 366 1° co. n. 4 c.p.c.".

Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha correttamente utilizzato le suddette norme in relazione alla fattispecie de qua in quanto ha confermato il concorso di colpa del pedone nella misura del 20% e quella del conducente in misura dell'80%.

La Corte ha in particolare errato, secondo Ma. Ti., per aver affermato il concorso di colpa sostenendo che la mera violazione dell'art. 190 del Codice della strada ha determinato il concorso di colpa affermato dal giudice di primo grado, senza neppure svolgere alcun rilievo circa l'elemento causale riferibile al pedone.

Il motivo è infondato.

In tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente (Cass., 22.5.2007, n. 11873).

D'altra parte il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne consegue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, comma 1°, cod.. civ., occorrendo invece, a tal fine, che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (Cass., 30.9.2009, n. 20949).

Nella specie l'impugnata sentenza ha accertato che la condotta della conducente del veicolo ha concorso in maniera rilevante alla produzione dell'evento, pur non rappresentandone la causa unica : l'appellante infatti risulta aver contravvenuto ad un preciso obbligo imposto dall'art. 190 del codice stradale procedendo su un lato diverso da quello prescritto da quest'ultima norma (Cass., 30.10.1998, n. 902).

Con il secondo motivo si denuncia: "Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso essenziale per la decisione art. 360 1° co. n. 5 c.p.c. e 366 bis c.p.c.".

Parte ricorrente ritiene insufficiente e contraddittoria la motivazione con la quale l'impugnata sentenza ha determinato il concorso di colpa della conducente dell'autovettura investitrice nella misura dell'80% della e della pedone investita nella misura del 20% senza motivazione e/o con motivazione insufficiente e contraddittoria.

Ritiene parte ricorrente che, nella specie, il rapporto eziologico necessario a determinare l'imputabilità concorsuale del comportamento della pedone non sussiste e l'investimento è derivato solo dallo sbandamento dell'auto che ha attinto la pedone.

Il motivo è infondato.

Come sostiene l'impugnata sentenza Ma. Ti. procedeva infatti a piedi lungo la strada, nella stessa direzione dell'auto investitrice, sul margine destro della carreggiata, contravvenendo al disposto dell'art. 190, 1° comma C.d.s. Dal rapporto degli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell'incidente si evidenzia inoltre la presenza di una banchina erbosa della quale il pedone avrebbe prudentemente potuto avvalersi, almeno in parte, anziché ingombrare detto margine stradale.

Alla luce di tali elementi deve ritenersi che il comportamento di Ma. Ti. non è stato privo di efficienza causale rispetto all'evento dannoso e che la motivazione sul punto è senz'altro congrua.

Con il terzo mezzo d'impugnazione parte ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2056 c.c. Art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. - Art. 366 1° co. n. 4 c.p.c.".

Sostiene Ma. Ti. che la Corte d'appello di Ancona non ha correttamente applicato le suddette norme in relazione alla determinazione, sotto il profilo del quantum debeatur, del danno biologico da lei stessa subito.

Secondo la ricorrente la sentenza di secondo grado ha errato in particolare per avere applicato le "tabelle" del Tribunale di Milano cronologicamente corrispondenti al momento dell'incidente e non quelle pubblicate al tempo della decisione e per non avere operato alcuna integrazione in aumento in relazione alla peculiare gravità del danno da macro-permanente da essa stessa subito.

Il motivo è fondato.

In caso di lesioni gravissime con perdita della salute e con perdita totale della capacità lavorativa sia generica che specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico sicché, ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno, devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi successivamente, ove documentato e scientificamente provato (Cass., 12.12.2008, n. 29191).

Nella specie la Corte d'Appello, in presenza di lesioni gravissime, non ha provveduto alla personalizzazione del danno, limitandosi all'adozione di criteri predeterminati.

Con il quarto mezzo parte ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 2059 c.c. - Art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. - Art. 366 1° co. n. 4 c.p.c.".

Sostiene parte ricorrente che la Corte d'Appello di Ancona non ha correttamente applicato le norme in epigrafe in relazione alla determinazione del danno morale

accertato alla ricorrente a seguito delle lesioni riportate nell'incidente per cui è causa.

Il motivo è fondato.

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, il giudice di merito deve infatti tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al caso concreto. Il ricorso da parte dei giudici di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, è legittimo, purché il giudice abbia tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione di detto criterio alla fattispecie e dando atto di non aver applicato i valori tabellari con mero automatismo (Cass., 9.11.2006, n. 23918). Nella specie Ma. Ti. ha subito un danno gravissimo e l'impugnata sentenza non ha provveduto a personalizzare il suddetto criterio.

Con il quinto motivo si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 2059 c.c. - Art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. - Art. 366 1° co. n. 4 c.p.c.".

Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha correttamente applicato le norme in epigrafe in relazione alla determinazione dell'intero danno "non patrimoniale" nella concezione da ultimo proposta da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972.

La decisione della Corte d'Appello di Ancona, si afferma, pur riconoscendo la necessità che il danno sia risarcito integralmente in relazione alla concretezza del caso singolo, si è limitata ad applicare le tabelle pubblicate dal Tribunale di Milano che sono invece preordinate a criteri standardizzati e quindi prive di autonoma valutazione della fattispecie concreta.

Il motivo è fondato.

Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce infatti una categoria ampia ed onnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima (Cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972).

Nel caso di specie risulta dalla C.t.u. che il soggetto era gravemente menomato nella sua integrità psicofisica, che a causa della tracheotomia e dell'impedimento fonetico aveva difficoltà a verbalizzare la propria pur limitata produzione ideativa.

Con il sesto, settimo e ottavo motivo che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, si denuncia rispettivamente: 6) "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. - 115 c.p.c. - 112 c.p.c. - Art. 360, 1 ° comma, n. 3 c.p.c. - Art. 366 1° co. n. 4 c.p.c. -"; 8) " "Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso essenziale per la decisione - art. 360 1° co. n. 5 c.p.c. e 366 bis c.p.c.".

Si afferma con tali motivi che la Corte territoriale non ha fatto buon uso delle norme in epigrafe in ordine alla valutazione e quantificazione del danno emergente costituito dalle spese sostenute sino alla decisione e di quelle da affrontare in futuro.

Sostiene in particolare Ma. Ti. che in ordine a talune spese sostenute e provate la Corte d'Appello ha violato le norme in epigrafe (art. 115 c.p.c.) le quali assicurano il diritto del danneggiato ad essere risarcito delle spese che provi di aver sostenuto a causa dell'incidente.

In tal senso, secondo parte ricorrente, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dell'art. 112 c.p.c. secondo il quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda. Infatti in ordine al capo della domanda avente ad oggetto le "spese sostenute da Ma. Ti. a causa dell'incidente nel periodo dal 16.12.97 alla decisione, la Corte d'Appello di Ancona ha omesso la pronuncia con riferimento a talune spese quali quelle per ticket per medicinali, visite specialistiche trasporti in ambulanza, diritti di copia di cartelle cliniche, esami di laboratorio, assistenza.

I motivi sono infondati.

La Corte d'appello ha infatti correttamente osservato che, riguardo alle spese future, il giudice deve accertare che le stesse saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità e che nella specie dalla C.t.u. non risulta l'esigenza di una assistenza di tipo infermieristico mentre per la manutenzione della protesi è previsto il ricovero ospedaliero a carico del servizio sanitario nazionale così come a carico di tale servizio è la terapia riabilitativa.

Quanto alle spese sostenute dal dì dell'incidente a quello della pronuncia la Corte territoriale le ha ritenute dovute in misura ridotta adottando il criterio della liquidazione forfetaria.

Con il nono motivo di ricorso si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1223 c.c. - Art. 360 1° co n. 3 c.p.c. art. 366 1° co. n. 4 c.p.c.".

Secondo il ricorrente la Corte territoriale non ha correttamente applicato le suddette disposizioni in ordine alla qualificazione della natura del danno da incidente stradale e correlata applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.

Il motivo è infondato.

Secondo l'impugnata sentenza l'importo determinato in valori monetari correnti all'epoca della sentenza di primo grado, costituiscono debito di valuta in conseguenza della liquidazione operata e sono suscettibili di incremento sulla base degli interessi legali fino al saldo, senza operare ulteriore rivalutazione, in applicazione della sentenza di questa Corte (Cass., S.U., 17.2.1995, n. 1712).

Con il decimo ed ultimo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112-115 c.p.c. Art. 360 1° co n. 3 c.p.c. art. 366 1° co. n. 4 c.p.c.".

Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione delle facoltà che il nostro ordinamento offre al giudice per decidere correttamente. Basti ricordare che nella fattispecie de qua la Corte territoriale non ha vagliato nel complesso le prove della parte, e soprattutto non ha neppure preso in esame i titoli e tantomeno adempiuto l'obbligo di motivazione.

Il motivo è infondato.

La valutazione delle prove rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito che, ai fini della decisione, non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate, nel loro complesso, indichi gli elementi si quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

In conclusione, devono essere accolti il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso e rigettati gli altri. l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso; rigetta gli altri. Cassa in relazione e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione.

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