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Va escluso il risarcimento del danno morale da parte dell’assicurazione per la morte, a causa di un incidente stradale, di un fratello naturale mai frequentato

Va escluso il risarcimento del danno morale da parte dell’assicurazione per la morte, a causa di un incidente stradale, di un fratello naturale mai frequentato. Infatti, la liquidazione del danno non patrimoniale, subito dai congiunti in conseguenza dell’uccisione del familiare, deve tener conto dell’intensità del relativo vincolo, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia dello stesso nucleo familiare e l’intensità del relativo vincolo; le abitudini di vita; la situazione di convivenza (in tal senso si è ritenuto che il solo concepimento e la mancata esistenza in vita della congiunta al momento del fatto esclude l’esistenza di un vincolo familiare idoneo a configurare il danno parentale del quale la giurisprudenza ammette il risarcimento).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 ottobre 2013, n. 23917



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29993/2007 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), che ha incorporato con fusione l' (OMISSIS) S.P.A., in persona dell'Avv. (OMISSIS) Procuratore Speciale dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

sul ricorso 918/2008 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

sul ricorso 2500/2008 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), che ha incorporato con fusione l' (OMISSIS) S.P.A., in persona dell'Avv. (OMISSIS) Procuratore Speciale dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1086/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/11/2006, R.G.N. 1944/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale di (OMISSIS) e assorbimento del ricorso incidentale dell'INA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali esercenti la potesta', la prima sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il secondo sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS) esponevano che (OMISSIS), figlio e fratello rispettivamente degli attori e dei minori si trovava a bordo di un'autovettura di proprieta' di (OMISSIS), condotta da (OMISSIS), quando a causa dell'elevata velocita' il conducente perse il controllo del mezzo ed invase le isole spartitraffico capovolgendosi.

L'incidente determino' la morte istantanea di (OMISSIS).

Tanto premesso gli attori convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, l' (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) in (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (costoro eredi di (OMISSIS)), per sentirli condannare al risarcimento dei danni morali e materiali, oltre accessori.

Si costituiva la compagnia assicuratrice che chiedeva di rigettare la domanda e di ordinare l'intervento in causa iussu iudicis di (OMISSIS) ovvero di concederle termine per provvedere alla sua chiamata in garanzia.

Autorizzata la chiamata in causa, (OMISSIS) si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda di manleva proposta dalla compagnia assicuratrice, facendo comunque proprie da quest'ultima in ordine alla domanda di risarcimento.

Gli altri convenuti rimasero contumaci.

Il Tribunale dichiaro' la responsabilita' esclusiva di (OMISSIS) nella causazione del sinistro; condanno' l' (OMISSIS) al pagamento in favore degli attori della somma di lire 71.000.000, di cui lire 27.500.00 a (OMISSIS), lire 27.500.000 a (OMISSIS) e lire 16.000.000 ai figli in ragione di lire 4.000.000 ciascuno, oltre accessori; rigetto' la domanda di manleva proposta dall' (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS).

Proposero appello (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta' sui figli minori (OMISSIS) ed (OMISSIS) chiedendo la liquidazione di una maggior somma a titolo di danno patrimoniale e morale.

L' (OMISSIS) chiedeva di rigettare l'appello e proponeva appello incidentale; subordinatamente chiedeva di contenere la domanda nei limiti del massimale di polizza di lire 700.000.000.

La Corte d'appello di Bari ha accolto per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale; quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato l' (OMISSIS) al pagamento, in favore degli attori, appellanti in proprio, della complessiva somma di euro 38.734,27, oltre accessori. Ha compensato le spese del grado.

Propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) con due motivi.

L' (OMISSIS) s.p.a. che ha incorporato con fusione l' (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. La stessa presenta memoria.

Propongono controricorso incidentale (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) con tre motivi.

Resistono al controricorso incidentale di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).

Gli altri intimati non svolgono attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Vanno anzitutto esaminati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale.

Con il primo motivo del ricorso principale i (OMISSIS) denunciano "Insufficiente e contraddittoria motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5)".

Secondo i ricorrenti e' pacifico agli atti, e tra le parti che il defunto (OMISSIS) (gia' (OMISSIS)), dalla nascita e sino al 1988 sia convissuto con la madre e quindi con i suoi fratelli naturali, odierni ricorrenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), nei primi anni della loro vita; rispettivamente, per quattro e due anni.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia "Violazione dell'articolo 2727 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3)".

Sostengono i (OMISSIS) di aver subito un danno diretto, iure proprio, che si proietta nel futuro ed e' commisurato al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato quel godimento del congiunto che l'illecito ha reso impossibile. Tale danno morale e' ritenuto enorme, tenuto conto della tenerissima eta' degli odierni ricorrenti all'epoca del decesso del fratello naturale e puo' essere provato attraverso presunzioni semplici ex articolo 2727 c.c., una volta accertato il vincolo di parentela, essendo onere del convenuto dimostrare che tra la vittima e il sopravvissuto non esistessero legami affettivi.

Nella specie, secondo i ricorrenti, tale onere non e' stato assolto dalla societa' resistente.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia "Violazione del disposto di cui all'articolo 2059 cc in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - Omesso riconoscimento del danno morale a favore di sorelle consanguinee".

I controricorrenti incidentali, criticando l'impugnata sentenza della Corte barese che ha negato alle sorelle naturali del defunto (OMISSIS) il riconoscimento del danno morale, sostengono che la relativa decisione non e' fondata anche alla luce della documentazione prodotta in primo grado dalla quale risulta che il defunto, sino al riconoscimento, ha vissuto con la madre, il fratello e la sorella uterini e, dopo il riconoscimento, con il padre e le sorelle consanguinee. Ed anche se fosse mancata la prova della convivenza del defunto con i fratelli e le sorelle (circostanza smentita dai certificati anagrafici) il diritto al riconoscimento del danno morale non poteva essere loro negato.

Con il terzo motivo si denuncia "Omessa ed insufficiente motivazione della sentenza circa il fatto controverso della convivenza o meno delle sorelle consanguinee con il defunto (Violazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)".

Osservano gli (OMISSIS) che la Corte di merito e' incorsa sia nel vizio di omessa motivazione che in quello di insufficiente motivazione, nell'escludere il riconoscimento del danno morale alle sorelle consanguinee e non ha indicato in sentenza gli elementi da cui ha tratto il suo convincimento per affermare che il defunto fosse "sicuramente con essi non convivente" e per escludere persino che le sorelle si conoscessero con il defunto.

I suddetti motivi, che per la loro stretta connessione devono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Come ha affermato questa Corte, la liquidazione del danno non patrimoniale, subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare, deve tener conto dell'intensita' del relativo vincolo, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza piu' o meno ampia dello stesso nucleo familiare e l'intensita' del relativo vincolo; le abitudini di vita; la situazione di convivenza (in tal senso si e' ritenuto che il solo concepimento e la mancata esistenza in vita della congiunta al momento del fatto esclude l'esistenza di un vincolo familiare idoneo a configurare il danno parentale del quale la giurisprudenza ammette il risarcimento) (Cass., 21 gennaio 2011, n. 1410). Emerge invece dalla sentenza impugnata e non e' in alcun modo contraddetto, che tra i fratelli in questione non vi e' mai stato alcun rapporto, non solo affettivo ma anzitutto sociale. Manca in particolare la prova oltre che di una qualche frequentazione tra gli (OMISSIS) ed il fratello poi defunto, finanche di una loro conoscenza. La morte del fratello fu dunque morte di uno sconosciuto, ed il danno che si lamenta assume, in questa prospettiva, dimensione virtuale e non reale.

Per quanto riguarda poi la questione della perdita del rapporto parentale, nel senso della perita della possibilita' di sviluppare un rapporto di questa natura, con conseguente perdita dell'arricchimento affettivo ordinariamente conseguente al sorgere ed allo svilupparsi di un siffatto rapporto, perdita appunto conseguente alla morte, e dunque ancorche' non preceduta da convivenza o conoscenza antecedente alla morte stessa, la questione viene sollevata solo in sede di legittimita'.

La relativa domanda e' pertanto inammissibile in quanto nuova. Con il primo motivo del controricorso incidentale si denuncia "Violazione del disposto di cui all'articolo 2056 c.c. in relazione agli articoli 2059 e 1226 c.c., ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6), - Omessa od insufficiente motivazione".

Sostiene (OMISSIS) che, tenendo conto delle modalita' del fatto, s'imponeva una liquidazione del danno in misura certamente maggiore di quella effettuata, da calcolare mediante l'utilizzazione di quanto riportano le tabelle o medie dei Tribunali nazionali pubblicate sulla stampa, ossia lire 164.000.000 quale danno morale per ogni genitore.

Si critica in particolare che la Corte di merito, per la liquidazione di tale danno, non ha tenuto conto della colpa gravissima del guidatore dell'auto e di ogni altro elemento della fattispecie concreta, in modo da rendere il ristoro adeguato. Ne' ha comunque fornito una motivazione sufficiente in ordine a detta liquidazione.

Il motivo e' infondato.

Esso si riduce infatti all'affermazione che la Corte di merito ha liquidato il danno in misura non soddisfacente e verte quindi non su una violazione di legge ma su una valutazione di merito, insindacabile in questa sede in quanto correttamente motivata.

L'impugnata sentenza infatti, in mancanza di un provato rapporto di convivenza e di frequentazione di (OMISSIS) con i genitori naturali, pur ritenendo che la morte del figlio ha creato turbamento e sofferenza in questi ultimi, in mancanza di oggettivi parametri di riferimento, ha ritenuto equo liquidare la somma di lire 35.000.000 per ciascun genitore.

Con il ricorso incidentale condizionato l' (OMISSIS) s.p.a. denuncia "Violazione e falsa applicazione degli articoli 75, 83 e 330 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Difetto di legittimazione del padre alla proposizione di una impugnazione (appello) per conto dei figli ormai maggiorenni di eta' e tali diventati durante il corso del giudizio di primo grado".

Il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale comporta l'assorbimento di tale ricorso.

In conclusione i ricorsi riuniti devono essere rigettati con compensazione delle spese del giudizio tra il ricorso principale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e il ricorso incidentale condizionato dell' (OMISSIS), per la contendibilita' delle questioni; devono essere compensate le spese tra il ricorso principale dei (OMISSIS) e l'incidentale degli (OMISSIS) per la reciproca soccombenza; devono essere compensate le spese tra il ricorso incidentale degli (OMISSIS) e il ricorso incidentale condizionato dell' (OMISSIS), per la contendibilita' delle questioni.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti con compensazione delle spese del giudizio tra il ricorso principale di (OMISSIS) e (OMISSIS) e il ricorso incidentale condizionato dell' (OMISSIS) per la contendibilita' delle questioni; compensa le spese tra il ricorso principale dei (OMISSIS) e l'incidentale degli (OMISSIS) per la reciproca soccombenza; compensa le spese tra il ricorso incidentale degli (OMISSIS) e il ricorso incidentale condizionato dell' (OMISSIS) per la contendibilita' delle questioni.
 

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