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Approfondimenti

  • La filiazione legittima - Il rapporto di filiazione, qualificato come insieme di diritti e doveri, materiali e morali, intercorrenti tra genitori e figli, pur nella garanzia (limitata) della posizione giuridica del nascituro, presuppone, per potersi validamente costituire, sia la nascita del figlio, sia l’esistenza in vita del padre e della madre.
  • Le azioni di status - Lo status di figlio legittimo, anche quando risulta dall’atto di nascita, può essere contestato tramite le cosiddette azioni di stato il cui scopo è quello di sostenere in giudizio la divergenza tra titolarità sostanziale e formale della condizione di figlio legittimo.
  • La filiazione naturale - Il figlio naturale, per il nostro codice civile, è colui che è nato da genitori non uniti in matrimonio tra di loro.
  • La legittimazione - Quest’istituto è lo strumento attraverso il quale il figlio naturale acquista la qualità di figlio legittimo (art. 280 c.c.).
  • La potestà dei genitori - “Il matrimonio impone ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli”
  • Provvedimenti relativi ai figli - Il 16 marzo 2006 è entrata in vigore la legge n. 54 del 2006 che ha modificato il codice civile e il codice di rito con riguardo alla separazione e all’affidamento dei figli, istituendo il c.d. affido condiviso.
  • La capacità del minore - Nel nostro ordinamento, a parte qualche riconoscimento in materia ereditaria, al concepito e al nascituro non viene attribuita nessuna forma di capacità.
  • La rappresentanza del monore in giudizio - Il nostro sistema processuale conosce due figure di curatore speciale del minore: quella del curatore ad acta - nominato al minore dal giudice tutelare, in un primo caso, al fine di superare una situazione di conflitto di interessi di carattere patrimoniale nel caso in cui quell’organo giudiziario debba autorizzare, nell’esclusivo interesse del minore...
  • Affidamento ex legge n.184/83 - Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia. Questo è il nuovo principio ispiratore dell’intera disciplina dell’adozione dopo la riforma del 2001.
  • L'adozione - L’istituto dell’adozione nacque con la finalità di offrire a chi non aveva una propria discendenza la possibilità di tramandare il cognome e il patrimonio, consentendo all’adottato di mantenere i rapporti con la sua famiglia di origine.
  • L'imputabilità dei minorenni - Nel nostro ordinamento la minore età è considerata causa di non imputabilità, con graduazione a seconda, però, che il minore agente del reato abbia compiuto o meno i quattordici anni (art. 97 e art. 98 c.p.).
  • Il rito minorile - Il criterio ispiratore del procedimento penale minorile percepisce e attua il principio del 2° comma dell’art. 31 Cost. secondo il quale la Repubblica “Protegge…l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
  • Il difensore del minore - Secondo le regole generali (art. 97 c.p.p.), al minore viene nominato un difensore di ufficio ove non sia stato già incaricato un difensore di fiducia (direttamente dal minore o, nel caso questi sia impossibilitato, da un prossimo congiunto).
  • Il processo minorile - Nel processo minorile le indagini preliminari, necessarie per l’accertamento del fatto - reato e del suo autore materiale, sono dirette dal Pubblico Ministero...
  • Il perdono giudiziale - L’istituto del perdono giudiziale è previsto e disciplinato dall’art. 169 c.p. quale istituto applicabile ai soli imputati minorenni.
  • La messa alla prova - L’art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 disciplina l’istituto della sospensione del processo e della messa alla prova dell’imputato minorenne.
  • Riti alternativi nel processo minorile - Nell’ambito del processo minorile hanno spazio solo alcuni dei riti alternativi a quello ordinario previsti per il processo penale a carico degli adulti dal codice di procedura penale.