Atto amministrativo

L'atto amministrativo come strumento tipico (anche se non unico) attraverso il quale l'Amministrazione pubblica agisce.

L’atto amministrativo è la concreta manifestazione, l’espressione del potere amministrativo inteso come attività finalizzata al soddisfacimento di un pubblico interesse ovvero, è lo strumento tipico (anche se non l’unico) attraverso il quale l’Amministrazione pubblica agisce.

La discrezionalità amministrativa

La discrezionalità è un modo di essere, un attributo peculiare della funzione amministrativa. Essa consiste in una scelta tra soluzioni tutte astrattamente compatibili con la disciplina normativa del potere esercitato.
L’attività discrezionale si contrappone a quella vincolata perché se l’esercizio di quest’ultima l’Amministrazione è integralmente disciplinato, in quella discrezionale l’autorità può operare una scelta tra misure tutte conformi a legge. La scelta ponderativa nella quale si concreta la discrezionalità richiede la completa acquisizione degli interessi e la loro comparazione secondo ragionevolezza; se tali canoni (della completezza dell’acquisizione e della ragionevolezza della ponderazione) vengono rispettati, ne risulta la correttezza dell’agire funzionalizzato.

La forza del provvedimento amministrativo: imperatività ed autotutela

Per imperatività s’intende quella particolare forza del provvedimento in virtù della quale le modificazioni della sfera giuridica dei destinatari non hanno bisogno, per la loro realizzazione, della collaborazione dei destinatari medesimi.
L’autotutela è l’autonoma potestà che consente all’Amministrazione di realizzare, anche coattivamente, le proprie situazioni di vantaggio sorte con il provvedimento, ovvero di concretare senza l’ausilio del giudice il regolamento autoritativo non ottemperato dal destinatario.

Illegittimità del provvedimento amministrativo

L’annullabilità rappresenta il regime ordinario del provvedimento amministrativo invalido. La qualificazione del provvedimento amministrativo annullabile è espressa con il termine di illegittimità che, tradizionalmente, si estrinseca in tre ipotesi tipiche, rappresentate da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, denominati appunto vizi di legittimità, e che provocano l’annullamento degli stessi da parte dei Tribunali regionali e del Consiglio di Stato (ricorso giurisdizionale) o da parte dell’Autorità amministrativa (ricorsi amministrativi).
L’illegittimità del provvedimento può essere: totale o parziale; originaria o successiva; derivata.

Incompetenza

Ricorre quando il provvedimento è emesso da un organo amministrativo che non ha la potestà di provvedere, spettante per legge ad un altro organo.
Può aversi incompetenza per materia, per territorio, per grado e per valore.
L’incompetenza per materia ricorre quando l’organo agente dispone sì del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo.
Se la potestà è attribuita tra organi inferiori (Prefetto, Questore) e superiori (Ministro dell’interno), la violazione di tali regole, vale a dire l’emanazione da parte dell’organo inferiore di atti spettanti all’organo superiore, ovvero viceversa, dà luogo ad incompetenza per grado.
Infine si ha l’incompetenza per territorio quando la potestà venga distribuita tra più circoscrizioni territoriali di organi diversi appartenenti alla stessa Amministrazione.

Violazione di legge

Ricorre invece quando sussiste un contrasto, tra il provvedimento e la fattispecie normativa, che non riguardi il profilo soggettivo.

Eccesso di poter

E' il vizio più importante del provvedimento amministrativo. È il mezzo per controllare la discrezionalità della p.a., è identificato con le ipotesi nelle quali la p.a. eserciti il potere dall’ordinamento attribuitole per raggiungere una finalità diversa da quella tipica del potere medesimo: quindi eccesso di potere inteso come sviamento di potere, come esercizio scorretto della discrezionalità.
Poiché, accertare concretamente quale sia il fine perseguito dalla p.a. non sempre è facile, allora, in presenza della violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, coerenza, completezza dell’iter logico, anche se lo sviamento non viene dimostrato, siffatta violazione può assumere il ruolo di spia di tale sviamento.
La giurisprudenza ha elaborato, quindi, quelle che vengono definite figure sintomatiche dell’eccesso di potere mediante le quali il giudice, che non può rifare le scelte discrezionali dell’Amministrazione, controlla dall’esterno la discrezionalità ossia, verifica che l’iter seguito sia logico, coerente, completo, ragionevole.
A titolo esemplificativo si riportano alcune figure sintomatiche dell’eccesso di potere: contraddittorietà, disparità di trattamento, errore di fatto o travisamento, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, perplessità, violazione di circolari, illogicità, manifesta ingiustizia.

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