Class action anche in Italia

In vigore dal primo gennaio del 2010 il nuovo strumento cui possono appellarsi i consumatori, sostituendo l'iniziativa privata al controllo pubblico.

Ai sensi dell’art. 140-bis d.lg. 6.9.2005 n. 206, i consumatori, riuniti in un organismo associativo e non personalmente, possono ora, anche in Italia, così come accade in altri ordinamenti giuridici europei oltre che in U.S.A., proporre una class action (azione collettiva) contro ritardi, disagi, inadempimenti contrattuali, prodotti difettosi ecc., al fine di ottenere l’accertamento del diritto al risarcimento del danno subito o la restituzione di somme. In particolare l’azione potrà essere proposta, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori: 

- nell’ambito di contratti conclusi mediante moduli e formulari; 

- in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali; 

- in conseguenza di pratiche commerciali scorrette; 

- in conseguenza di comportamenti anticoncorrenziali. 

L’organismo associativo potrà dunque depositare, tramite avvocato, una richiesta collettiva di risarcimento presso il Tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa convenuta. A tal punto occorrerà aspettare che altre persone, senza patrocinio di avvocato, aggiungano il proprio nome nell’apposito elenco, mediante comunicazione scritta di adesione all’azione collettiva trovandosi nelle stesse condizioni degli originari depositanti. In caso di vittoria il risarcimento del danno sarà riconosciuto a tutti i danneggiati che hanno partecipato alla causa collettiva.

La procedura prevede peraltro il vaglio preliminare del Giudice competente finalizzato a verificare che: si tratti di una causa che effettivamente presenta elementi di serialità e che quindi consente di deflazionare il pesante contenzioso civile pendente presso i Tribunali Italiani; sia effettiva la possibilità di accoglimento della stessa e sussista un’omogeneità sostanziale delle pretese vantate. Solo se il Giudice adito ammette la domanda gli altri consumatori potranno aderire alla stessa. 

L’azione, se accolta, sfocia in una sentenza di accertamento del diritto, con la quale il Giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva e, se possibile, anche la somma minima da corrispondere a ciascuno di essi; entro sessanta giorni dalla notificazione della stessa, l’impresa convenuta potrà proporre il pagamento di una somma a ciascun avente diritto, con atto sottoscritto depositato nella Cancelleria del Tribunale adito; se la proposta viene accettata dal consumatore o utente diviene esecutiva.

In difetto di proposta da parte dell’impresa convenuta o di accettazione da parte del consumatore, il Presidente del Tribunale adito, in camera di conciliazione, determina in forma esecutiva le somme da corrispondere agli intervenuti nell’azione collettiva. La camera di conciliazione è composta da tre avvocati, nominati rispettivamente dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva, dall’impresa convenuta, dal Presidente del Tribunale che ha emesso la sentenza. La domanda può essere accolta o respinta.

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