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Tutela in via amministrativa
L'attuazione della tutela in via amministrativa dalla stessa amministrazione su ricorso degli interessati, attraverso un procedimento amministrativo e al di fuori di ogni intervento del giudice ordinario o amministrativo.
La tutela in via amministrativa è caratterizzata dal fatto che essa viene attuata dalla stessa amministrazione su ricorso degli interessati, attraverso un procedimento amministrativo e al di fuori di ogni intervento del giudice ordinario o amministrativo.
I ricorsi amministrativi previsti nel nostro ordinamento sono di tre specie:
- Ricorso in opposizione;
- Ricorso gerarchico;
- Ricorso straordinario.
Trovano applicazione per i ricorsi amministrativi molti principi dei ricorsi giurisdizionali, vi sono tuttavia delle differenze, fra le quali: a differenza del ricorso giurisdizionale, nei ricorsi amministrativi non si richiede il patrocinio di un avvocato; mentre il ricorso giurisdizionale è consentito solo per la tutela degli interessi legittimi (tranne per le materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), i ricorsi amministrativi possono proporsi a tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi; la decisione sui ricorsi amministrativi ha natura di vero e proprio provvedimento amministrativo è come tale è impugnabile innanzi al giudice amministrativo.
Ricorso in opposizione
E' diretto alla stessa autorità che ha emanato l’atto. E’ un rimedio a carattere eccezionale essendo ammesso solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge o dalle ordinanze ministeriali. Il ricorso in opposizione, più che all’annullamento dell’atto impugnato, tende alla rettifica del medesimo. La disciplina è la stessa di quella dettata per il ricorso gerarchico; si applicano pertanto tutte le regole procedurali del ricorso gerarchico, ad eccezione del termine, che è più breve di quello di trente giorni fissato per il ricorso gerarchico.
Ricorso gerarchico
E' il ricorso proposto alla autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l’atto. Costituisce un rimedio di carattere generale ammesso sia per motivi di legittimità che per motivi di merito ed a tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
Presupposti per la proposizione del ricorso gerarchico sono:
- Rapporto di gerarchia esterna: deve intercorrere un rapporto di gerarchia fra l’organo che ha emanato l’atto e quello sopraordinato a cui il ricorrente si rivolge. La gerarchia rilevante è quella esterna fra organi della stessa amministrazione e cioè fra organi aventi rilevanza esterna;
- Carattere non definitivo del provvedimento impugnato: l’atto impugnato non deve avere carattere definitivo.
La proposizione del ricorso gerarchico è facoltativa e la mancata proposizione del ricorso gerarchico non preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo.
Ricorso straordinario al Capo dello Stato
E' un rimedio di carattere generale, quindi, sempre ammesso tranne i casi in cui non sia espressamente escluso dalla legge; denominato straordinario perché presuppone esaurita la possibilità di esperire gli altri rimedi amministrativi, essendo ammesso soltanto contro atti amministrativi definitivi; eliminatorio, in quanto comporta, nel caso di accoglimento, solo decisioni di annullamento; impugnatorio, in quanto preordinato alla demolizione di un provvedimento amministrativo; proponibile soltanto per i vizi di legittimità; a tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi; ed alternativo al ricorso giurisdizionale.
Viene riconosciuta la facoltà dell’amministrazione e del controinteressato di richiedere che la decisione sul ricorso straordinario sia devoluta al tribunale amministrativo in sede giurisdizionale.
Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di 120 giorni.
Il decreto del Presidente della Repubblica, che decide il ricorso straordinario, può essere impugnato innanzi alla giurisdizione amministrativa solo per vizi di forma e di procedura. Può proporsi inoltre ricorso per revocazione alla stesso Presidente della Repubblica.