Le controversie sul rapporto concessorio degli impianti sportivi di proprietà comunale sono devolute al giudice amministrativo

Gli impianti sportivi di proprietà comunale (nella specie, piscina comunale) appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, sicché, qualora tali beni siano dati in concessione a privati, restano devolute al giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, inclusa quella sull'inadempimento degli obblighi concessori e la decadenza del concessionario. (Fonte: CED, Cassazione, 2015)

Corte di Cassazione, Sezione U civile, Ordinanza 20 aprile 2015, n. 7959



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Primo Presidente f.f.

Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez.

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6680/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, in proprio e nella qualita' di mandataria dell'ATI costituita con le societa' (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE CAVA DE' TIRRENI;

- intimato -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 675/2013 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di SALERNO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco SERVELLO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo nel giudizio indicato in premessa.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

la (OMISSIS) srl (in proprio e nella qualita' di mandataria di ATI costituita con altre societa') impugno' innanzi a TAR la Delib. della Giunta Municipale di Cava de' Tirreni con cui era stata dichiarata la sua decadenza dalla concessione della gestione venticinquennale della piscina comunale, nonche' dei conseguenti provvedimenti dirigenziali che avevano ordinato il rilascio dell'impianto; chiedendo, altresi', che fosse accertato l'inadempimento agli obblighi di concessione da parte del Comune e, correlativamente, l'inesistenza degli inadempimenti addebitatile;

la fase cautelare s'e' esaurita dinanzi al giudice amministrativo, mentre pende innanzi al giudice ordinario altra controversia tra le stesse parti avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso il decreto con il quale le e' stato ingiunto il pagamento dei canoni concessori non versati;

propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione la (OMISSIS) srl, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, lettera B) e C); non resiste la controparte;

osserva che:

incontestata la natura concessoria del rapporto e la destinazione del bene in questione a pubblico servizio, l'attuale ricorrente ha impugnato innanzi al TAR il provvedimento di decadenza dalla concessione, adducendo l'inadempimento del Comune agli obblighi assunti con la concessione stessa (interventi di ampliamento ivi previsti e mancata consegna delle aree);

appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi (Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, lettera B);

nella specie - come s'e' visto - il giudizio implica la cognizione dei poteri esercitati dalla P.A., sicche' occorre ribadire il principio secondo cui: gli impianti sportivi di proprieta' comunale appartengono al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi dell'articolo 826 c.c., u.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse proprio dell'intera collettivita' allo svolgimento delle attivita' sportive che in essi hanno luogo. Ne consegue che, qualora tali beni siano trasferiti nella disponibilita' di privati perche' ne facciano determinati usi mediante concessione amministrativa (che costituisce il solo strumento con cui tale trasferimento puo' essere realizzato), restano devolute al giudice amministrativo le controversie connesse ai rapporto concessorio, per tali dovendosi intendere anche quelle nelle quali siano in contestazione i limiti delle facolta' da riconoscersi alle parti in base all'atto di concessione (Cass. SU n. 10013/01);

consegue che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
 

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