Diritto amministrativo

Le situazioni che il soggetto giuridico può vantare nei confronti dell'amministrazionee che possono ricondursi alle categorie del diritto soggettivo e dell'interesse legittimo.

Situazioni giuridiche soggettive individuali nel diritto amministrativo:

Le situazioni che il soggetto giuridico può vantare nei confronti dell’amministrazione possono ricondursi alle categorie del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo. Tanto l’uno che l’altro, nell’ambito del diritto amministrativo, si definiscono in relazione ai poteri della pubblica amministrazione. La sussistenza di un diritto soggettivo individuale in ordine ad un dato bene, esclude che su di questo possa sussistere un potere dell’amministrazione. In altri termini, sussiste un’incompatibilità tra potere amministrativo e diritto soggettivo. Viceversa, il potere amministrativo è il presupposto per la nascita in capo al privato dell’altra situazione giuridica soggettiva e cioè, dell’interesse legittimo, il quale non sarebbe nemmeno configurabile in assenza di tale potere.

Diritto soggettivo

E' la situazione riconosciuta ad un soggetto da una norma con cui vengono conferite determinate facoltà in ordine ad un bene tutelato dalla legge. Fra tali facoltà vanno annoverate: facoltà di godimento, facoltà di pretesa, facoltà di disposizione, facoltà di scelta. Gli studiosi del diritto amministrativo hanno sottolineato un aspetto di tale situazione giuridica: il carattere assoluto della protezione accordata all’interesse ed al suo titolare.

Interesse legittimo

Non è facile fornire una definizione riassuntiva di tale istituto, del quale parlano espressamente ben tre disposizioni della Costituzione: l’art. 24, che garantisce loro la stessa tutela giurisdizionale concessa ai diritti soggettivi; l’art. 103, che ne fa l’oggetto principale della giurisdizione del giudice amministrativo; l’art. 113, il quale ribadisce che la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi è “sempre” ammessa “contro gli atti della pubblica amministrazione”.
L’interesse legittimo può essere definito come la pretesa alla legittimità dell’atto amministrativo, che viene riconosciuta a quel soggetto che si trovi rispetto all’esercizio di un potere della pubblica amministrazione in una particolare posizione legittimante, che è costituita dalla necessità di dare tutela ad un bene della vita; ad esempio: il richiedente un permesso di costruzione, sebbene non vanti un diritto perfetto al rilascio di tale atto, ha pur sempre la pretesa che l’Amministrazione proceda in modo legittimo alla valutazione della sua domanda.
Tale istituto rappresenta l’unico strumento mediante il quale gli interessi del privato sono protetti dal potere amministrativo, rappresentando, quindi, la situazione giuridica soggettiva che “dialoga” con il potere, che si traduce nella pretesa che la p.a. eserciti legittimamente i propri poteri in relazione alla concreta situazione giuridica del privato.
La pretesa alla legittimità dell’atto amministrativo, quindi, non viene riconosciuta indifferentemente a tutti i cittadini, bensì solo a quanti, rispetto al potere amministrativo, si trovino in una posizione legittimante per la preesistenza di un precedente rapporto giuridico su cui incide il provvedimento amministrativo. Le principali posizioni legittimanti ricorrono, ad esempio, nell’ipotesi in cui il cittadino è soggetto ad un potere gerarchico o disciplinare della p.a. (militare di carriera); nell’ipotesi in cui il soggetto partecipa ad una gara o ad una selezione; nell’ipotesi in cui il cittadino, essendo in possesso dei requisiti prescritti abbia avanzato istanza per ottenere una autorizzazione, concessione, iscrizione etc.; nell’ipotesi in cui un precedente atto ampliativi venga ritirato dalla p.a.;
Gli interessi legittimi si distinguono in oppositivi e in pretensivi.

Int eresse legittimo oppositivo

La distinzione tra i due tipi di interesse è collegata al tipo di effetti che l’esercizio delle potestà amministrative determina nella sfera giuridica del privato. Se questi effetti sono riduttivi della sfera giuridica del privato (tipico esempio il decreto di esproprio) l’interesse legittimo si dice oppositivo perché il privato ha interesse ad opporsi all’esercizio delle potestà amministrative.

Interesse legittimo pretensivo

se gli effetti di cui sopra sono ampliativi della sfera giuridica del privato (tipico esempio il permesso per costruire), l’interesse legittimo si dice pretensivo perché il privato ha interesse a che le potestà amministrative vengano esercitate in senso per sé favorevole.

Risarcibilità dell’interesse legittimo

Il problema della risarcibilità degli interessi legittimi è stato uno dei più dibattuti in quanto, alla base dell’orientamento giurisprudenziale che negava tale effetto, vi erano due ordini di motivi. In primo luogo la Suprema Corte è stata ferma nel ritenere che il danno ingiusto, che costituisce il presupposto del risarcimento del danno ex art. 2043 del c.c., dovesse intendersi come danno lesivo di un diritto soggettivo perfetto. Per cui l’interesse legittimo essendo diverso dal diritto soggettivo non poteva trovare ristoro in caso di lesione. Accanto a tale argomentazione di natura sostanziale si poneva un’ulteriore profilo processuale teso a negare la risarcibilità dell’interesse legittimo. E, infatti, trattandosi di danni derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo di questi non poteva conoscere il giudice ordinario, la cui cognizione era limitata a tutti quei casi di lesione di diritti soggettivi da parte della pubblica amministrazione; ma sulla controversia non poteva pronunciarsi neppure il giudice amministrativo in quanto sprovvisto del potere di emettere una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, essendo consentita soltanto l’adozione di sentenze di annullamento del provvedimento illegittimo. Tutto ciò portava a non poter individuare il giudice competente a risarcire il danno provocato dalla lesione dell’interesse legittimo.
Una prima breccia al principio della irrisarcibilità era stata aperta dall’art. 32 comma 3° della legge quadro sui lavori pubblici (l. Merloni 11\2\94 n. 109). Un decisivo passo in avanti è stato fatto con l’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, il quale ha stabilito che il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione degli interessi legittimi.
Tali fattori sono stati determinanti per la svolta giurisprudenziale realizzatasi con la celebre sentenza n. 500\99 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con cui è stata riconosciuta la risarcibilità di tutti indistintamente gli interessi giuridicamente rilevanti.
Infine, con la riforma del processo amministrativo, è stata devoluta alla giurisdizione amministrativa qualsiasi controversia sul risarcimento del danno derivante dalla lesione dell’interesse legittimo.
Ad ogni modo, rimane presupposto indispensabile per il risarcimento del danno, secondo la citata pronuncia, e come ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2003 l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo causa della lesione, con conseguente onere della parte che si assume lesa di impugnare l’atto amministrativo nel termine decadenziale stabilito.

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