Istanze dei privati e silenzio della P.A.

La Pubblica Amministrazione che rimane inerte, pur essendo tenuta per legge a provvedere a fronte di un'istanza del privato.

Può accadere che la Pubblica Amministrazione, pur essendo tenuta per legge a provvedere a fronte di un’istanza del privato, rimanga inerte.

In questi casi, il soggetto istante non rimane privo di tutela. Infatti, la giurisprudenza, in un primo momento, e il legislatore successivamente, hanno elaborato dei meccanismi che consentono al privato di tutelare comunque la sua posizione.

In particolare, fino alla recente legge di riforma del procedimento amministrativo, ove l’amministrazione non avesse risposto ad un’istanza, trascorsi 60 giorni, o il diverso termine indicato dalla legge, il privato avrebbe dovuto notificare un atto formale di diffida a provvedere nel termine di 30 giorni. Decorso questo ulteriore termine si sarebbe formato il cd.”silenzio-rifiuto”, solo in presenza del quale l’interessato avrebbe potuto rivolgersi al giudice.

Questa disciplina deve però ritenersi superata alla luce della recente modifica apportata all’art. 2 della L.241/90 dalla L.15/05.

Ai sensi del comma 4 - bis, art.2, L.241/90, introdotto dalla L.15/05, decorso il termine di 30 giorni dalla proposizione dell’istanza o il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente.

Esigenze di certezza del diritto hanno peraltro indotto il legislatore a prevedere anche un termine massimo entro il quale l’istante può proporre ricorso al Tribunale amministrativo: e cioè, fin tanto che perdura l’inadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine di 90 giorni o dal diverso termine eventualmente stabilito per la conclusione del procedimento. Ciò in quanto il privato è comunque reso edotto del termine di conclusione del procedimento con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, giusta la modifica apportata all’art. 8 della L.241/90.

Decorso il termine di scadenza previsto, il privato non può più ricorrere in giudizio avverso il silenzio. Tuttavia la legge prevede la possibilità di riproporre alla P.A. l’istanza inevasa, ove ne ricorrano i presupposti.

Rito speciale contro il silenzio – rifiuto della P.A.

L’art.2 della L.205/2000 ha introdotto un rito speciale avverso il silenzio dell’amministrazione. Il rito è particolarmente accelerato, basti considerare che il Tar deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La sentenza è succintamente motivata. Con la sentenza di condanna il Giudice ordina alla P.A. di adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui l’inerzia perduri, il Giudice, su istanza di parte, nomina un Commissario ad acta che deve provvedere in luogo dell’amministrazione.

La legge 14 maggio 2005 n.80 ha modificato l’art.2 della L.241/90, prevedendo espressamente che il giudice amministrativo possa conoscere della fondatezza dell’istanza proposta dal privato.

La norma ha sicuramente portata innovativa e pone fine ad un dibattito, sviluppatosi in dottrina e giurisprudenza, in ordine ai poteri del giudice in sede giurisdizionale. Due le tesi principali invalse in dottrina e giurisprudenza: secondo la prima, il giudice si sarebbe dovuto limitare a dichiarare l’obbligo per l’amministrazione di provvedere, secondo l’altra tesi, invece, il giudice poteva spingersi in ogni caso a verificare la fondatezza del ricorso. Alla stregua di un orientamento intermedio, infine, il giudice avrebbe potuto verificare la fondatezza della pretesa ma solo nel caso di fattispecie relative ad attività amministrative di tipo vincolato.

La nuova disposizione supera evidentemente sia il primo che il terzo orientamento e dunque riconoscere al giudice il potere di sostituirsi all’amministrazione in ordine alla valutazione del merito dell’istanza.

Bisognerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali in materia per risolvere i primi dubbi interpretativi sorti a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma.

Va segnalato che, ove nel corso del giudizio proposto avverso il silenzio, intervenga un provvedimento espresso di rigetto da parte dell’amministrazione resistente, parte della giurisprudenza ritiene che cessi la materia del contendere. In sostanza, nel giudizio sul silenzio dovrebbe intervenire una pronuncia di cessazione della materia del contendere, mentre il privato che volesse impugnare il provvedimento sopravvenuto di rigetto dovrebbe proporre un autonomo giudizio.

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