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Pubblica Amministrazione e risarcimento danni morali
Il comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e morale subito dai cittadini per effetto dell'attività amministrativa illecita.
I provvedimenti annullati afferivano ad un immobile che i ricorrenti avevano acquistato per trasferirvi la propria residenza. A tal fine avevano ottenuto l’autorizzazione per la costruzione di vani accessori interrati da adibire a posto macchina e cantina, inglobanti una piattaforma elevatrice. Tale autorizzazione era per i ricorrenti condizione essenziale per l’acquisto, posto che la stessa era necessaria per consentire l’accesso all’abitazione de qua ad uno di essi, gravemente invalido ed impedito all’ascensione delle scale, stante la ridotta capacità motoria.
Il collegio coglie l’occasione per ricostruire l’istituto del danno biologico e per verificarne l’applicabilità all’attività illecita amministrativa.
In proposito, conclude precisando che, ove dall’attività amministrativa ritenuta illegittima derivi in capo al cittadino un danno ad uno dei beni della personalità garantiti dalla Costituzione senza che questi possa attivare alcun comportamento elusivo del pregiudizio, ebbene il risarcimento del danno sarà dovuto.
Il principio della risarcibilità dei danni patrimoniali e non, perpetrati dalla pubblica amministrazione era già stato affermato dal Tra bari con la sentenza n.3000/2003. In quell’occasione il Tribunale aveva accertato l’illegittimità del fermo amministrativo di un’automobile, adottato da una società concessionaria del servizio di riscossione fiscale, ed al contempo aveva riconosciuto la possibilità che dall’emanazione di provvedimenti amministrativi possano deriva pregiudizi anche di tipo non patrimoniale. Tuttavia in quale caso la Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento ritenendo che i danni lamentati non fossero stati provati.
Per converso il Tar Catantia, nel caso sottoposto al suo esame ha ritento provati i danni allegatii, ed ha condannato l’amministrazione comunale a risarcire il danno subito per effetto del mancato godimento dell’immobile a causa dell’illegittima sospensione dei lavori disposta dalla P.A., a pagare i relativi oneri condominiali, nonché i maggiori costi sostenuti per il prosieguo dei lavori.