Ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/ce dell'11 Dicembre 2007, del parlamento europeo e del consiglio, che modifica le direttive 89/665/cee e 92/13/cee del consiglio, per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti Pubblici.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 19.03.10 ha approvato lo schema di disegno legislativo contenente attuazione della direttiva ricorsi recante attuazione della delega di cui agli articoli 1, 2 e 44, legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2008" - Recepimento della direttiva 2007/66/CE. Quest'ultima direttiva, in particolare, ha modificato le direttive 89/665/CE e 92/13/CE - concernenti le procedure di ricorso in materia, rispettivamente, di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori e forniture, e di procedure di appalto nei c.d. settori speciali - ciò al fine di rafforzare l'effettività del sistema di tutela.


[Approvato dal CdM del 19/03/2010, in attesa di pubblicazione nella GURI]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in
materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee  Legge comunitaria 2008 e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 44;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25
gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo
Art. 1 Termine dilatorio per la stipulazione del contratto
(Art. 44, co. 3, lett. b) ed e), l. n. 88/2009; Artt. 2bis e 2ter, lett. b), direttiva 89/665/CEE e Artt. 2bis e 2ter, lett. b),
direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. All’articolo 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: “Art. 109, d.P.R. n. 554/1999”,
sono aggiunte le seguenti: “ ; Art. 44, co. 3, lett. b) ed e), l. n. 88/2009; Artt. 2-bis e 2-ter, lett. b), direttiva
89/665/CEE e Artt. 2-bis e 2-ter, lett. b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE”;
b) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: “L’esecuzione di urgenza di cui ai periodi che
precedono non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che
nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei
casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.”;
c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
“10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’articolo 79.
10bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara, o inoltro degli inviti
nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono
state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o queste
impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 59 e in caso di appalti
specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 60.
10ter. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda
cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza
cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine
intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo
della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla
pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto
cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai
sensi dell’articolo 245, comma 2-quater, primo periodo, o fissa con ordinanza la data di discussione
del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame
della domanda cautelare.”.
Art. 2 Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
(Art. 44, co. 3, lett. b) ed e), l. n. 88/2009; Artt. 2-bis, 2-quater, 2-septies, par. 1, lett. a), secondo trattino, direttiva
89/665/CEE e Artt. 2bis, 2quater, 2septies, par. 1, lett. a), secondo trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE)
1. L’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è così modificato:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: “Art. 24, co. 10, l. n. 62/2005”,
sono aggiunte le seguenti: “; Art. 44, co. 3, lett. b) ed e), l. n. 88/2009; Artt. 2bis, 2quater, 2septies, par. 1,
lett. a), secondo trattino, direttiva 89/665/CEE e Artt. 2bis, 2quater, 2septies, par. 1, lett. a), secondo
trattino, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE”;
b) al comma 5 la lettera a), è sostituita dalla seguente:
“ a) l’aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state
escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;”;
c) nel comma 5, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
“bter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.”;
d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5bis. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, o mediante notificazione, o mediante posta elettronica certificata, ovvero
mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al
domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in
sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell’avvenuta
spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche
non certificata, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede di
candidatura o di offerta. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento e dalla relativa
motivazione contenente almeno gli elementi di cui al comma 2, lettera c), e fatta salva
l’applicazione del comma 4; l’onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e bbis),
mediante l’invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera bter), mediante
richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione definitiva, se già inviata. La
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della
spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari,
salva l’oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell’elevato numero di
destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell’impossibilità di recapito della posta
elettronica o del fax a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.
5ter. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b) indicano la data di scadenza del termine
dilatorio per la stipulazione del contratto.
5quater. Fermi i divieti e differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13, l’accesso agli atti del
procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi del presente
articolo, è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti
medesimi, mediante visione ed estrazione di copia. Non occorre istanza scritta di accesso e
provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell’accesso
adottati ai sensi dell’articolo 13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i
quali l’accesso è vietato o differito, e indicano l’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato, e i
relativi orari, garantendo che l’accesso sia consentito durante tutto l’orario in cui l’ufficio è aperto
al pubblico o il relativo personale presta servizio.
5quinquies. Il bando o l’avviso con cui si indice la gara, o l’invito nelle procedure senza bando,
fissano l’obbligo del candidato o concorrente di indicare, all’atto di presentazione della
candidatura o dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l’avviso possono
altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l’indirizzo di posta elettronica o il numero di
fax al fine dell’invio delle comunicazioni.”.
Art. 3 Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(Art. 44, comma 1, lett. h), l. n. 88/2009; Art. 3-bis, direttiva 89/665/CEE e Art. 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:
“Art. 79bis. Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(Art. 44, comma 1, lett. h), l. n. 88/2009; Art. 3bis, direttiva 89/665/CEE e Art. 3-bis, direttiva 92/13/CEE,
come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva il cui formato è stabilito, per i contratti di rilevanza
comunitaria, dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 3ter,
paragrafo 2, della direttiva 89/665/CE e di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CE,
contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito della stazione appaltante;
b) descrizione dell’oggetto del contratto;
c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza la previa
pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia;
d) denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione
definitiva;
e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.”.
Art. 4 Misure di incentivazione dell’ accordo bonario
(Art. 44, comma 3, lett. m), n. 1, l. n. 88/2009)
1. Nell’articolo 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: “d.P.R. n. 554/1999”, sono
aggiunte le seguenti: “; Art. 44, comma 3, lettera m), n. 1), l. n. 88/2009”;
b) al comma 5 le parole: “apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1” sono sostituite dalle
seguenti: “costituzione della commissione”;
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“9bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in
ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano
svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del
diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso
dei requisiti richiesti dall’articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale. ”
;
d) nel comma 10, le parole: “del 50%” sono sostituite dalle seguenti: “di un terzo”;
e) il comma 16 è sostituito dal seguente: “ 16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di
fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei
soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma
13.”.
Art. 5 Disposizioni razionalizzatrici dell’arbitrato
(Art. 44, co. 3, lett. m), nn. 2, 3, 4, 5, l. n. 88/2009)
1. Nell’articolo 241 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: ”l. n. 266/2005”, sono
aggiunte le seguenti: “; Art. 44, comma 2, lettera m), n. 2, 3), 4) e 5), l. n. 88/2009”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1bis. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con cui indice la gara ovvero, per le
procedure senza bando, nell’invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria.
L’aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tal caso non è inserita nel
contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza
dell’aggiudicazione. E’ vietato in ogni caso il compromesso.”;
c) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ , muniti di precipui requisiti di indipendenza, e
comunque tra coloro che nell’ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di
difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio
della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del
presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi
dell’articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile”;
d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ , anche ai sensi dell’articolo 240”;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo
deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia
del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti una somma pari all’uno per mille
del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’Autorità.”;
f) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Il deposito del lodo effettuato ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile è
preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. Il deposito del lodo
presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le
parti, oltre a uno per il fascicolo d’ufficio. Su richiesta di parte il rispettivo originale è restituito, con
attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di
procedura civile.”;
g) il comma 11 è abrogato;
h) al comma 12:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il collegio arbitrale determina nel lodo definitivo
ovvero con separata ordinanza il valore della controversia e il compenso degli arbitri con i criteri
stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto.”;
2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo
dell’eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l’importo di 100 mila euro,
da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per
famiglie e impiegati e operai, accertati dall’Istituto nazionale di statistica. ” ;
3) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle
spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per
l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile.”;
i) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
“12bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il
collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in
proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell’accoglimento.”;
l) il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro ausiliario nominato dal collegio arbitrale è
liquidato, dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall’applicazione delle tabelle ivi
previste.”;
m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
“15bis. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di
diritto relative al merito della controversia. L’impugnazione è proposta nel termine di sessanta
giorni dalla notificazione del lodo e non è più proponibile dopo il decorso di centoventi giorni
dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.
15ter. Su istanza di parte la Corte d’appello può sospendere, con ordinanza, l’efficacia del lodo, se
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l’articolo 351 del codice di procedura civile. Quando
sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio
verifica se il giudizio è in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni,
ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione; all’udienza pronunzia sentenza a
norma dell’articolo 281sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti
istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina
l’assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei
periodi precedenti.”.
2. Nell’articolo 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: “l. n. 266/2005”, sono
aggiunte le seguenti: “ ; Art. 44, co. 2, lett. m), n. 4), l. n. 88/2009)”;
b) nel comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 241,
comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.”;
c) nel comma 7 le parole: “nomina il segretario” sono sostituite dalle seguenti: “nomina, se necessario, il
segretario”;
d) nel comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con i criteri di cui all’articolo 241, comma 13”.
Art. 6 Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale
(Art. 44, co. 3, lett. b) e d), l. n. 88/2009; Art. 1, par. 4, direttiva 89/665/CEE e Art. 1, par. 4, direttiva 92/13/CEE come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Nel decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo l’articolo 243 è inserito il seguente:
“ Art. 243bis. Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale
(Art. 44, co. 3, lett. b) e d), l. n. 88/2009; Art. 1, par. 4, direttiva 89/665/CEE e Art. 1, par. 4, direttiva
92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Nelle materie di cui all’articolo 244, comma 1, i soggetti che intendono proporre un ricorso
giurisdizionale informano le stazioni appaltanti della presunta violazione e della intenzione di proporre un
ricorso giurisdizionale.
2. L’informazione di cui al comma 1 è fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall’interessato, o
da un suo rappresentante, che reca una sintetica e sommaria indicazione dei presunti vizi di illegittimità e
dei motivi di ricorso che si intendono Articolare in giudizio, salva in ogni caso la facoltà di proporre in
giudizio motivi diversi o ulteriori. L’interessato può avvalersi dell’assistenza di un difensore. La
comunicazione può essere presentata fino a quando l’interessato non abbia notificato un ricorso
giurisdizionale. L’informazione è diretta al responsabile del procedimento. La comunicazione prevista dal
presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della commissione
di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al responsabile del
procedimento a cura della commissione di gara.
3. L’informativa di cui al presente articolo non impedisce l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il
decorso del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fissato dall’articolo 11, comma 10, né il
decorso del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
4. La stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, comunica le proprie
determinazioni in ordine ai motivi indicati dall’interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela.
L’inerzia equivale a diniego di autotutela.
5. L’omissione della comunicazione di cui al comma 1 e l’inerzia della stazione appaltante costituiscono
comportamenti valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell’articolo 1227
del codice civile.
6. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo a provvedere, anche ai sensi dell’ultimo periodo del
comma 4, non è impugnabile autonomamente e può essere contestato congiuntamente all’atto cui si
riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest’ultimo, da proporsi nel termine di quindici giorni.”.
Art. 7 Giurisdizione
1. Nell’articolo 244 del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “La
giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione e alle sanzioni alternative.”.
Art. 8 Tutela processuale
(Art. 44, comma 3, lett. a), b), c), f), g), l. n. 88/2009; Art. 2, parr. 3 e 4, Art. 2quater, direttiva 89/665/CEE, Art. 2, parr. 3 e
3bis, e Art. 2quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Nell’articolo 245 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: “l. n. 80/2005”, sono aggiunte
le seguenti: “ ; Art. 44, comma 3, lett. a), b), c), f), g), l. n. 88/2009; Art. 2, parr. 3 e 4, Art. 2-quater, direttiva
89/665/CEE e Art. 2, parr. 3 e 3-bis, Art. 2quater, direttiva 92/13/CEE come modificati dalla direttiva
2007/66/CE” , e le parole: “ Art. 23bis, L. n. 1034/1971;” sono soppresse;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e
concorsi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, relativi a lavori,
servizi o forniture, di cui all’articolo 244, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità, sono
impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.”;
c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più
proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225, a condizione che tale avviso contenga la
motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa
pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma
oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque
essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto.
2bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli seguenti si applica l’articolo 23bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2ter. Quando è impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura,
anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso
l’Avvocatura, e al solo fine dell’operatività della sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione del contratto.
2quater. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale è inderogabile e il
relativo difetto è rilevato, anche d’ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con
ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di questa, nella
prima udienza di merito. L’ordinanza indica il tribunale amministrativo regionale competente,
davanti al quale il processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da quando
diventa definitiva l’ordinanza che declina la competenza. L’ordinanza del giudice adito che
dichiara la propria incompetenza è impugnabile nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento può essere altresì
richiesto d’ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La
questione di competenza inderogabile può comunque essere fatta valere anche con il regolamento
di competenza.
2quinquies. I termini processuali sono stabiliti in:
a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti
diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi
dell’articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8;
b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto contenente i
motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare;
c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso
principale;
d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati;
e) quindici giorni per l’appello avverso l’ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o,
se anteriore, notificazione.
2sexies. In luogo della prova della notificazione può essere depositata la prova che il ricorso è
stato consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata appena è
disponibile e comunque entro l’udienza o camera di consiglio in cui la causa è discussa.
2septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso
per motivi aggiunti.
2octies. Il processo, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove
ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente. Della data di udienza è dato avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o
posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data dell’udienza.
2nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza
che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta giorni.
2decies. Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla
data dell’udienza.
2undecies. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso è redatta,
ordinariamente, in forma semplificata.
2duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a cui è notificato il ricorso possono presentare
istanze e memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione. La
domanda cautelare è comunque trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso il
predetto termine di cinque giorni. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche
se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti
incidenti processuali.
2terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche nel giudizio di appello
innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei
giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo
al fine di ottenerne la sospensione.”;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: “ 8. Le disposizioni recate dai commi da 3 a 7 del presente articolo
non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate
dai restanti commi del presente articolo e dalle vigenti disposizioni relative al giudizio cautelare nel
processo amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.”.
Art. 9 Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
(Art. 44, comma 1, lett. f) e lett. h), l. n. 88/2009; Artt. 2, parr. 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e Artt.
2, parr. 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,
direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 245, del decreto legislativo n. 163 del 2006, è inserito il seguente:
“Art. 245bis. Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni
(Art. 44, comma 1, lett. f) e lett. h), l. n. 88/2009; Artt. 2, parr. 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
89/665/CEE e Artt. 2, parr. 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei seguenti casi,
precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della
stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni
ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva:
a) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice
una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
b) se l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in
economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicità del bando o
avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 11, comma 10,
qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima
della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento;
d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, ai
sensi dell’articolo 11, comma 10-ter, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1 qualora venga accertato
che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano
mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di
altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo
dall’esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze
imperative solo in circostanze eccezionali in cui l’inefficacia del contratto conduce a conseguenze
sproporzionate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel
contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non
costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono
fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una
nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge
risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 2 sono trasmesse alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o l’inefficacia sia
temporalmente limitata si applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 245-quater.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non trova applicazione quando la
stazione appaltante abbia posto in essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la
procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sia consentita dal presente
codice;
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso
volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79-bis, in cui manifesta l’intenzione di
concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).”.
Art. 10 Inefficacia del contratto negli altri casi
(Art. 44, comma 1, lett. f) e lett. h), l. n. 88/2009; Artt. 2, parr. 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 89/665/CEE e Artt.
2, parr. 1 e 6, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,
direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 245bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, inserito dal presente decreto, è inserito il seguente:
“Art. 245ter. Inefficacia del contratto negli altri casi
(Art. 44, comma 1, lett. f) e lett. h), legge delega; Artt. 2, parr. 6 e 7, 2-quinquies, 2-sexies, 3-bis, direttiva
89/665/CEE e Artt. 2, parr. 1 e 6, 2quinquies, 2sexies, 3bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Fuori dei casi indicati negli articoli 245-bis e 245quater, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione
definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in
particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire
l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di
subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la
gara e la relativa domanda sia stata proposta.”.
Art. 11 Sanzioni alternative
(Art. 44, comma 1, lett. f) e lett. h), l. n. 88/2009; Artt. 2, parr. 6 e 7, 2quinquies, 2sexies, 3bis, direttiva 89/665/CEE e Artt.
2, parr. 1 e 6, 2quinquies, 2sexies, 3bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE; 23° considerando,
direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 245-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, inserito dal presente decreto, è inserito il seguente:
“Art. 245quater. Sanzioni alternative
(Art. 44, comma 1, lett. f) e lett. h), l. n. 88/2009; Artt. 2, parr. 6 e 7, 2quinquies, 2sexies, 3bis, direttiva
89/665/CEE e Artt. 2, parr. 1 e 6, 2quinquies, 2sexies, 3bis, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE; 23° considerando, direttiva 2007/66/CE)
1. Nei casi di cui all’articolo 245bis, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni
alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del
contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato – con
imputazione al capitolo 2301, capo 8 “Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità
giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria” entro sessanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica
una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica
le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell’economia e delle finanze entro cinque
giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo
del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e
ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla
gravità della condotta della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione appaltante per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. In ogni caso l’eventuale condanna al
risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza
rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza
rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale
avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del
ricorrente di ottenere l’affidamento “.
Art. 12 Tutela in forma specifica e per equivalente
1. Dopo l’articolo 245quater, del decreto legislativo n. 163 del 2006, inserito dal presente decreto, è inserito il
seguente:
“ Art. 245quinquies. Tutela in forma specifica e per equivalente
1. L’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato
alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 245bis e 245ter. Se il giudice non
dichiara l’inefficacia del contratto dispone, su domanda e a favore del solo ricorrente avente titolo
all’aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da questi subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al
comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo
1227 del codice civile.”.
Art. 13 Modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche
(Art. 4, co. 3, lett. h), legge delega; Art. 2, par. 7, direttiva 89/665/CEE e Art. 2, par. 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati
dalla direttiva 2007/66/CE)
1. Nell’articolo 246 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la rubrica dell’articolo, nelle indicazioni tra parentesi, dopo le parole: “l. n. 80/2005”, sono aggiunte
le seguenti: “; Art. 4, co. 3, lett. h), legge delega; Art. 2, par. 7, direttiva 89/665/CEE e Art. 2, par. 6, direttiva
92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE”;
b) nel comma 1 le parole: “le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si
applicano per quanto non espressamente previsto dai commi 2, 3, 4 del presente articolo” sono sostituite
dalle seguenti: “oltre alle disposizioni degli articoli 244, 245, 245bis, 245quater e 245quinquies si
applicano le previsioni del presente articolo”;
c) il comma 2 è abrogato;
d) nel comma 4, le parole: “La sospensione” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando l’applicazione
degli articoli 245bis e 245quater, al di fuori dei casi in essi contemplati, la sospensione”.
Art. 14 Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unione europea
(Art. 44, co. 3, lett. l) l. n. 88/2009; Artt. 3 e 4, direttiva 89/665/CEE e Artt. 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla
direttiva 2007/66/CE)
1. Dopo l’articolo 251 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:
“Art. 251-bis. Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell’Unione europea
(Art. 44, co. 3, lett. l) l. n. 88/2009; Artt. 3 e 4 direttiva 89/665/CEE e Artt. 8 e 12 direttiva 92/13/CEE, come
modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie riceve dalla
Commissione europea la notifica prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE e
dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE.
2. Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, comunica alla Commissione europea,
alternativamente:
a) la conferma che alla violazione sia stato posto rimedio;
b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stato posto rimedio;
c) una notifica che la procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture è stata
sospesa dalla stazione appaltante di propria iniziativa oppure da parte del competente organo a cui è stato
proposto il ricorso.
3. Una conclusione motivata comunicata a norma del comma 2, lettera b), può anche fondarsi sul fatto che
la violazione denunciata costituisce già l’oggetto di un ricorso. In tal caso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie informa la Commissione europea dell’esito del ricorso
non appena ne viene a conoscenza.
4. In caso di notifica che una procedura di affidamento del contratto relativo a lavori, servizi o forniture è
stata sospesa conformemente al comma 2, lettera c), la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche comunitarie notifica alla Commissione europea la cessazione della
sospensione o l’avvio di un’altra procedura di affidamento in parte o del tutto collegata alla procedura
precedente. Tale notifica deve confermare che alla violazione presunta sia stato posto rimedio o includere
una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stato posto rimedio.
5. Al fine dell’esercizio delle competenze di cui ai commi che precedono, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, chiede le notizie utili alla stazione appaltante e può
chiedere notizie sullo stato del procedimento di ricorso alla segreteria dell’organo presso cui pende. La
richiesta è formulata per iscritto, e trasmessa con mezzi celeri. La risposta è resa per iscritto, con la massima
tempestività e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta, e trasmessa con mezzi celeri.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie fornisce alla
Commissione europea le informazioni sul funzionamento delle procedure nazionali di ricorso, richieste
dalla stessa Commissione nell’ambito del Comitato Consultivo per gli appalti pubblici. A tal fine può
chiedere le occorrenti informazioni ai Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e al Presidente del
Consiglio di Stato, anche sulla base di eventuali protocolli d’intesa, nonché, all’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle stazioni appaltanti.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie comunica ogni anno
alla Commissione il testo di tutte le decisioni, con le relative motivazioni, adottate dai propri organi di
ricorso conformemente all’articolo 245-bis, comma 2.”.
Art. 15 Abrogazioni, norme di coordinamento e norme transitorie
(Art. 44, co. 3, lett. c), e co. 4, l. n. 88/2009)
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, è abrogato l’articolo 20, commi 8 e 8bis, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l’articolo 11, commi 10, 10bis e 10ter,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, così come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche
ai contratti di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, se l’aggiudicazione definitiva sia successiva
all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Nell’articolo 23bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche e abrogazioni:
a) sono abrogate le lettere a) e c) del comma 1;
b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “ b) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilità;”.
3. Nell’articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: “per i
predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle seguenti: “per i ricorsi
in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi compresi quelli per motivi aggiunti e quelli
incidentali contenenti domande nuove”.
4. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 20, comma 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, limitatamente agli interventi previsti nel citato articolo 20, per i
quali siano già stati nominati i relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. E’ abrogato l’articolo 3, commi 19, 20 e 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 si applica ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente
alla entrata in vigore del presente decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi giudizi
arbitrali.
Art. 16 Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

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