Autovelox. La multa è nulla se il dispositivo non è segnalato

Con sentenza n. 12833 del 31 maggio 2007, La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di validità delle multe elevate per eccesso di velocità tramite i dispositivi Autovelox. La Corte ha rigettato il ricorso promosso dal Ministero dell’Interno contro la sentenza del G.d.P. di Lagonegro che aveva dichiarato nullo il verbale di contestazione sul rilievo che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell’autovelox fosse condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contestazione.
La Suprema Corte di legittimità ha così giudicato il ricorso manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Essa infatti, precisa la Corte, costituisce una norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.



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Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 23 febbraio – 31 maggio 2007, n. 12833 Presidente Settimj – Relatore Atripaldi Pm Russo – conforme – Ricorrente Ministero dell’interno
Svolgimento del processo
Il Ministero dell’Interno ha impugnato, nei confronti di I. Antonino, con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada.
Lamenta la violazione dell’art. 201 n. 1 bis lett. f) C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dell’autovelox fosse “condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contestazione”, senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l’effetto “sorpresa”, determini situazioni di pericolo per la circolazione.
L’intimato non resiste.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco disposto dell’art. 4 L. 168/02, secondo cui dell’utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell’opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
L’omessa costituzione dell’intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.

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