Deve essere confiscato il motorino truccato guidato dal minore ma di proproetà del genitore

Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97, comma sesto, del codice della strada, senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma sesto, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 14 ottobre 2009, n. 21881



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28705-2006 proposto da:

PREFETTO DI PORDENONE, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

SA. GI. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 492/2005 del GIUDICE DI PACE di PORDENONE del 27/09/05, depositata il 04/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c., comma 2 per la manifesta fondatezza del ricorso in ogni ulteriore provvedimento come per legge.

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Pordenone con sentenza del 4 ottobre 2005 accoglieva l'opposizione proposta da Sa.Gi. avverso il Prefetto di Pordenone, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 373/2002/seq-dep/area 4 del 4 agosto 2004, con la quale, a seguito della violazione dell'articolo Legge n. 689 del 1981, articolo 19 e superando ogni ragionevole limite temporale.

Il Prefetto di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 ottobre 2006, svolgendo due censure.

L'opponente e' rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perche' manifestamente fondato. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 97 C.d.S. e articolo 213 C.d.S., comma 6 e della Legge n. 689 del 1981, articolo 2; l'amministrazione deduce che la opponente, madre del minorenne conducente del veicolo, a lei intestato, era responsabile in via diretta della violazione contestatale. La censura e' fondata, atteso che questa Corte intende dare continuita' al proprio orientamento in materia, secondo il quale "In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", di essa risponde in via diretta, a norma della 213 C.d.S., comma 6, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa" (Cass. 7268/00; v. inoltre utilmente Cass. 9493/00 e Cass. 18469/07).

Con il secondo motivo l'Avvocatura dello Stato lamenta violazione dell'articolo 19, comma 3 della legge generale sulle sanzioni amministrative, che regola la materia del sequestro. Il giudice di pace ha creduto di poter applicare l'u.c., a tenore del quale "quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e' avvenuto il sequestro". La decisione sul punto e' errata per piu' aspetti. In primo luogo va rilevato che in caso di violazione dell'articolo 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacche' non sono da esperire ulteriori accertamenti e non risultano altri motivi di opposizione oltre quelli qui disattesi. Le spese si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

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