Casa:
Deve essere confiscato il motorino truccato guidato dal minore ma di proproetà del genitore
Pubblicata il 06/01/2010
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 14 ottobre 2009, n. 21881
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28705-2006 proposto da:
PREFETTO DI PORDENONE, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
SA. GI. ;
- intimata -
avverso la sentenza n. 492/2005 del GIUDICE DI PACE di PORDENONE del 27/09/05, depositata il 04/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso visto l'articolo 375 c.p.c., comma 2 per la manifesta fondatezza del ricorso in ogni ulteriore provvedimento come per legge.
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Pordenone con sentenza del 4 ottobre 2005 accoglieva l'opposizione proposta da Sa.Gi. avverso il Prefetto di Pordenone, per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 373/2002/seq-dep/area 4 del 4 agosto 2004, con la quale, a seguito della violazione dell'articolo Legge n. 689 del 1981, articolo 19 e superando ogni ragionevole limite temporale.
Il Prefetto di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 ottobre 2006, svolgendo due censure.
L'opponente e' rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perche' manifestamente fondato. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 97 C.d.S. e articolo 213 C.d.S., comma 6 e della Legge n. 689 del 1981, articolo 2; l'amministrazione deduce che la opponente, madre del minorenne conducente del veicolo, a lei intestato, era responsabile in via diretta della violazione contestatale. La censura e' fondata, atteso che questa Corte intende dare continuita' al proprio orientamento in materia, secondo il quale "In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", di essa risponde in via diretta, a norma della 213 C.d.S., comma 6, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa" (Cass. 7268/00; v. inoltre utilmente Cass. 9493/00 e Cass. 18469/07).
Con il secondo motivo l'Avvocatura dello Stato lamenta violazione dell'articolo 19, comma 3 della legge generale sulle sanzioni amministrative, che regola la materia del sequestro. Il giudice di pace ha creduto di poter applicare l'u.c., a tenore del quale "quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non e' emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui e' pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui e' avvenuto il sequestro". La decisione sul punto e' errata per piu' aspetti. In primo luogo va rilevato che in caso di violazione dell'articolo 384 c.p.c. al rigetto dell'originaria opposizione, giacche' non sono da esperire ulteriori accertamenti e non risultano altri motivi di opposizione oltre quelli qui disattesi. Le spese si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.