Deve essere sanzionato sul piano disciplinare l'avvocato che ottenuto il pagamento della somma dovuta all'esito di un'azione esecutiva, abbia avviato una nuova procedura esecutiva

Integra violazione dei doveri di dignita', correttezza e probita' la condotta del professionista che, ottenuto il pagamento della somma dovuta all'esito di un'azione esecutiva, abbia avviato una nuova procedura esecutiva per somme non dovute e quietanzate e per spese che, in sede esecutiva, erano state compensate dal giudice dell'esecuzione. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 9 settembre 2009, n. 19402)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Primo Presidente f.f.

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione

Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione

Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 28427/2008 proposto da:

FA. DA. ((OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e difeso da se' stesso;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENZE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA;

- intimati -

avverso la decisione n. 113/2008 della CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 14/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/06/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l'Avvocato FA. Da. ;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv.to Fa.Da. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 14 ottobre 2008 con la quale gli e' stata irrogata la sanzione disciplinare dell'avvertimento in parziale riforma della decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza del 26 marzo 2007 che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura "per essere venuto meno ai doveri di probita', dignita', decoro e correttezza, al dovere di verita' ed a quello di non intraprendere una pluralita' di azioni nei confronti della controparte perche' nell'esecuzione di un mandato per il recupero di un credito di euro 4.915,15 per conto della FER Marmi Srl nei confronti di Sc. Gi. , dopo aver dichiarato all'udienza fissata di pignoramento presso terzi che il debitore aveva proceduto al pagamento integrale di quanto precettato e dopo che il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura a spese compensate,notificava nuovo atto di precetto al debitore per l'importo di euro 1,75 di spese liquidate in decreto ingiuntivo, a suo dire non pagate,ed ulteriori euro 1.181,00 per spese, competenze ed onorari e procedeva a pignoramento immobiliare dei beni dello Sc. Gi. , dal quale desisteva dopo essersi fatto consegnare dall'avv. Corinto Bertuzzo di Vicenza, legale dello Sc. , la somma di euro 1327,63".

Non hanno svolto attivita' difensiva le parti intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.; omesso esame di un motivo d'impugnazione avverso la decisione del C.O.A. di Vicenza del 26.3.2007; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6; eccesso - sviamento di potere.

Ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., viene sul punto formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la S.C. di C. se l'omesso esame del motivo d'impugnazione, di cui alla presente censura, per il fatto che il CNF non abbia affrontato uno dei motivi di gravame, implichi una violazione dell'articolo 112 c.p.c., e cioe' un'omissione di pronuncia con conseguente nullita' della sentenza o del procedimento".

In via subordinata, qualora la censura venga valutata alla stregua dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, parte ricorrente precisa che il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa e comunque contraddittoria ed inidonea a giustificare la decisione consiste nell'aver omesso il CNF l'esame e comunque di non aver motivato in ordine ai limiti impartiti in forma scritta al sostituto d'udienza e di verificare se il sostituto si sia attenuto alle istruzioni impartitegli dal mandatario; nell'aver omesso l'esame della conseguente invalidita'/inopponibilita' delle dichiarazioni (asserita quietanza) rese dal sostituto e non conformi alle istruzioni ricevute. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2730, 2733 e 2735 c.c., e si formula il seguente quesito di diritto: "Dica la SCC se le dichiarazioni rese dal sostituto processuale del difensore ad litem di una parte del processo a verbale di udienza ed in assenza della parte che dunque quel verbale non ha sottoscritto abbia valore di confessione agli effetti dell'articolo 2730 c.c. in relazione all'articolo 2733 c.c.".

Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la SCC se le decisioni del CNF in materia disciplinare sono soggette all'obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall'articolo 111 Cost., comma 6, e pertanto se il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle SU comprende anche il difetto di motivazione riconducibile all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiamato dall'ultimo comma del medesimo articolo che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi".

Conseguentemente, valutata la censura alla stregua dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, precisa parte ricorrente che i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume omessa e comunque contraddittoria ed inidonea a giustificare la decisione consistono:

nell'avere omesso il CNF di verificare ed accertare correttamente che il debito dello Sc. portato dal primo atto di precetto per euro 5.598,40 non risultava affatto estinto con il versamento dei vari acconti documentati laddove, per converso, dalla differenza tra l'importo precettato e le somme versate dopo la notifica, risulta un saldo attivo a favore della creditrice Fer Marmi srl di euro 1.072,75; cio' sulla base della documentazione acquisita ed arrivando invece il CNF ad affermare il contrario in modo illogico e contraddittorio;

nell'avere errato il CNF ritenendo che con il secondo precetto notificato in data 9 agosto 2005 siano state richieste le spese e gli onorari del procedimento esecutivo presso terzi, in verita' non conteggiate, non risultando in detto precetto voci attinenti a tale procedura esecutiva;

nell'aver erroneamente affermato che lo Sc. , a fronte del primo atto di precetto per euro 5.598,40, avrebbe versato la somma di euro 6.358,05 giacche', per converso, l'ammontare dei versamenti eseguiti dopo la notifica di quel precetto e nella pendenza del PP3 e' pari ad euro 4.525,65.

Con il quarto motivo si denunzia, infine, violazione dell'articolo 111 Cost., comma 6, violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 49 del codice deontologico forense; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la SCC se ai sensi dell'articolo 49 del C.D.F. sussista una effettiva ragione di tutela della parte assistita laddove quest'ultima, nel ritenere di pretendere dal suo debitore il pagamento di una somma di danaro originariamente precettata e non integralmente pagata, incarichi espressamente il proprio legale di notificare un nuovo atto di precetto e di agire con successiva azione esecutiva".

Inoltre, valutata la censura alla stregua dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, precisa il ricorrente che i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume omessa o comunque contraddittoria ed inidonea a giustificare la decisione consistono nell'aver omesso il CNF di esaminare il contenuto del documento datato 30 aprile 2007 a firma della societa' Fer Marmi dal quale emerge l'esplicito incarico della cliente a procedere con la notifica del nuovo atto di precetto e successiva azione esecutiva, con esclusione in capo al ricorrente della volontarieta' dell'azione contestata ex articolo 3 del C.D.F..

L'esame congiunto dei quattro motivi di ricorso conduce al rigetto del medesimo per le ragioni che brevemente vanno ad esporsi.

Ha dato atto il CNF nella qui gravata pronunzia che nel corso dell'udienza fissata per la dichiarazione del terzo pignorato nella quale il sostituto dell'avv.to Fa. aveva riconosciuto per interamente pagato il capitale e le spese precettate chiedendo la liquidazione delle spese della procedura, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 marzo 2005, aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva a spese compensate.

Il provvedimento di estinzione era motivato sulla scorta dell'ammissione, da parte del creditore procedente, dell'estinzione del credito azionato e con la precisazione che le spese del procedimento esecutivo erano compensate.

In tale situazione, ad avviso del giudice "a quo", non poteva che apparire strumentale al recupero di somme non dovute, alla luce del provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione ed al quale il procedente aveva prestato acquiescenza, l'ulteriore notifica di atto di precetto per un credito gia' azionato, sia perche' il credito era stato estinto e quietanzato, sia perche' le spese del procedimento erano state compensate.

La pretesa, quindi, di ottenere somme ulteriori non dovute e l'avvio di un'ulteriore procedura esecutiva per un credito inesistente non poteva altro che integrare violazione dei doveri di dignita', decoro e correttezza e violazione del precetto previsto dall'articolo 49 del codice deontologico forense che vieta espressamente al professionista legale di aggravare, con azioni plurime la situazione debitoria della controparte, quando cio' non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. E che tali ragioni facessero difetto emergeva con chiarezza, per un verso, dai pagamenti eseguiti dal debitore, e, per altro verso, dal provvedimento del giudice dell'esecuzione che, come innanzi precisato, aveva dichiarato estinta la procedura, compensandone le spese.

Alla luce delle esposte considerazioni del tutto priva di fondamento appariva,a giudizio del CNF, l'affermazione dell'incolpato di aver fornito la prova della sussistenza del credito azionato: credito, che per una parte (l'importo precettato) lo stesso procedente aveva riconosciuto non essere dovuto, con dichiarazione di quietanza e, per un'altra parte (le spese della procedura esecutiva) non dovute per provvedimento giudiziale al quale lo stesso procedente aveva prestato acquiescenza.

Ne' a diversa conclusione poteva condurre il fatto che il debitore, su consiglio del proprio legale, avesse pagato le ulteriori spese intimategli dall'attuale ricorrente. Ed invero l'avv.to Bertuzzo, incaricato dallo Sc. di assisterlo dopo la notifica del pignoramento immobiliare notificatogli dall'avv.to Fa. , come egli stesso aveva dichiarato nel corso della prova testimoniale assunta dal Consiglio territoriale, aveva indotto il suo assistito a provvedere al pagamento al fine di evitare che la sua situazione fosse aggravata dalla trascrizione del pignoramento immobiliare che gli era stato notificato e non gia' perche' egli stesso ritenesse fondata l'azione avviata dal medesimo Fa. .

La responsabilita' di quest'ultimo andava dunque affermata dovendosi ribadire che integrava violazione dei doveri di dignita', correttezza e probita' la condotta del professionista che, ottenuto il pagamento della somma dovuta all'esito di un'azione esecutiva, aveva avviato una nuova procedura esecutiva per somme non dovute e quietanzate e per spese che, in sede esecutiva, erano state compensate dal giudice dell'esecuzione. Ebbene, non sembra al Collegio che il ricorrente abbia convenientemente confutato nei motivi di ricorso siffatto riconoscimento di responsabilita' disciplinare evidenziandosi in particolare che, irrilevante apparendo l'eccepito mancato esame da parte del CNF dei limiti impartiti in forma scritta dal Fa. al sostituto d'udienza e la mancata verifica da parte di tale Organo del rispetto da parte del sostituto medesimo delle istruzioni impartitegli dal mandatario, il CNF ha correttamente posto l'accento, nel ritenere sussistente l'illecito disciplinare contestato all'avv.to Fa. , sull'acquiescenza del predetto al provvedimento giudiziale di estinzione della procedura esecutiva con compensazione delle relative spese, in luogo della naturale opposizione al medesimo, qualora esso non fosse stato ritenuto legittimo per tutte le ragioni esposte negli specifici motivi di ricorso.

In conclusione, il ricorso va rigettato mentre non vi e' luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

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