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E' illegittimo il rifiuto della P.A. di consetire l'accesso agli atti relativi alla domanda di ostensione
Pubblicata il 11/10/2007
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Gli appellanti sostengono la violazione, sotto svariati profili, della L. n. 241/90 e chiedono la declaratoria di ingiustificabilità del silenzio sulla loro istanza di accesso del 26/4/05, volta ad ottenere copia della relazione di accompagnamento al PRG, limitatamente alla parte recante la stima del fabbisogno dei vani e l'indicazione dei vani realizzabili, nonché delle concessioni edilizie rilasciate nell'ambito delle zone B2 e B3, successivamente all'approvazione del Piano.
Gli stessi, proprietari di un suolo nella zona omogenea B2, fondano la loro pretesa sull'accertamento delle corrispondenti facoltà domenicali e sul pagamento delle imposte, la cui base imponibile è correlata alla situazione edificatoria del suolo. Sostengono che, con disposizione inserita dal Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), come risultante da varie sentenze depositate in atti, nella zona indicata sarebbe consentito l'intervento diretto.
La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso, sul presupposto che l'articolo 11 delle NTA del PRG prevede che la zona B 2, in cui ricade il suolo di proprietà dei ricorrenti, deve considerarsi "satura ai fini residenziali" e che in esso è "impedita la edificazione delle residue aree libere".
DIRITTO
L'appello è fondato.
I ricorrenti affermano di voler verificare gli effetti dell'intervento del C.T.R. sulle disposizioni introdotte nel Piano regolatore, quale risulta da varie sentenze del Tar Campania, Salerno, allegate in atti, ed ipotizzano che la prescrizione richiamata si riferisca ad una sola parte del territorio comunale (zona territoriale 4 del p.u.t.) e non includerebbe il loro terreno.
Ciò premesso, posto che gli atti richiesti in copia riguardano la disciplina della pianificazione urbanistica, i ricorrenti, per essere proprietari dei terreni, sono legittimati a verificare la conformità del certificato di destinazione urbanistica loro rilasciato alle prescrizioni del Piano ed hanno diritto di accedere a tutti gli atti oggetto della loro domanda di ostensione, compresi quelli generali di pianificazione e programmazione, attesa la definitiva conclusione del relativo procedimento.
Il silenzio mantenuto l'amministrazione, pertanto, deve ritenersi ingiustificato, non rientrando gli atti per i quali i ricorrenti hanno chiesto l'accesso tra quelli per i quali tale diritto è escluso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio sull'accesso richiesto dall'appellante; pone le spese del giudizio, per complessivi Euro 3.000, 00 (tremila/00), a carico della parte soccombente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2006,