E' inammissibile il ricorso contro il provvedimento con il quale l'amministrazione comunale comunica l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di sgombero

E' inammissibile il ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale l'amministrazione comunale abbia comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento volto all'adozione del provvedimento di sgombero dell'area abusivamente occupata e della diffida all'occupante a rilasciare l'immobile entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell'atto impugnato. Detti atti, attesa la loro valenza meramente endoprocedimentale, difatti, sono inidonei ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente. Ne consegue che l'atto gravato nel caso di qua, non costituendo titolo per esercitare alcun potere repressivo nei riguardi dell'occupante ai fini del rilascio dell'immobile in questione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione.

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma Sezione 2, Sentenza del 15 ottobre 2010, n. 32835



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8300 del 2010, proposto da:

CH.Gi., rappresentato e difeso dagli avv.ti Br.Ta. e Gi.To. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma;

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gi.Pa. dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma;

per l'annullamento

- della comunicazione del Comune di Roma in data 31.05.2010, prot. EL 19761, notificata in data 07.06.2010;

- della comunicazione del Comune di Roma in data 01.07.2010, EL 24543;

- di ogni altro atto, presupposto, coevo, prodromico connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto preliminarmente che si impone al Collegio di verificare d’ufficio la sussistenza dell’interesse a proporre il ricorso qui in esame, già sotto il profilo della ammissibilità dell’istanza cautelare proposta, in particolare con riguardo alla sussistenza o meno del periculum in mora;

Considerato che il presente contenzioso ha ad oggetto la domanda di annullamento di un provvedimento (meglio descritto in epigrafe) con il quale il Comune di Roma, all’un tempo:

comunica al ricorrente l’avvio del procedimento (ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241) volto ad adottare il provvedimento di sgombero dell’alloggio di Edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente (ad avviso dell’Amministrazione) dall’odierno ricorrente e sito in Roma,

diffida lo stesso occupante ”a rilasciare l’immobile in questione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento” dell’atto qui impugnato;

Tenuto conto che tale atto, seppur dal contenuto palesemente contraddittorio per quanto si è sopra riferito, si compendia in una mera comunicazione di avvio del procedimento, rispetto alla quale il ricorso proposto ai fini dell’annullamento dell’atto si manifesta affetto da carente interesse all’impugnazione, obbligando il giudice adito a dichiarare l’inammissibilità del gravame proprio per tale ragione;

Rilevato, nello stesso tempo, che l’atto impugnato, per la valenza meramente endoprocedimentale che lo contraddistingue, non può costituire titolo per esercitare alcun potere repressivo nei confronti dell’occupante ai fini del rilascio dell’alloggio in questione, atteso che l’eventuale adempimento coattivo dell’atto di comunicazione di avvio, prima dell’adozione del provvedimento finale, determinerebbe un comportamento antigiuridico da parte dell’Amministrazione comunale procedente, tenuto conto d’altronde che l’atto conclusivo di tale tipologia di procedimento (repressivo e dispositivo di un obbligo coattivo di facere) deve essere adottato secondo i criteri e con i contenuti descritti dall’art. 21-ter della legge n. 241 del 1990;

Stimato che, nonostante la soccombenza che colpisce la posizione processuale della parte ricorrente, il Collegio osserva che la proposizione del gravame è stata indotta dal contenuto contraddittorio del provvedimento notificato alla parte ricorrente, di talché appare equo, tenuto conto dell’art. 92 c.p.c. per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti - Presidente

Silvestro Maria Russo - Consigliere

Stefano Toschei - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 15 ottobre 2010.

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