E' legittimo il diniego di permesso di soggiorno nei confronti del cittadino extracomunitario che non provi di avere un reddito adeguato

Il provvedimento con cui il Questore respinge la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti di un cittadino extracomunitario in quanto lo stesso non ha provato di possedere un reddito di lavoro sufficiente a sostenere se stesso e i promi familiari conviventi e a carico, e' legittimo.
(Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 7 luglio 2008, n. 3350)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4598/2005, proposto da:

- Mo. La., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lo. Tr. ed Ar. Sa. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in viale Ca. n. (...), Ro., appellante;

contro

- il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, e la Questura di To., in persona del Questore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Po. n. (...), Ro., appellati;

per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'efficacia,

della sentenza breve del T.a.r. Piemonte, Torino, sezione II, n. 1443/2004, resa tra le parti e concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per insufficiente reddito, di cui al provvedimento 2 settembre 2003 del Questore di To.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a. appellata.

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 28 marzo 2008, il Consigliere Aldo SCOLA.

Uditi, per le parti, l'avv. Da. per delega dell'avv. Lo. Tr. e l'avvocato dello Stato Br.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il provvedimento impugnato in primo grado dall'attuale appellante il Questore di To. aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal medesimo, in considerazione della mancata dimostrazione della disponibilità di un reddito da lavoro sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico.

Donde il suo gravame al Ta.r. Piemonte, proposto per varie forme di violazione di legge e di eccesso di potere.

La p.a. intimata si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, che veniva respinto con sentenza breve, prontamente impugnata dall'interessato soccombente per le stesse doglianze già dedotte in prime cure.

La p.a. appellata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame.

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo il rinvio al merito di un'istanza cautelare.

DIRITTO

Prima di affrontare il merito del presente ricorso, appare opportuno delineare brevemente i principi cui si è ispirato il legislatore nel disciplinare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia, in particolare con la legge 6 marzo 1998 n. 40.

Va, innanzitutto, rilevato che la scelta è stata quella di individuare una strada intermedia tra l'apertura incondizionata al flusso migratorio e la chiusura totale, sulla scia di quanto è avvenuto nel corso della storia in quasi tutti i Paesi democratici.

La normativa italiana si ispira conseguentemente al principio del cosiddetto flusso regolato, tendente cioè ad ammettere l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel limite di un numero massimo accoglibile, tale da assicurare loro un adeguato lavoro, mezzi idonei di sostentamento, in una parola un livello minimo di dignità e di diritti, e tra questi, quelli alla casa ed allo studio.

Quale corollario alla decisione di porre un limite all'ingresso dei cittadini extracomunitari, si pone l'obbligo di espulsione per quelli che non sono in regola, sia in relazione all'ingresso, sia al soggiorno.

Due sono i limiti esterni all'impostazione sopra esposta: uno è dato dalle ragioni di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, per cui, quando sono in gioco tali valori, uno straniero può sempre essere espulso, anche ove si trovi regolarmente in Italia.

L'altro limite, questa volta di segno opposto, è dato da particolari esigenze umanitarie, che consentono una deroga alle norme sull'ingresso; si tratta, infatti, di dare priorità ai principi dei diritti dell'uomo fatti propri dalla Costituzione ed introdotti nell'ordinamento italiano con la ratifica di numerosi accordi internazionali.

Viene in rilievo, in particolare, la tutela della famiglia e dei minori (donde le deroghe all'ingresso per favorire il ricongiungimento familiare), di coloro che si trovano in particolari situazioni di difficoltà (per cui si concede l'asilo per straordinari motivi umanitari, come è avvenuto per gli sfollati dalla ex Jugoslavia), fino a giungere, in caso di persecuzioni dovute a ragioni etniche, religiose o politiche, alla concessione dello status di rifugiato politico.

E' evidente quindi che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 21 novembre 1997 n. 353), le ragioni della solidarietà umana non possono essere sancite al di fuori di un bilanciamento dei valori in gioco: tra questi, vi sono indubbiamente la difesa dei diritti umani, la tutela dei perseguitati ed il diritto di asilo, ma altresì, di non minore rilevanza, il presidio delle frontiere (nazionali e comunitarie), la tutela della sicurezza interna del Paese, la lotta alla criminalità, lo stesso principio di legalità, per cui chi rispetta la legge non può trovarsi in una posizione deteriore rispetto a chi la elude.

Il bilanciamento dei vari interessi in gioco è stato effettuato dal legislatore, che ha graduato le varie situazioni: in alcuni casi, ad esempio, ha disposto l'espulsione dello straniero in via quasi automatica, al semplice verificarsi di determinati presupposti, mentre, in altri, ha ammesso una certa discrezionalità in capo all'amministrazione, nella valutazione e ponderazione dei fatti.

Naturalmente, anche nell'applicazione della normativa sui cittadini extracomunitari trovano ingresso i principi generali dell'ordinamento, in specie quelli regolanti l'attività della p.a., tra cui basterà menzionare quello relativo all'obbligo della motivazione dell'atto amministrativo (più attenuato qualora si tratti di un atto dovuto, più stringente qualora la discrezionalità dell'amministrazione sia più estesa), quello dell'economicità dell'azione amministrativa, per cui determinate irregolarità si considerano sanate qualora l'atto abbia raggiunto il suo scopo, ed infine la potestà dell'amministrazione di revocare in ogni tempo un atto amministrativo ad effetti permanenti, qualora vengano meno i presupposti per la sua concessione.

Nella specie, non poteva che risultare legittimo il diniego opposto dalla Questura di To., perché dai menzionati accertamenti era emerso, senza ombra di dubbio, che l'attuale appellante non aveva potuto dimostrare di possedere redditi adeguati, in assenza di ogni specifico riferimento ad attendibili mezzi di sussistenza.

Il fatto che il ricorrente avesse sempre lavorato nei suoi 13 anni di permanenza in Italia, e che soltanto di recente avesse avuto difficoltà a reperire un lavoro, non poteva provare nulla, in quanto, in primo luogo, come si deduce dalla motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente all'epoca era disoccupato e non aveva dimostrato il possesso di un reddito minimo o di altra fonte di sostentamento lecita, legittimante il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto; inoltre, dall'istruttoria effettuata era emerso che il ricorrente aveva presentato, ai fini del rinnovo, un modello CUD attestante un reddito di soli 1.217,85 euro, inferiore al minimo richiesto per garantire il suo sostentamento.

Sempre dall'istruttoria effettuata in causa era pure emerso come l'attuale appellante avesse svolto il suo ultimo periodo di lavoro nel settembre del 2000 e come, pertanto, fosse da molto tempo disoccupato, risultando peraltro irrilevante la sua presenza in Italia da 13 anni, in assenza di un sufficiente reddito o di altra fonte di sostentamento lecita ed idonea a potersi configurare come reddito (inteso come contropartita di un'attività svolta in modo da contribuire al progresso materiale o spirituale della società in cui l'interessato si inserisce: cfr. art. 4, Cost.), secondo la condivisibile ricostruzione del Tribunale adito in prime cure.

In ogni caso, non sarebbe stata, comunque, consentita all'autorità amministrativa l'emanazione del provvedimento di rinnovo richiesto dall'attuale appellante, ferma restando, nella specie, l'inapplicabilità dell'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo (ratificata con legge n. 848/1955), non pertinente al caso in esame, dal momento che il provvedimento gravato non disponeva il suo allontanamento dallo Stato, ma soltanto il mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno.

L'appello va, dunque, respinto, con salvezza dell'impugnata sentenza, mentre le spese del giudizio di seconda istanza possono integralmente compensarsi, per giusti motivi, tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,

- respinge l'appello;

- compensa spese ed onorari del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 28 marzo 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

Claudio VARRONE Presidente

Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere rel. est.

Roberto CHIEPPA Consigliere

Bruno Rosario POLITO Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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