E’ valido e vincolante tra le parti il contratto preliminare di compravendita di un terreno, seppure non sia allegato il certificato di urbanistica

E’ valido e vincolante tra le parti il contratto preliminare di compravendita di un terreno, seppure non sia allegato il certificato di urbanistica, a condizione che essa venga fornito alla conclusione del definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere di contratto definitivo, di cui all’art. 2932 c.c..
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9857 del 24 aprile 2007, ha altresì precisato che l’art. 18 della Legge n. 47 del 1985 nel prevedere la nullità per gli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando non a essi non sia allegato il certificato di ostinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l’aera interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che, di per sé, determinando l’effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare.

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