I comproprietari ed occupanti gli appartamenti sovrastanti e finitimi con un locale adibito a discoteca hanno diritto di accesso ad ogni ad ogni atto e/o provvedimento amministrativo relativi alla nascita ed allo sviluppo dell'attività esercitata

I comproprietari ed occupanti gli appartamenti sovrastanti e finitimi con un locale adibito a discoteca sono titolari di un interesse concreto, diretto e personale a che tale discoteca venga esercitata in base a licenza amministrativa legittima (Cfr: T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 settembre 1986, n. 29). Ne consegue che questi hanno diritto di accesso ad ogni atto e/o provvedimento amministrativo relativi alla nascita ed allo sviluppo dell'attività esercitata. E' quanto stabilito dal T.A.R. Campania con sentenza del 15 dicembre 2009, n. 8743.

Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli Sezione 5, Sentenza del 15 dicembre 2009, n. 8743



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5184 del 2009, proposto da:

Al. Ba. e Te. Co., rappresentati e difesi dall'Avv. Fu. Ce., presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Na., alla Via Ma. D'Ay., n. (...);

contro

Comune di Ca., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Lu. Ca. S.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio - rigetto del Comune di Ca. formatosi sull'istanza di accesso notificata in data 6 agosto 2009 con riguardo agli atti ed ai provvedimenti ivi specificati;

- del conseguente diritto dei ricorrenti all'ostensione dei medesimi documenti amministrativi;

e per la condanna

dell'intimato Comune alla esibizione dei documenti richiesti con la citata istanza

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Premettono Al. Ba. e Te. Co., entrambi usufruttuari dell'immobile sito in Ca. alla Via Ro., n. (...), quarto piano, adiacente ai locali di proprietà di Ag. Ca., in Via L. Pa. n. (...), condotti in locazione dalla società "Lu. Ca. S.r.l." che ivi esercita molteplici attività, tra le quali quella di discoteca, sotto l'insegna "Pa. Re.".

Aggiungono che, per le intollerabili emissioni sonore provenienti dai locali sottostanti all'immobile de quo, nei quali nel periodo estivo l'attività di intrattenimento musicale aumenta considerevolmente, sino a pressoché impedire, di fatto, il godimento dell'appartamento alla famiglia Ba., nell'anno 2005, erano stati costretti a richiedere un procedimento cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. al Tribunale di Napoli (X Sezione Civile) che, con ordinanza dell'11 dicembre 2007 con aveva ordinato alla "Lu. Ca. s.r.l." di "sospendere le immissioni rumorose provenienti dal locale adibito a discoteca, disattivando l'impianto di amplificazione"

Aggiungono, ancora, che, nonostante quanto appena rilevato, il lamentato inquinamento acustico, continuava a mantenere, all'attualità, i caratteri dell'intollerabilità, per modo che, con istanza notificata al Comune di Ca. in data 6 agosto 2009 avevano chiesto - ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 - di accedere ad ogni atto e/o provvedimento amministrativo relativi alla nascita ed allo sviluppo dell'attività esercitata dalla "Lu. Ca. s.r.l.", nei locali di proprietà di Ag. Ca. siti in Ca., alla Via L. Pa., n. (...), mediante consegna di copie conformi agli originali:

"1) di ogni licenza e/o autorizzazione rilasciata dal gennaio 2005 ad oggi con riferimento ai locali gestiti dalla "Lu. Ca. s.r.l.", in Ca., alla Via L. Pa., n. (...), sia che siano riferiti ad attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991, sia ad ogni eventuale diversa attività (estetica, commerciale, et cetera) ivi esercitata a qualsiasi titolo;

2) della documentazione necessariamente inviata previamente dalla "Lu. Ca. s.r.l.", all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta per l'eventuale autorizzazione rilasciata alla società per l'attività esercitata nei locali siti in Ca., alla Via L. Pa., n. (...), quale "Pa. Re.";

3) delle eventuali relazioni tecniche effettuate ai sensi del D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 19999 e/o delle eventuali dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in relazione agli artt. 4 e 5 dell'appena menzionato D.P.C.M. e detenute dal Comune con riferimento all'attività esercitata nei locali gestiti dalla "Lu. Ca. s.r.l.", in Ca. alla Via L. Pa., n. (...) quale discoteca "Pa. Re.";

4) delle autorizzazioni di pubblica sicurezza rilasciate ai sensi dell'art. 68 del T.U.L. P.S. (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931) per l'esercizio di attività di discoteca e/o intrattenimento danzante, svolte sempre nei detti locali;

5) di ogni eventuale provvedimento adottato dall'Ente nei confronti della "Lu. Ca. s.r.l." (o dell'entuale diverso soggetto risulti gestire i detti locali siti in Ca. alla Via L. Pa., n. (...)) ai sensi della legge n. 447 del 1995, del D.P.C.M. del 16 aprile 1999, n. 215 e/o in applicazione del regolamento locale di polizia urbana approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente con deliberazione n. 37 del 30 dicembre 2005;

6) di ogni eventuale provvedimento emesso dall'Ente che sia riferito alla responsabilità amministrativa e/o penale del gestore (o dell'eventuale soggetto obbligato in solido ai sensi del III comma dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 215 del 1999) dell'attività che si svolge nei locali siti in Ca. alla Via L. Pa., n. (...), quale Pa. Re., in relazione agli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del regolamento recante le norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi (il su menzionato D.P.C.M. n. 215 del 1999)".

Ritengono di essere legittimati alla suddetta richiesta per la necessità di difendere, anche in sede giudiziale i propri diritti (in primo luogo del fondamentale diritto alla salute costituzionalmente protetto ex art. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Tanto premesso e preso che alcun riscontro era stato fornito dall'intimato Comune sull'istanza a quest'ultimo notificato in data 6 agosto 2009, Al. Ba. e Te. Co., con il ricorso in esame - notificato il 2.10.2009 e depositato il giorno 12 successivo - hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, il silenzio-rifiuto all'uopo formatosi, chiedendo, altresì, la condanna della predetta Amministrazione a rilasciare la documentazione richiesta con la predetta istanza.

L'intimato Comune non si è costituito in giudizio ed alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2009 la causa è stata chiamata, discussa ed introitata in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Va preliminarmente richiamato il disposto dell'art. 22, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale dispone che: " al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla presente legge ".

L'accesso ai documenti amministrativi si configura, dunque, secondo l'ora richiamata previsione legislativa, come posizione soggettiva che si esercita " mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi " (art. 25, primo comma) e che può essere escluso in relazione all'esigenza di salvaguardare rilevanti interessi di carattere sovrapersonale ovvero interessi attinenti alla riservatezza di terzi (secondo la puntuale esemplificazione fornita dal capoverso dell'art. 24).

Centrale appare, ai fini dell'azionabilità del diritto di accesso e dell'individuazione delle relative posizioni legittimanti, la nozione di "tutela di situazioni giuridicamente rilevanti", cui fa riferimento la precitata disposizione dell'art. 22 della legge n. 241.

Di detta nozione l'elaborazione giurisprudenziale ha fornito un'ampia portata, puntualizzando come essa non vada riferita al solo esercizio di azioni a tutela di diritti soggettivi o di interessi legittimi, avendo l'accesso funzione strumentale e propedeutica alla tutela di qualunque situazione capace di comportare ripercussioni positive o negative sulla sfera giuridica dell'istante (TAR Lazio, III, 15 settembre 1993, n. 1534); dovendo in essa ricomprendersi anche il momento di partecipazione all'interno del procedimento amministrativo l'assunzione di iniziative idonee ad incidere in concreto sull'esercizio dei poteri autoritativi, tenuto conto delle situazioni soggettive che si intendono salvaguardare (TAR Lazio, II, 25 novembre 1992, n. 2202 e 7 agosto 1993, n. 950).

D'altronde il diritto di accesso, quale più ampio aspetto del diritto alla trasparenza amministrativa, ha una sua intrinseca giustificazione mirando a soddisfare un qualsiasi interesse del richiedente, purché serio, non meramente emulativo e non strumentale ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, a prescindere dalla eventuale utilizzazione (anche giudiziaria) che se ne voglia farsene.

Sul punto si afferma in giurisprudenza che: " La legittimazione all'accesso viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto d'accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione giuridica sostanziale per la cui tutela si chiede l'accesso " (Cfr: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4.6.2008, n. 5479; C. di S., Sez. VI, 27.10.2006, n. 6440).

Tali essendo i termini generali di azionabilità del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, con più specifico riferimento alla materia del rilascio di autorizzazioni a terzi per l'esercizio di attività di intrattenimento musicale va escluso che, nel caso all'esame rilevassero situazioni ostative all'ammissibilità della richiesta di accesso avanzata dai ricorrenti loro istanza del 6 agosto 2009.

Nella fattispecie le parti ricorrenti, hanno formulato la richiesta, quali portatori di quell'"interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso", che l'art. 2 D.P.R. n. 352/1992 (che richiede un "interesse personale e concreto"), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.

Tanto basta per escludere che l'interesse fatto valere dai richiedenti abbia natura meramente emulativa, e quindi di mero fatto, in quanto volto ad impedire puramente e semplicemente l'accrescimento dell'altrui sfera giuridica, e non già il depauperamento della propria, ma si presenta funzionale ad una futura, eventuale impugnativa e, pertanto, rientra a pieno titolo nell'ambito della garanzia di tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (Cfr: C. di S. sez. VI, 12.3.1993, n. 243).

Appare quanto mai evidente che in presenza di un'attività non completamente liberalizzata (quale indubbiamente deve considerarsi quella inerente all'esercizio di una discoteca), ma che si mantiene (ancora) entro certi limiti, nell'ambito di assetti coercitivi oltre che di una normativa di settore stringente e dettagliata, i ricorrenti possono ragionevolmente pretendere la corretta applicazione della normativa racchiusa nella L. n. 287/1991 (oltre che dal R.D. 18.6.1931, n. 773) che richiede specifica autorizzazione da parte di un soggetto che intenda esercitare un'attività commerciale con specifica connotazione.

Ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è che la parte ricorrente possiede, nell'ambito del medesimo immobile, un appartamento ubicato al piano sovrastante a quello ove si esercita attività di discoteca, e, secondo risalente e pacifica giurisprudenza, i comproprietari ed occupanti gli appartamenti sovrastanti e finitimi con un locale adibito a discoteca sono titolari di un interesse concreto, diretto e personale a che tale discoteca venga esercitata in base a licenza amministrativa legittima (Cfr: T.A.R. Veneto, Sez. II, 11 settembre 1986, n. 29).

Parti ricorrenti, lungi dal voler dar corso ad un controllo generalizzato sull'azione amministrativa in funzione meramente esplorativa ed implicante onerose ricerche, con la loro specifica richiesta intendono unicamente verificare se, in relazione ai locali dell'appartamento sottostante al loro, sono state rilasciate tutte le dovute autorizzazioni per l'esercizio di attività di discoteca che non può ricondursi a quella di un mero esercizio di un'attività di bar o di ristorazione, considerato altresì che, avendo già in precedenza, il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, con ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. dell'11 dicembre 2007, ordinato alla società "Lu. Ca. s.r.l." di "sospendere le immissioni rumorose provenienti dal locale adibito a discoteca disattivando l'impianto di amplificazione", pienamente ragionevoli si presentano i dubbi e le perplessità dei ricorrenti relativamente al titolo in forza del quale la società controinteressata esercita l'attività in parola.

A diversamente ritenere si finirebbero con l'agevolare l'opacità e l'imperscrutabilità dell'operato dei pubblici poteri, senza tener conto che il diritto di accesso altro non è altro che un aspetto particolare del più ampio diritto alla conoscibilità ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza: "E' illegittimo il diniego di accesso opposto dal Comune ad alcuni commercianti che hanno chiesto di ottenere copia degli atti relativi all'attivazione di un nuovo esercizio commerciale, nel caso in cui tali ditte siano operanti nel medesimo settore del nuovo esercizio ed in zone limitrofe; infatti, le ditte accedenti, nelle ipotesi prospettata, sono titolari di un interesse giuridicamente rilevante correlato alla richiesta volta a verificare la regolarità del nuovo esercizio attivato, che volge attività analoga e, quindi, concorrente a quella delle ditte istanti (cfr: ex plurimis: T.A.R. Lazio, Roma, se. II ter; C. di S., sez. V, 13.6.2008, n. 2975; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 19493/2008).

In tale situazione il silenzio dell'Amministrazione non può che apparire pretestuoso ed immotivato e, quindi, tale da violare il diritto di accesso tutelato dalla normativa di cui alla legge n. 241 del 1990.

Conclusivamente, il ricorso in esame deve giudicarsi fondato e va accolto.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell'amministrazione resistente, nell'importo liquidato in dispositivo, cui deve aggiungersi il rimborso del contributo unificato anticipato dai ricorrenti (se ed in quanto effettivamente corrisposto).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, letto e applicato l'art. 25 della legge 241/1990, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:

a) lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'intimato Comune sull'istanza del 6 agosto 2009, ordinando a quest'ultimo ultimo di provvedere nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza;

b) condanna l'intimato Comune al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1000, 00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Paolo Carpentieri, Consigliere

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

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