Il capotreno e i controllori possono chiedere ai viaggiatori a bordo dei treni i documenti di identità per rilevare le generalità di chi infrange le regole di viaggio

Il capotreno e i controllori possono chiedere ai viaggiatori a bordo dei treni i documenti di identità per rilevare le generalità di chi infrange le regole di viaggio. Difatti, anche dopo la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in spa, gli addetti alle ferrovie che come il capotreno o il controllore dei biglietti provvedono alla contestazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni, nell'ambito di attività di prevenzione e accertamento, sono pubblici ufficiali muniti di poteri autoritativi e certificativi. (Cassazione 38389/2009)



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La Corte suprema di cassazione

prima sezione penale

(...)

ha pronunciato la seguente sentenza

sul ricorso proposto da

1) (...)

avverso la sentenza n. 1716/2008 del tribunale di Genova, emessa il 3.2.2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in pubblica udienza del 18.9.2009 la relazione fatta dal consigliere dott. Maria Cristina Siotto

Udito il procurtore generale in persona che ha concluso per la inammissibilità del ricorso,

Udito l'avv.(...)

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3.2.2009 il Tribunale di genova in composizione mobnocratica ha condannato (...), riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 60,00 euro di ammenda quale responsabile del reato di cui all'art.651 C.P, per essersi costei rifiutata di dare indicazioni sulla propria identità personale al capotreno (...)la quale, dopo aver constatato, nel corso del controllo dei biglietti dei passeggeri, che l'imputata era in possesso del titolo di viaggio non convalidato e che non intendeva pagare la relativa sanzione pecuniaria, le aveva inutilmente chiesto le generalità e l'esibizione di un documento di identità.

Avverso tale sentenza e l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva disatteso una istanza di rinvio per motivi di salute ha proposto ricorso l'imputata, con atto proprio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La ricorrente ha, con il primo motivo, sostenuto la non attribuibilità al capotreno della qualità di pubblico ufficiale attesa la trasformazione in società per azioni dell'ente F.F.S.S. nel contempo sottolineando come essa ricorrente avesse comunque provveduto alla consegna dei documenti all'agente della (...) intervenuto sul posto su richiesta del capotreno. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza motivato dal non essere state in alcun modo documentate le ragioni di salute, essendo a suo avviso l'onere del Tribunale provvedere in siffatta situazione a visita fiscale ed accertamenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi in esso articolati.

Come più volte enunciato da questa Corte, pur dopo la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, gli addetti alle ferrovie dello Stato, che - come capotreno-controllore dei biglietti - provvedono alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni nell'ambito di attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (cfr. Cassa sentenze 1943/99, 2100/95, 11490/94). Ne consegue che, essendosi la (...) rifiutata di dare indicazioni sulle propria identità personale al capotreno/pubblico ufficiale che agiva nell'esercizio delle sue funzioni, il fatto integra pacificamente il reato ascritto. Né vale ad eslcudere la sussistenza del reato la circostanza di avere poi l'imputata esibito un proprio documento di identità all'agente della (...) essendo costui intervenuto successivamente al rifiuto opposto dalla (...) su richoesta del capotreno e proprio a seguito di tale rifiuto, e quindi dopo la consumazione del reato. Il primo motivo di ricorso, stante la costante giurisprudenza in ordine alla questione sollevata e stante altresì la irrilevanza della circostanza ulteriormente dedotta, è dunque manifestamente infondato.

Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo. A fronte di istanza di rinvio del tutto generica e priva di qualsivoglia supporto è infatto legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza. La prova del legittimo impedimento a comparire dell'imputato deve infatto essere fornite dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere d'ufficio ad accertamenti di merito: sicché la carenza (nel caso in esame l'istanza di rinvio non risulta essere stata accompagnata da documentazione sanitaria di sorta) di documentazione attestante la sussistenza delle asserite ragioni di salute impeditive della presenza dell'imputata all'udienza ben hanno, nella specie, legittimato la reiezione della richiesta di rinvio (cfr. ex multis Cass. 4300/2004 e sent. 32033/2003).

La assoluta pretestuosità del ricorso comporta la condanna della ricorrente anche al versamento di una congrua somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente (...) al pagamento delle spese giudiziarie ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 18.9.2009

Il consigliere estensore
Il presidente

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