Il continuo ripetersi di liti tra vicini, in uno spazio pubblico, ben può interessare l'ordine pubblico e quindi integrare uno dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza di interdizione al traffico veicolare

Il continuo ripetersi di liti tra vicini, in uno spazio pubblico, ben può interessare l'ordine pubblico e quindi integrare uno dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza di interdizione al traffico veicolare e l'ordine pubblico, anche se inteso solo nella sua moderna accezione (pur prescindendo, cioè, dalla concezione, cd. psicologica, ormai risalente, che lo riconduce alla tranquillità pubblica) e solo nei limiti pubblicistici del cd. ordine pubblico materiale (più ristretto, come noto, rispetto al cd. ordine pubblico ideale, riscontrabile ad esempio nel diritto civile, quale summa dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico), ben può essere leso dal ripetersi di liti e diverbi tra vicini, i quali sono spesso idonei a degenerare nella commissione di reati anche gravi; in tale concezione, infatti, l'ordine pubblico finisce per coincidere con il concetto di sicurezza pubblica. (Tribunale Amministrativo Regionale PUGLIA - Lecce Sezione 1, Sentenza del 19 aprile 2007, n. 1654)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori Magistrati:

ALDO RAVALLI - Presidente

ENRICO D'ARPE - Consigliere.

MASSIMILIANO BALLORIANI - Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella pubblica udienza del 24 gennaio 2006

Visto il ricorso 1499/2006 proposto da:

Mi. Mo. rappresentata e difesa da: Fl. Ca. con domicilio eletto in Le. VIA Co. Co. (...) presso Fl. Ca.

contro

COMUNE DI Me., non costituito

e nei confronti di

An. Cr., non costituito;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dell'ordinanza in materia di traffico veicolare emessa dal comando della polizia municipale di Me. l'8.8.2006;

per il risarcimento del danno

Visti gli atti e i documenti depositati.

Relatore il dott. Massimiliano Balloriani.

Udito alla pubblica udienza l'avvocato Fl. Ca.

FATTO

Con il provvedimento impugnato, il comandante della polizia municipale del Comune resistente, tenuto conto di una incresciosa situazione venutasi a creare e consolidare tra il ricorrente ed il controinteressato, e ritenuto di dover escludere al transito l'area oggetto del contenzioso, ha adottato un'ordinanza, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del codice della strada, vietando il transito e la sosta nell'area, oggetto delle varie liti vicinali, anche per il semplice carico e scarico per tutto l'anno fino a possibili nuovi accordi o soluzioni alternative tra le parti.

Nel ricorso si espongono le seguenti ragioni di censura.

1.- Violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sotto vari profili.

2.- Violazione dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990.

3.- Violazione dell'articolo 7 comma 9 del nuovo codice della strada.

4.- Violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990.

5.- Eccesso di potere, travisamento dei fatti, omessa valutazione di circostanze essenziali, illogicità manifesta, disparità di trattamento, violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione.

6.- Violazione di legge, eccesso di potere, illogicità manifesta, disparità di trattamento, contraddittorietà dell'ordinanza impugnata con altro provvedimento antitetico.

7.- Eccesso di potere e nullità del provvedimento per indeterminatezza nella interdizione/ripartizione delle aree.

8.- Eccesso di potere, violazione di legge per indeterminatezza sulla durata del provvedimento.

9.- Eccesso di potere, violazione del principio di buona amministrazione, sviamento di potere.

All'udienza pubblica del 24 gennaio 2007 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato.

Preliminarmente il Collegio rileva che la nota depositata in segreteria direttamente dal comandante della polizia municipale del Comune resistente non può entrare nel giudizio, atteso che non proviene da un difensore abilitato e costituito per una delle parti.

Il comandante della polizia municipale, quale autore dell'atto impugnato, ben sarebbe potuto essere parte del presente giudizio per iniziativa propria o del ricorrente, ai fini delle statuizioni relative al risarcimento del danno da provvedimento, sussistendo, in caso di accertata illiceità del provvedimento, una sua responsabilità in solido con quella dell'amministrazione resistente, entrambe attratte, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n.3981 del 2006).

Tuttavia, come noto, non si può intervenire nel giudizio amministrativo a rito ordinario senza il patrocinio di un avvocato.

Il contenuto di tale nota, quindi, non può essere in alcun modo considerato ai fini del presente giudizio.

Nel merito, giova sottolineare che l'articolo 7 comma 9 del nuovo codice della strada dispone che I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Ciò premesso, nel caso in esame, il ricorrente non contesta efficacemente il presupposto principale dell'ordinanza impugnata, ossia il ripetersi di liti e diverbi continui per l'uso dello spazio in questione fino a richiedere diversi interventi della polizia municipale, limitandosi invece a censurare, tra l'altro, la competenza dell'autorità che ha provveduto e la motivazione del provvedimento.

Ad avviso del Collegio, restando alla lettera della norma appena ricordata, il continuo ripetersi di liti tra vicini, in uno spazio pubblico, ben può interessare l'ordine pubblico e quindi integrare uno dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza di interdizione al traffico veicolare.

L'ordine pubblico, anche se inteso solo nella sua moderna accezione (pur prescindendo, cioè, dalla concezione, cd. psicologica, ormai risalente, che lo riconduce alla tranquillità pubblica) e solo nei limiti pubblicistici del cd. ordine pubblico materiale (più ristretto, come noto, rispetto al cd. ordine pubblico ideale, riscontrabile ad esempio nel diritto civile, quale summa dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico), ben può essere leso dal ripetersi di liti e diverbi tra vicini, i quali sono spesso idonei a degenerare nella commissione di reati anche gravi.

In tale concezione, infatti, l'ordine pubblico finisce per coincidere con il concetto di sicurezza pubblica (cfr. Cassazione penale, sez. I, sentenza del 16 ottobre 1989).

Quanto alla competenza, il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui il combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - in base ai quali (comma 2) "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108", e (comma 5) "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III (vale a dire consiglio, giunta e sindaco - art. 36 t. u. cit., n. d. est.) l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54" - induce a ritenere che rientri nelle attribuzioni del dirigente, e non (più) del sindaco, l'adozione di provvedimenti come quello impugnato (Tar Venezia, sentenza n.5698 del 2002).

Tanto più che proprio la continuità e stabilità degli effetti derivanti dall'emanazione degli atti impugnati, effetti eccedenti le finalità del momento, sono incompatibili con la qualificazione degli atti medesimi come ordinanze contingibili ed urgenti (ibidem).

Rinvenendo il provvedimento impugnato adeguato fondamento nelle ragioni appena evidenziate, non coglie nel segno la censura relativa alla violazione dell'articolo 11 della legge n.241 del 1990 per mancanza della forma scritta dell'accordo tra vicini.

In realtà, l'ordine pubblico è bene indisponibile ai privati e quindi l'accordo bonario tra le parti non è un titolo di legittimazione per l'amministrazione a provvedere in via concordata.

Il provvedimento impugnato trova autonoma giustificazione nel fatto che è oggettivamente teso a impedire o ridurre liti ulteriori e, in relazione a tale specifica funzione, la mancata formalizzazione di un accordo non inficia l'idoneità dell'atto allo scopo, non essendo emersi profili di palese irrazionalità.

Inoltre, l'ordinanza in esame è idonea solo ad interdire il traffico veicolare nelle aree in essa stabilite, non ad assegnare al alcuno in via esclusiva l'uso dello spazio pubblico.

Non coglie nel segno neanche la censura del mancato avviso di avvio del procedimento, una volta che, nel presente giudizio, non sono emerse prospettazioni di parte idonee a influire sulla determinazione dell'amministrazione (cfr. l'articolo 21 octies della legge n.241 del 1990).

Quanto alla censura relativa ad un presunto contrasto tra il provvedimento impugnato e la concessione dell'occupazione del suolo pubblico a favore della ricorrente, è sufficiente rilevare che l'ordinanza in esame impedisce il transito veicolare e per tale motivo non è dato comprendere in che modo possa contrastare con l'occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie.

Non è poi causa di illegittimità dell'atto impugnato l'assenza di un termine finale di efficacia, atteso che non v'è una previsione espressa o un principio generale secondo cui i provvedimento amministrativi devono avere una efficacia limitata nel tempo e predeterminata.

Le censure relative all'intralcio arrecato alle uscita di sicurezza dalle fioriere ancorate al suolo, infine - oltre ad essere eccessivamente generiche, sia nella formulazione sia per la mancanza di allegazione di un idoneo principio di prova (le foto depositate, a tal fine, non depongono affatto in modo univoco nel senso voluto dal ricorrente) risultano anche infondate, atteso che il provvedimento impugnato non impone l'apposizione di fioriere, né tantomeno di quel tipo di fioriere, sebbene rimette alle parti la facoltà di apporre segnali idonei a delimitare l'area interdetta al traffico.

E' evidente che - sia qualora non vi fosse l'accordo auspicato dall'autorità amministrava sia qualora i segnali apposti dalle parti possano risultare incerti oppure possano arrecare realmente intralcio ad eventuali mezzi di soccorso - dovrà essere quest'ultima, previa eventuale istanza di una delle parti, a provvedere a delimitare l'area pubblica con mezzi idonei, che tengano conto dei configgenti interessi delle parti stesse (di transito e di accesso alle abitazioni).

2.- All'infondatezza dei motivi di illegittimità del provvedimento impugnato consegue l'infondatezza, per mancanza dell'ingiustizia del danno (tra l'altro destituito di prova), della domanda risarcitoria.

3.- Le spese sono compensate, attesa la peculiarità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. di Lecce, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.





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