Il fermo amministrativo è una sanzione amministrativa accessoria e non integra il reato di cui all'art. 334 c.p.

Il fermo amministrativo non può essere ricondotto alla nozione di sequestro amministrativo, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso per analogia in malam partem. Per tale ragione non può ritenersi violato l'art. 334 c.p. quando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo. Trattasi infatti di una sanzione amminsitrativa accessoria e non di una misura cautelare.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 19 novembre 2009, n. 44498



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.REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. MANNINO Saverio Felic - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli;

contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli che ha assolto, perche' il fatto non sussiste, Ce. Da. nato il (OMESSO), accusato del delitto ex articolo 334 c.p., in relazione all'avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ricorre contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli, che ha assolto perche' il fatto non sussiste, Ce. Da. , accusato del delitto ex articolo 334 c.p., in relazione all'avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo.

L'assoluzione e' stata motivata sotto il profilo che il fermo - cui era sottoposto il ciclomotore - va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non una misura cautelare, e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con cio' non venendo integrati gli elementi costitutivi del delitto ex articolo 334 c.p..

Di contrario avviso e' invece il Procuratore della Repubblica ricorrente il quale, sul rilievo che il fermo amministrativo non si distingue dal sequestro, dato che puo', tra l'altro, preludere ad un provvedimento di confisca: da cio' la piena applicabilita' dei disposti normativi dell'articolo 334 c.p., con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e del relativo ordine di dissequestro.

Il ricorso non merita accoglimento.

Ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l'insussistenza della violazione dell'articolo 334 c.p., allorquando la materialita' della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, a sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 214.

Conclusione negativa che si impone, considerata l'impossibile riconduclbillta' del "fermo amministrativo" alla nozione di "sequestro amministrativo", avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassativita' e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem.

Il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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