Il gestore di parcheggi in concessione è legittimato a redigere e sottoscrivere verbali di accertamento

Tra le funzioni dei gestori di parcheggi in concessione rientra quella di redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento, con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 cod. civ.. Tale disposizione ( tra l'altro, pienamente applicabile, in quanto anteriore ai fatti di causa) e' stata ritenuta norma di interpretazione autentica della Legge 15 marzo 1997, n. 127, articolo 17, comma 132, il quale abilita quei gestori ad accertare le infrazioni in materia di sosta, e opera pertanto retroattivamente a partire dalla data di entrata in vigore della norma interpretata (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 marzo 2009, n. 6654).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4314/2005 proposto da:

CO. AN. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato ROMBOLA' Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DU. SA. , titolare dell'omonima ditta di servizio gestione parcheggi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo Studio legale FIORENTINO NATOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato AQUINO Leone Elio giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 690/2004 del GIUDICE DI PACE di TAORMINA, emessa e depositata il 18/06/2004; r.g.n. 102/C/03;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Co.An. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Giudice di Pace di Taormina del 2004 n. 690 che aveva accolto la domanda di Du.Sa. , titolare della omonima ditta di gestione parcheggi, di condanna di Co.An. al pagamento di euro 14,26 (corrispondenti al corrispettivo dovuto per una sosta di alcune ore di una autovettura Mercedes A160, nel parcheggio di (OMESSO)).

Avverso tale decisione, resa dal giudice di pace con pronuncia resa secondo equita', la Co. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da otto motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Du. con controricorso.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' opportuno premettere che le sentenze pronunziate dal giudice di pace ai sensi dell'articolo 113 cod. proc. civ., nei limiti della giurisdizione equitativa esclusiva sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall'articolo 360 cod. proc. civ., nn. 1 e 2, solo - con riferimento al n. 3 dello stesso articolo - per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonche', a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge.

Le stesse decisioni sono inoltre soggette a ricorso per Cassazione - in relazione al n. 4 dello stesso articolo 360 cod. proc. civ. - per nullita' attinente alla motivazione, solo ave questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi". Cass. 19 marzo 2007 n. 6382 cfr. Cass. S.U., n. 8223 del 2002.

Ne consegue che la violazione delle norme , le quali pongono regole di diritto sostanziale, puo' dare luogo ad un "error in iudicando" che non e' deducibile con il ricorso per Cassazione.

Tanto premesso, si rileva (quanto al primo e terzo motivo di ricorso) che correttamente il giudice di pace ha ritenuto la propria competenza, essendo l'obbligazione della Co. sorta a (OMESSO). Secondo l'articolo 20 c.p.c., per le cause relative ai diritti di obbligazione competente e' anche il giudice del luogo in cui la stessa e' sorta.

Quanto al secondo motivo, relativo al difetto di legittimazione "ad processum" e "ad causam", il giudice di pace ha ricordato che il Du. era titolare della omonima ditta di servizio gestione parcheggi e quindi pienamente legittimato a richiedere il pagamento della tariffa evasa ed il rimborso delle spese nei confronti di tutti i fruitori del parcheggio.

L'attuale resistente, del resto, ha depositato copia del contratto relativo alla gestione dei parcheggi nel Comune di Taormina che conferma tali circostanze.

Il secondo motivo di ricorso e' pertanto infondato.

Il quarto motivo di ricorso si appalesa, invece, inammissibile.

Con esso infatti la Co. deduce la inesistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale (osservando che, al limite, la pretesa potrebbe trovare la sua fonte in un fatto illecito (e dunque nella disposizione di cui all'articolo 2043 c.c.).

Trattandosi, come gia' posto in evidenza, di dedotta violazione di norme che pongono regole di diritto sostanziale, si richiama quanto gia' rilevato in ordine alla indeducibilita' di "errores in iudicando" con ricorso per Cassazione.

Il quinto motivo di ricorso riguarda, invece, la violazione dell'articolo 104 disp. att. c.p.c., articoli 205 e 208 c.p.c., con conseguente nullita' della sentenza ai sensi dell'articolo 159 c.p.c..

Il giudice di pace, all'udienza fissata per la audizione del teste d'. , non aveva pronunciato sulla richiesta di decadenza dell'attore dalla prova testimoniale, eccezione sollevata dalla Co. (per l'assenza del teste), consentendo invece ad una richiesta di differimento della udienza, consentendo cosi', implicitamente, la deposizione dello stesso testimone.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce violazione degli articoli 245 e 246 c.p.c. nonche' dell'articolo 24 Cost., per avere il giudice di primo grado ritenuto inattendibili le testimoni indicate dalla attrice (attribuendo maggior valore al teste D'. De. , all'epoca dei fatti dipendente della ditta Du. , il quale aveva rilevato il mancato pagamento della sosta da parte della proprietaria dell'autovettura Co. ).

Si tratta - anche per questi due motivi - di motivi del tutto inammissibili, non coinvolgendo la violazione di principi costituzionali ne' di principi fondamentali o di norme processuali.

Il giudice di pace rinviando ad una udienza successiva, come peraltro gli era consentito, la audizione del teste, aveva ritenuto piu' attendibile la dichiarazione resa dall'accertatore, considerato che lo stesso - presente sui luoghi al momento dell'accertamento dei fatti - non era piu' in servizio presso la ditta Du. al momento della deposizione testimoniale.

Questo teste, inoltre aveva rilevato il mancato pagamento della sosta, e per questa ragione doveva considerarsi piu' attendibile delle due amiche della Co. (tra l'altro, una terza amica aveva preferito non presentarsi a rendere testimonianza).

Lo stesso giudice non ha mancato, inoltre, di rilevare che le dichiarazioni rese da queste due testimoni erano perfettamente sovrapponibili con quanto riferito dalla stessa attrice, osservando che tali deposizioni "non escludono che la loro narrazione possa riferirsi ad altro analogo episodio svoltosi, con la presenza degli stessi soggetti, in (OMESSO)".

Il settimo motivo denuncia vizi della motivazione senza indicare, tuttavia, le lacune del ragionamento seguito dal giudice di pace (ribadendosi unicamente le critiche relative al giudizio di inattendibilita' delle testimoni indotte dalla Co. e segnalando le modalita' con le quali era stata dal D'. accertata la infrazione addebitata alla stessa attrice).

Deve in ogni caso escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sia del tutto carente o perplessa e tale comunque da rendere impossibile evidenziarne la "ratio decidendi".

Da ultimo con l'ottavo motivo si denuncia la violazione della Legge n. 127 del 1997 e del Decreto Legislativo n., 285 del 1992.

Anche in questo caso deve rilevarsi la inammissibilita' delle censure, che riguardano anche esse la (presunta) violazione di norme sostanziali.

Il primo giudice ha correttamente ricordato che la disposizione richiamata autorizza i gestori ad esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, concludendo che il Du. aveva ampiamente dimostrato il fondamento della propria pretesa che si fondava sulla convenzione stipulata con il Comune di Taormina, il quale in base alle disposizioni vigenti aveva predeterminato gli importi dovuti per la sosta delle vetture (cfr. Cass. n. 8027 del 1999).

Deve, da ultimo ricordarsi la disposizione contenuta nella Legge 23 dicembre 1999, n. 468, articolo 68, comma 1, il quale prevede che tra le funzioni dei gestori di parcheggi in concessione rientra quella di redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento, con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 cod. civ..

Tale disposizione ( tra l'altro, pienamente applicabile, in quanto anteriore ai fatti di causa) e' stata ritenuta norma di interpretazione autentica della Legge 15 marzo 1997, n. 127, articolo 17, comma 132, il quale abilita quei gestori ad accertare le infrazioni in materia di sosta, e opera pertanto retroattivamente a partire dalla data di entrata in vigore della norma interpretata (Cass. 1227 del 2005, 18150 del 2002).

Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure formulate dalla ricorrente appaiono manifestamente infondate.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 300,00 (trecento/00) di cui euro 200,00 (duecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

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