Il medico della Asl non ha diritto di ereditare i pazienti del "de cuius"

Il medico della Asl non ha diritto di ereditare i pazienti del "de cuius".
Non vi e' infatti altro diritto, in forza della convenzione, che non sia quello di poter essere liberamente scelto dai pazienti, nella zona assegnata, in base ad una manifestazione di volonta' assolutamente libera e incoercibile, fondata com'e' su un'adesione fiduciaria intuitu personae. Non vi e', per contro, ne' e' astrattamente ipotizzabile, un minimo garantito nel numero dei pazienti o un diritto esclusivo cui possa in qualche modo correlarsi la successione automatica nei rapporti di assistenza in essere presso il medico sostituito, perche' deceduto.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PE. RO. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 55, presso l'avvocato BIANCHI GIACOMO, rappresentato e difeso dall'avvocato DINI FABRIZIO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AZIENDA USL N. (OMESSO) DI FANO (c.f. (OMESSO)), ora ASUR Zona Territoriale n. (OMESSO), succeduta per incorporazione alla USL n. (OMESSO) di Fossombrone, e ENTE GESTIONE MARCHE, preposto alla GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'EX USL N. (OMESSO) DI FOSSOMERONE (c.f. (OMESSO)), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANARITI BENITO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASCIOLI PARIDE, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

P. M. , GI. GI. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 565/2003 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08.9.03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/2009 dal Consigliere Dott. RENATO EERNABAI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DINI FABRIZIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l'Avv. PANARITI BENITO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA RAFFAELE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 aprile 1993 i dottori PE. Ro. , GI.Gi. e P. M. , all'epoca convenzionati con l'Unita' sanitaria locale n. (OMESSO) di Fossombrone (Pesaro), convenivano dinanzi al Tribunale di Urbino l'USL suddetta per sentirla condannare al risarcimento dei danni, pretesi nella somma di lire 1.740.000.000, loro causati dalla Delib. illegittima assunta l'1 luglio 1988 con cui era stato conferito ad altro professionista l'incarico di sostituire, in via temporanea, un medico convenzionato deceduto: delibera, annullata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche, con sentenza passata in giudicato.

Esponevano di aver subito un lucro cessante per non aver potuto effettuare prestazioni in favore dei mutuati convenzionati col defunto professionista in conseguenza della nomina illegittima di un sostituto.

Costituitasi ritualmente, la USL n. (OMESSO) contestava l'esistenza di alcun danno ingiusto, risarcibile.

Nel corso dell'istruttoria veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Ausl n. (OMESSO) di Fano, subentrata alla USI convenuta, soppressa per effetto della Legge Regionale n. 22 del 1994, nonche' della regione Marche e per essa della Gestione liquidatoria di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel costituirsi in giudizio l'AUSL n. (OMESSO) di Fano chiedeva la propria estromissione per carenza di legittimazione passiva.

Con sentenza 24 maggio 2001, il Tribunale di Urbino, disposta l'estromissione dell'AUSL n. (OMESSO) di Fano, rigettava la domanda attrice, con compensazione delle spese di giudizio.

Rilevava che il petitum riguardava il risarcimento di un danno economico preciso, e non di una generica perdita di chances, di cui non era provato il nesso di causalita', anche mediato, con la delibera illegittima di sostituzione, con incarico provvisorio, del medico deceduto, dal momento che gli attori potevano vantare solo un interesse di fatto ad evitare la concorrenza di un altro dottore convenzionato.

Con sentenza 8 settembre 2003 la Corte d'appello di Ancona rigettava il gravame proposto dai dottori Pe. , Gi. e P. , con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Motivava:

- che la Usl n. (OMESSO) di Fossombrone era stata soppressa con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 1), e quindi anteriormente all'introduzione del giudizio;

- che era altresi' carente di legittimazione passiva l'Ausl n. (OMESSO) di Fano che le era succeduta, giacche', ai sensi della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in nessun caso potevano gravare su tale azienda, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alla gestione pregressa dell'unita' sanitaria locale;

- che quindi unica legittimata era la Gestione liquidatoria evocata in giudizio nella persona del direttore generale dell'istituita Azienda sanitaria locale, ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

- che, nel merito, il provvedimento di nomina di un sostituto del defunto professionista convenzionato non aveva leso alcun diritto soggettivo degli appellanti, ai quali i pazienti potevano liberamente rivolgersi, non essendo configurabile una successione nel rapporto d'opera professionale, ne' alcuna coercizione nella scelta del sanitario di fiducia.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva ricorso per Cassazione il dr. Pe. con atto notificato il 27 e 28 ottobre 2004, deducendo:

1) la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, articolo 12, in relazione alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 19, perche' l'azienda sanitaria con gli atti amministrativi illegittimi poi annullati dal Tar e con la successiva lettera 5 luglio 1988 indirizzata a tutti gli assistiti dal defunto professionista convenzionato aveva violato il diritto soggettivo del ricorrente di essere da essi scelto come nuovo medico di fiducia, con lesione del diritto alla libera scelta del medico;

2) la violazione dell'articolo 111 c.p.c., comma 3, nell'estromissione disposta, in primo grado, e confermata poi dalla Corte d'appello di Ancona,dell'Azienda unita' sanitaria locale n. (OMESSO) di Fano, che all'epoca della proposizione della domanda era legittimata passiva e si era regolarmente costituita in giudizio senza sollevare eccezioni sul punto: con la conseguenza che doveva rimanere in giudizio ed essere condannata alla rifusione delle spese processuali.

3) la contraddizione tra il dispositivo e la motivazione in cui era incorso il tribunale di Urbino circa la compensazione delle spese processuali, in contrasto con la rilevata tardivita' dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva.

Resistevano con controricorso, illustrato con successiva memoria ex articolo 378 c.p.c., la Gestione liquidatoria della ex Usl n. (OMESSO) di Fossombrone e l'Ausl n. (OMESSO) di Fano - ora Asur zona territoriale n. (OMESSO).

All'udienza del 3 giugno 2009 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, articolo 12, in relazione alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 19.

Il motivo e' infondato.

Erroneamente viene allegata l'esistenza di un diritto soggettivo, che si assume violato, in una fattispecie in cui, come correttamente statuito dai giudici di merito, sussiste un mero interesse di fatto alla mancata sostituzione del defunto professionista convenzionato.

Non vi e' infatti altro diritto, in forza della convenzione, che non sia quello di poter essere liberamente scelto dai pazienti, nella zona assegnata, in base ad una manifestazione di volonta' assolutamente libera e incoercibile, fondata com'e' su un'adesione fiduciaria intuitu personae. Non vi e', per contro, ne' e' astrattamente ipotizzabile, un minimo garantito nel numero dei pazienti o un diritto esclusivo cui possa in qualche modo correlarsi la successione automatica nei rapporti di assistenza in essere presso il medico sostituito, perche' deceduto.

Ne' appare configurabile un illecito extracontrattuale direttamente lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo della parte ricorrente, perche' il danno da questa subito e' meramente indiretto, discendendo solo dalla concorrenza di un professionista in piu'; senza che in alcun modo venga pregiudicata l'autonomia discrezionale dei pazienti nella scelta del medico di fiducia.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'articolo 111 c.p.c., comma 3, nell'estromissione dell'Azienda unita' sanitaria locale n. (OMESSO) di Fano.

Il motivo e' infondato.

Non e' esatto che l'Ausl n. (OMESSO) di Fano fosse legittimata passiva al momento dell'edictio actionis, dal momento che non era successore ex lege nei debiti della soppressa USL. Tale qualita' era invece rivestita dalla Regione Marche sotto il profilo sostanziale; mentre, ai fini dell'accertamento del debito, legittimata a contraddire era la Gestione liquidatoria (ex Gestione-stralcio) in persona del direttore generale.

Oltre a cio', e' appena il caso di aggiungere che nessuna soccombenza, neppure virtuale, poteva essere ravvisata in campo all'azienda medesima, dal momento che la domanda degli originari attori era stata respinta su tutta la linea: onde, la compensazione delle spese costituiva per essi piuttosto un beneficio, in luogo della condanna legata all'ordinario criterio della soccombenza.

Con il terzo motivo ricorrente deduce la contraddizione tra il dispositivo e la motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale di Urbino circa la compensazione delle spese processuali.

Il motivo e' inammissibile, vertendo su una statuizione della sentenza di primo grado, di cui non e' allegata, in ricorso, la puntuale censura nell'atto d'appello, in ipotesi, erroneamente disattesa o negletta dalla Corte d'appello di Ancona.

Il ricorso e' dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessita' delle questioni trattate.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate, per ciascuna parte resistente, in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

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