Il ricorso esperito per l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire è fondato e meritevole di accoglimento ove fondato sull'asserita insufficiente motivazione

Il ricorso esperito per l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire è fondato e meritevole di accoglimento ove fondato sull'asserita insufficiente motivazione. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, infatti, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a comunicare tempestivamente all'interessato i motivi che ostacolano l'accoglimento dell'istanza, prima dell'adozione del definitivo provvedimento negativo. La ratio di detta previsione risiede nella necessità di garantire che, nel termine di dieci giorni, il destinatario del provvedimento reiettivo, possa presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti ed osservazioni.

Tribunale Amministrativo Regionale Liguria - Genova Sezione 1, Sentenza del 6 febbraio 2010, n. 313



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2008, proposto da Ca.Na.Bo. S.r.l. e Ca.Bo. di Lo.Pi.Ga. e C. S.n.c., rappresentati e difesi dall'avv. Ma.Ta., con domicilio eletto presso di lui in Genova via (...) (studio legale De.An.);

contro

Comune di Ameglia;

nei confronti di

Ente Parco di Montemarcello Magra Parco Naturale Regionale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. (...) del 13.8.2008 notificato il 22.8.08 con il quale il Comune di Ameglia in persona del responsabile dell'ufficio tecnico dell'area urbanistica arch. Al.Pi. in esito all'istanza depositata ai sensi del D.P.R. 380/01 in data 12.8.2006 prot. 10709 denegava il permesso di costruire per l'esecuzione di opere di adeguamento antincendio ex art. 8 R.E.C. in area distinta al N.C.T. al foglio (...), mappali (...) e di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2009 il dott. Santo Balba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 13/11/2008 e depositato il 10/12 successivo la parte ricorrente impugnava il suindicato diniego di permesso di costruire e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione, ritenendolo illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 - bis e 3 della legge 241/90 e insufficiente motivazione; per eccesso di potere per carenza di istruttoria e per falso supposto di fatto; per violazione e falsa applicazione dell'art. 44 delle NTA relativo alla zona F5 del vigente p.r.g.; per violazione e falsa applicazione dell'art. 48 PTCP; per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta.

Sotto aspetti diversi fondamentalmente la ricorrente denuncia che il diniego impugnato sarebbe privo di motivazione, motivazione tanto più necessaria, da un lato, in relazione alla specificità e all'ampiezza delle osservazioni presentate a seguito di preavviso di atto negativo; dall'altro, al parere favorevole reso sul richiesto permesso di costruire dall'Ente Parco di Monte Marcello Magra, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di La Spezia che il 16/04/2007 rilasciava il certificato di prevenzione incendi relativo all'attività di Ca.Na. avente validità fino al 04/04/2010, dalla Provincia della Spezia.

Nessuna valenza motivazionale d'altra parte avrebbe il richiamo (nel diniego opposto) all'art. 44 del p.r.g. vigente.

Non si costituiva in giudizio il comune intimato.

Con ordinanza collegiale 15/01/2009, n. 13 la Sezione accoglieva la domanda di sospensione (sul rilievo che il ricorso presentasse consistenti elementi di fondatezza), fissando per la trattazione del merito l'udienza pubblica odierna, in esito alla quale la causa passava in decisione.

Il ricorso (che investe diniego di permesso di costruire per l'esecuzione di opere di adeguamento antincendio in area distinta al N.C.T. di Ameglia al Foglio (...) mappali (...) e ne pretende l'annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere) è fondato e deve essere accolto perché, come a ragione denuncia sotto profili diversi la parte ricorrente l'opposto diniego di permesso di costruire, da un lato, appare dissonante con il disposto dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 il quale, come è noto - premesso che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda e che gli stessi entro il termine di dieci giorni hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti - stabilisce che dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale; e nel caso di specie nel provvedimento finale non vi è cenno del mancato accoglimento delle osservazioni, che appare così privo di plausibile ragione idonea a sostenerlo; dall'altro, non esprime concreti motivi a sostegno della determinazione di reiezione del richiesto permesso, motivi tanto più necessari ove solo se si consideri che sulla domanda di permesso si erano espressi favorevolmente la Provincia della Spezia (Servizio Beni Ambientali e Naturali e Servizio Opere Idrauliche Risorse Idriche e Linee elettriche) e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia.

Quanto sopra (in mancanza di diverse indicazioni del comune intimato, non costituito) è largamente sufficiente per accogliere il ricorso sotto il profilo considerato, decisivo e assorbente, annullando l'impugnato atto di diniego.

Le spese seguono la soccombenza nella liquidazione che se ne fa in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il diniego impugnato.

Condanna il comune intimato a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio che liquida equitativamente nella somma complessiva di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Santo Balba - Presidente, Estensore

Raffaele Prosperi - Consigliere

Oreste Mario Caputo - Consigliere

Depositata in Segreteria il 6 febbraio 2010.

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