Impugnazione immediata delle clausole dei bandi di gara - esclusione

Non è necessaria l'impugnazione immediata delle clausole dei bandi di gara che, pur dovendo considerarsi immediatamente lesive per il loro effetto inibente della partecipazione di determinate imprese, non risultano a tal fine univocamente chiare e vincolanti, sì da consentire interpretazioni diverse obiettivamente non temerarie.
E' quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma Sezione 3 con Sentenza del 2 ottobre 2007, n. 9630 pronunciandosi sull' ammissibilità dell'impugnazione operata successivamente, insieme all'atto di esclusione, di clausola del bando di gara che rinviava -per la disciplina del raggruppamento d'imprese - al combinato disposto dell'articolo 186, comma 2, e dell'articolo 191 comma 9, del Dlgs 163/2006).



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