In caso di attraversamento dell'incrocio con luce semaforica rossa è necessaria la contestazione immediata

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24766 del 22 novembre 2006, si è nuovamente pronunciata in materia di circolazione stradale e di contestazione dell’infrazione, ed ha statuito che in caso di accertamento della violazione delle norme sulla circolazione mediante apparecchi automatici di rilevamento, se può ritenersi ammissibile la contestazione non immediata della infrazione al codice della strada con riferimento all’eventualità dell’eccesso di velocità tanto non può ammettersi nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascia supporre velocità non elevata. A detta della Corte, infatti, l’assenza non occasionale, di agenti operanti sul posto, non appare consona alla utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile luce del disposto dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, avendo la norma natura regolamentare, e quindi secondaria rispetto alla disposizione legislativa che prevede come regola generale la contestazione immediata.

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