In materia di sanzioni amministrative, in pendenza del ricorso al Prefetto non sussiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo alla emissione di una cartella esattoriale di pagamento

In materia di sanzioni amministrative, in pendenza del ricorso al Prefetto Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ex articolo 203 e dunque fino a quando quest'ultimo non decide in proposito, non sussiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo alla emissione di una cartella esattoriale di pagamento. Ne consegue che fino a tale momento non può essere preteso il pagamento in modo coattivo. La Corte di Cassazione ha quindi censurato la sentenza impugnta secondo la quale soltanto l'accoglimento del ricorso al Prefetto, meramente facoltativo, determina l'annullamento del verbale di accertamento impugnato

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 14 dicembre 2009, n. 26173



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FA. FE. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO POERIO 56, presso lo studio dell'avvocato GERACI ANTONINO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

e contro

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ROMA in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 10924/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 27/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20/10/2009 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e nel merito accoglimento dell'opposizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.10.2003 Fa.Fe. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento n. (OMESSO) emessa dalla Ba. Mo. de. Pa. di. Si. per conto del Prefetto di Roma.

Con l'unico motivo l'opponente deduceva che la pendenza del ricorso al Prefetto di Roma avrebbe dovuto precludere l'esecutivita' del processo verbale di contestazione del (OMESSO) notificato in data 2.1.2001.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Roma restava contumace.

Con sentenza del 27.2.2004 il Giudice di Pace adito ha rigettato il ricorso.

Per la cassazione di tale sentenza il Fa. ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo;

la parte intimata non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilita' del ricorso.

Infatti, pur dovendosi osservare che l'opposizione proposta dal Fa. avverso la citata cartella esattoriale era sostanzialmente basata sulla asserita illegittimita' della iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante (attesa la pendenza del ricorso al Prefetto), e che quindi tale tesi doveva essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., nondimeno si ritiene di aderire all'orientamento gia' espresso da questa Corte secondo cui, nell'ipotesi che il giudice abbia qualificato la domanda come opposizione ad ordinanza ingiunzione ed abbia applicato il rito di cui alla Legge n. 689 del 1989, pur avendo l'opponente fatto valere motivi riconducibili all'articolo 615 c.p.c. (come appunto nella fattispecie), la sentenza non e' impugnabile con l'appello ma con il ricorso per Cassazione, trovando applicazione la regola secondo cui l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile va fatta, in ossequio al principio dell'apparenza, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (Cass. 8.2.2006 n. 2819).

Cio' posto, si rileva che con l'unico motivo proposto il Fa. , deducendo violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 203, comma 3 assume che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto l'immediata esecutivita' del verbale di accertamento, considerato che, avendo l'esponente impugnato il 2.1.2002 con ricorso al Prefetto di Roma il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale per cui e' causa, il verbale stesso non poteva acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, e conseguentemente l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, sprovvisto del relativo titolo esecutivo, non poteva iniziare l'esecuzione esattoriale.

La censura e' fondata.

La sentenza impugnata, affermando che soltanto l'accoglimento del ricorso al Prefetto, meramente facoltativo, determina l'annullamento del verbale di accertamento impugnato, non ha considerato che, in pendenza di tale ricorso al Prefetto Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ex articolo 203 e dunque fino a quando quest'ultimo non decide in proposito, non sussiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo alla emissione di una cartella esattoriale di pagamento; illegittimamente quindi nella specie e' stata emessa nei confronti del Fa. la cartella esattoriale impugnata allorche' il Prefetto di Roma non si era ancora pronunciato sul ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso il verbale di accertamento del (OMESSO).

Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; poiche' poi non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal Fa. nei confronti della cartella di pagamento n. (OMESSO) emessa dalla Ba. Mo. de. Pa. di. Si. .

Ricorrono giusti motivi, avente riguardo al fatto che il Fa. non aveva esattamente individuato l'azione esperibile avverso la menzionata cartella di pagamento, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal Fa. avverso la cartella di pagamento n. (OMESSO) emessa dal Mo. de. Pa. di. Si. ; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio.

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