In tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta rende nullo il procedimento

In tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 689 del 1981 articolo 18 costituisce violazione di una norma procedimentale che da luogo alla illegittimita' del procedimento e dell'ordinanza-ingiunzione conclusiva di esso (Cass. n. 4019/2007; n. 3400/2005;n. 13505/2004;n. 11937/2003; n. 10911/98;n. 8758/1996;n. 5554/1995;n. 1880/93;n. 10658/92;n. 1344/92;n. 4266/90), non costituendo detta audizione una facolta' dell'Amministrazione, ma un atto procedimentale obbligatorio, volto da un lato a rendere piu' agevolmente possibile la definizione della controversia in sede amministrativa, dall'altro a tutelare in quella sede il diritto di difesa dell'interessato anche attraverso la illustrazione orale delle proprie ragioni, secondo una scelta legislativa volta a valorizzare il carattere contenzioso del subprocedimento amministrativo in questione, attraverso l'attribuzione di tale mezzo di difesa, utilizzabile nel corso di esso dagli interessati.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 27 novembre 2002 Ve. En. proponeva opposizione, dinanzi al giudice di pace de l'Aquila, avverso il verbale di contestazione n. (OMESSO), per violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 9, per aver oltrepassato di 49,75 Kmh il limite massimo consentito di 50 Kmh, nonche' avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di quella citta' con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 654,00.

Lamentava l'opponente che la convocazione per la chiesta audizione gli era stata inviata non nel domicilio eletto nel ricorso ovvero nella propria residenza, ma nello studio degli avv.ti Calderoni Vincenzo e Verini Claudio, senza che alcun collegamento esistesse tra esso ricorrente e lo studio legale in discorso.

Ne era derivata la violazione del diritto di difesa non essendogli stato consentito di presentarsi nel giorno fissato nel foglio di convocazione, mai consegnatogli.

Contestava gli impugnati provvedimenti anche nel merito eccependo tra l'altro l'esimente dello stato di necessita' e concludeva pertanto affinche' ne venisse dichiarata l'illegittimita' con conseguente annullamento.

Costituitosi l'Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila che assumeva la regolarita' della disposta convocazione e l'infondatezza delle addotte ragioni di merito, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, con sentenza dell'11 marzo 2003 il Giudice adito rigettava l'opposizione e convalidava l'ordinanza ingiunzione, compensando le spese del giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Ve. En. sulla base di un unico motivo.

Non ha spiegato attivita' difensiva in questa sede l'intimata Amministrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione dell'articolo 203 C.d.S., comma 1 e articolo 204 C.d.S., comma 1, nonche' omessa, insufficiente, e contraddittoria, illogica ed erronea motivazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio.

Rileva il ricorrente la violazione da parte della P.A. dell'obbligo di audizione dell'interessato dal predetto espressamente richiesta, cagionata dall'invio della relativa convocazione in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio espressamente eletto, luogo in alcun modo collegato ad esso Ve..

Il ricorso e' fondato.

Come questa Corte ha costantemente affermato, in tema di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 689 del 1981 articolo 18 costituisce violazione di una norma procedimentale che da luogo alla illegittimita' del procedimento e dell'ordinanza-ingiunzione conclusiva di esso (Cass. n. 4019/2007; n. 3400/2005;n. 13505/2004;n. 11937/2003; n. 10911/98;n. 8758/1996;n. 5554/1995;n. 1880/93;n. 10658/92;n. 1344/92;n. 4266/90), non costituendo detta audizione una facolta' dell'Amministrazione, ma un atto procedimentale obbligatorio, volto da un lato a rendere piu' agevolmente possibile la definizione della controversia in sede amministrativa, dall'altro a tutelare in quella sede il diritto di difesa dell'interessato anche attraverso la illustrazione orale delle proprie ragioni, secondo una scelta legislativa volta a valorizzare il carattere contenzioso del subprocedimento amministrativo in questione, attraverso l'attribuzione di tale mezzo di difesa, utilizzabile nel corso di esso dagli interessati. Ebbene, nel caso di specie, il Giudice di pace ha rilevato in proposito che non vi fu violazione degli invocati articoli 203 e 204 C.d.S., in quanto la notificazione di convocazione dell'interessato fu disposta presso il legale di fiducia per l'opportuna informazione e recapito al ricorrente.

Senonche' emerge dagli atti di causa che la lettera di convocazione per l'audizione richiesta dal ricorrente fu inviata al Ve. presso lo studio legale Calderoni e Ve. in via (OMESSO), in luogo cioe' differente da quello indicato nel ricorso al Prefetto de L'Aquila, con cui si faceva espressa richiesta di audizione, vale a dire la (OMESSO) ove il ricorrente aveva residenza ovvero la (OMESSO) ove il medesimo risultava domiciliato per la procedura in discorso.

Non risultando pertanto alcun collegamento tra i predetti luoghi e quello in cui fu inviata la convocazione per la chiesta audizione, e' del tutto evidente la violazione delle richiamate norme di diritto che rendono illegittimo il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita la potesta' sanzionatoria e di conseguenza l'ordinanza ingiunzione emessa all'esito dell'indicato procedimento.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto questa Corte decide la causa nel merito a norma dell'articolo 384 c.p.c., e, cassata la sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da Ve. En. con annullamento del provvedimento sanzionatorio, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex articolo 384 c.p.c., annulla l'ordinanza - ingiunzione opposta e compensa le spese dell'intero giudizio.

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