In tema di condono edilizio, il giudice penale, prima di sospendere il processo, ha il dovere di controllare la sussistenza delle condizioni legalmente previste per l'applicabilità del condono medesimo

In tema di condono edilizio, il giudice penale, prima di sospendere il processo, ha il dovere di controllare la sussistenza delle condizioni legalmente previste per l'applicabilità del condono medesimo, soprattutto considerando che la sospensione processuale costituisce una deroga ai principi generali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della ragionevole durata del processo. Il giudice, quindi, deve verificare non solo il requisito temporale previsto per l'ultimazione delle opere, ma anche il rispetto dei limiti volumetrici e l'oggettiva condonabilità dell'intervento, in relazione alle sue caratteristiche tipologiche e topografiche. Se poi il contravventore ha presentato istanza per ottenere il condono, il giudice, prima di disporre la sospensione del processo, deve controllare che l'istanza sia stata presentata nei termini di legge, accompagnata dal versamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori e si riferisca proprio alle opere abusive contestate nel processo. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale
Sentenza del 11 luglio 2008, n. 28812)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITALONE Claudio - Presidente

Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PA. Et., nato a (OMESSO);

avverso la sentenza resa il 6.7.2007 dalla Corte d'appello di Firenze;

Vista la sentenza denunciata e il ricorso;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dr. Pierluigi Onorato;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

Udito il difensore dell'imputato, avv. Rossi Marco, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione, o in subordine l'accoglimento del ricorso.

Osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Con sentenza del 6.7.2007 la Corte d'appello di Firenze ha integralmente confermato quella resa il 20.11.2006 dal tribunale monocratico di Grosseto, che aveva dichiarato Pa.Et. colpevole dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 articolo 44 lettera c) e al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 perche' - in qualita' di proprietario committente - in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva realizzato la chiusura di una loggia preesistente con infissi di alluminio e vetro, cosi' aggiungendo all'immobile un ulteriore vano abitabile, senza permesso di costruire e senza autorizzazione ambientale dell'autorita' tutoria (accertati in (OMESSO)), e per l'effetto l'aveva condannato alla pena di dieci giorni di arresto ed euro 12.000 di ammenda, condonando l'intera pena detentiva e quella pecuniaria sino all'importo di euro 10.000, e disponendo la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Prendendo in considerazione le censure formulate dal difensore appellante, la Corte territoriale ha osservato in fatto e in diritto che:

- l'opera realizzata non consisteva in un semplice frangivento o frangirumore, ma nella chiusura di un balcone preesistente, con la creazione di un vano ulteriore e di volumetria aggiuntiva, con la conseguenza che era necessaria sia la concessione edilizia (ora permesso di costruire) sia l'autorizzazione ambientale;

- il processo penale non doveva essere sospeso in pendenza della domanda di condono edilizio avanzata Decreto Legge n. 269 del 2003 ex articolo 32, comma 25 e ss. giacche', prima di disporre la sospensione, spetta al giudice il compito di verifi'care l'esistenza dei presupposti del condono, che nella fattispecie mancavano, in quanto l'immobile inisteva in zona sottoposta al vincolo paesaggistico;

- la direttiva comunale prodotta dal difensore, secondo cui, in tema di condono edilizio, la conformita' agli strumenti urbanistici, richiesta dalla legge, deve ravvisarsi anche nei casi di aumento di volumetria, purche' non vi sia contrasto con la destinazione urbanistica dell'area, non aveva rilievo, perche' doveva essere interpretata in conformita' ai principi e alle norme fondamentali della legislazione statale.

2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di annullamento.

In particolare, lamenta:

2.1 - erronea applicazione del citato Decreto Legge n. 269 del 2003 articolo 32 giacche' il giudice penale per decidere sulla sospensione del processo ha il potere di verificare l'esistenza solo dei limiti temporali o di quelli volumetrici, sicche' se questi sono rispettati - come nel caso di specie - deve disporre la sospensione;

2.2 - inosservanza della Legge Regionale toscana n. 53 del 2004, predetto articolo 32 che consentono il condono dell'intervento abusivo anche in aree vincolate.

Sostiene che la predetta legge regionale ammette la sanatoria delle opere abusive in contrasto con i vincoli, e che nel caso di specie era ancora pendente ricorso al T.A.R. contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo, sicche' era ancora possibile la sanatoria dell'opera.

Aggiunge che ai sensi della normativa sul condono edilizio richiamata dal predetto articolo 32 il mero versamento integrale dell'oblazione estingue il reato, indipendentemente dal rilascio del permesso in sanatoria.

Sostiene infine che, secondo la menzionata direttiva generale del Comune, la conformita' agli strumenti urbanistici, richiesta per la sanatoria degli interventi rientranti nelle tipologie 1, 2 e 3, sussiste quando l'intervento stesso - come nel caso di specie - non sia in contrasto con la destinazione urbanistica dell'area;

2.3 - mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione, laddove la sentenza impugnata:

a) disattendendo S.U. n. 22 del 24.11.1999, non ha sospeso il processo dopo aver verificato il requisito temporale del condono;

b) ha escluso che l'intervento consistesse in un semplice frangivento;

c) ha disatteso la menzionata direttiva comunale, esponendosi al paradosso di una condanna penale con conseguente ordine di demolizione per un'opera suscettibile di ottenere la sanatoria da parte dell'autorita' amministrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3 - Per chiarezza, occorre preliminarmente fare il punto sulle competenze statali e regionali in ordine al cd. condono edilizio, e sui limiti che, in ossequio a dette competenze, ha assunto il ed. terzo condono edilizio, introdotto dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 convertito in Legge 24 novembre 2004, n. 326.

Per quel che rileva nel caso di specie, il comma 25 del predetto articolo 32 (relativo alla definizione degli illeciti edilizi) ha consentito la sanatoria straordinaria degli ampliamenti di edifici preesistenti ad uso residenziale, che non superino alternativamente i 750 metri cubi o il 30% della costruzione originaria, nonche' delle nuove costruzioni residenziali, purche' in entrambi i casi le opere abusive siano state ultimate entro il 31.3.2003. Peraltro - secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimita':

- per effetto del ripetuto articolo 32, comma 26, lettera a), quando si tratti di interventi abusivi commessi su immobili soggetti a vincoli, sono sanabili soltanto le opere sussumibili nelle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 della tabella C allegata (rispettivamente corrispondenti agli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzate nelle zone omogenee A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 2 di restauro e risanamento conservativo realizzate in altre zone, e di manutenzione straordinaria). Non sono invece sanabili, se compiute su immobili vincolati, le opere inquadrabili nelle tipologie nn. 1, 2 e 3, vale a dire quelle realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo non conformi alle norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici (cd. abusi di carattere sostanziale), quelle realizzate in assenza o in difformita' del titolo abilitativo, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cd. abusi di carattere formale), e le opere di ristrutturazioni edilizia;

- per effetto del medesimo articolo 32, comma 27, lettera d), non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli istituiti in precedenza, qualora non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (abusi sostanziali).

Il che, in conclusione, significa che gli interventi abusivi in aree vincolate sono sanabili soltanto se consistono in restauri, risanamenti conservativi o manutenzioni straordinarie e configurano abusi solo formali; non sono invece sanabili le altre tipologie di interventi, anche se conformi alle norme e alle prescrizioni urbanistiche: e' questa infatti l'unica interpretazione imposta dal coordinamento logico tra le anzidette disposizioni di cui al comma 26, lettera a) e al comma 27, lettera d). (In senso conforme v. da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 6431 del 12.1.2007, Sicignano, rv. 237320).

4 - Chiamata a valutare la conformita' all'articolo 117 Cost. della disciplina del terzo condono edilizio, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 del 24/28 giugno 2004:

- ha chiarito che nei settori della urbanistica e dell'edilizia, i poteri legislativi delle regioni sono ascrivibili alla competenza "concorrente" stabilita in tema di "governo del territorio", con la conseguenza che, con riferimento alla disciplina del condono edilizio, le regioni non hanno potere normativo sui profili penalistici della disciplina medesima, ma possono fare scelte amministrative diverse da quelle del legislatore nazionale, purche' nell'ambito dei principi fondamentali da questo fissati;

- ha quindi precisato che spetta allo Stato la definizione della portata massima del condono edilizio, l'indicazione del limite massimo delle volumetrie ammesse alla sanatoria, nonche' la fissazione del termine massimo di ultimazione delle opere condonabili; mentre spetta alla legislazione regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti al condono, e in particolare il potere di determinare la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio, nonche' di fissare limiti volumetrici inferiori per la condonabilita', e inoltre di disciplinare diversamente il procedimento amministrativo di sanatoria e di stabilire autonomamnete le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori;

- alla luce dei principi suddetti ha dichiarato la illegittimita' costituzionale di alcune disposizioni della disciplina introdotta dal Decreto Legge 269 del 2003 articolo 32.

Nell'esercizio dei poteri riconosciuti al legislatore regionale dalla predetta sentenza, la Regione Toscana ha emanato la Legge 20 ottobre 2004, n. 53 (norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), stabilendo per determinati casi limiti volumetrici piu' rigorosi per la condonabilita' delle opere (articolo 2).

Per quanto riguarda in particolare gli interventi sugli immobili soggetti a vincoli statali o regionali, ha stabilito che:

- non sono comunque ammessi a sanatoria gli interventi realizzati in contrasto con i vincoli di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 33 che comportano inedificabilita' assoluta, e gli interventi che sono indicati come non condonabili dalle lettera a) b) c) e) ed f) del Decreto Legge n. 269 del 2003 articolo 32 comma 27 (dell'articolo 2, comma 4);

- non sono inoltre in alcun caso ammessi a sanatoria gli interventi abusivi realizzati in contrasto con i vincoli istituiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale, che non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (dell'articolo 2, comma 5, lettera a)). Quest'ultima disposizione riproduce in sostanza la summenzionata del Decreto Legge n. 269 del 2003 articolo 32 comma 27, lettera d) con l'unica differenza marginale che i vincoli devono essere istituiti prima della entrata in vigore della legge regionale, anziche' prima della realizzazione delle opere abusive.

Ne deriva che per gli interventi abusivi su immobili vincolati, la legge regionale toscana ricalca la disciplina nazionale, con l'unica differenza relativa al tempo della istituzione del vincolo. In conclusione, anche nelle aree vincolate del territorio toscano, sono ammesse al condono solo le opere abusive inquadrabili nelle tipologie 4, 5 e 6 (restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) che non configurano un abuso sostanziale, ovverosia che sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

5 - In tema di condono edilizio, il giudice penale, prima di sospendere il processo a norma della Legge n. 47 del 1985, articolo 44 richiamato dal Decreto Legge n. 269 del 2003 articolo 32 comma 25, ha il dovere di controllare la sussistenza delle condizioni legalmente previste per l'applicabilita' del condono medesimo, soprattutto considerando che la sospensione processuale costituisce una deroga ai principi generali della obbligatorieta' dell'azione penale e della ragionevole durata dei processi (Cass. Sez. 3, n. 35084 del 25.3.2004, Barreca, rv. 229752) : deve quindi verificare, non solo il requisito temporale previsto per la ultimazione delle opere (come richiesto, ma non in via esclusiva, da Cass. Sez. Un. 22 del 24.11.1999, Sadini, rv. 214792), ma anche il rispetto dei limiti volumetrici e la oggettiva condonabilita' dell'intervento, in relazione alle sue caratteristiche tipologiche e topografiche.

Se poi il contravventore ha presentato istanza per ottenere il condono, il giudice, prima di disporre la sospensione del processo ai sensi della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 sempre richiamato dal Decreto Legge n. 269 del 2003 articolo 32 comma 25, oltre alla verifiche predette, deve controllare che la istanza sia stata presentata nel termine di legge, accompagnata dal versamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori previsti (dell'articolo 32 succitato, ex comma 32), e si riferisca proprio alle opere abusive contestate nel processo (v. Cass. Sez. 3, n 38071 del 19.9.2007, Terminiello, rv. 237824).

6 - Alla luce degli indiscutibili principi sopra esposti, del tutto correttamente la Corte di merito non ha disposto la sospensione del processo nel caso di specie, sia perche' l'intervento edilizio de quo non appariva ancora ultimato alla data del 31.3.2003, sia soprattutto perche' -in quanto nuova costruzione a uso residenziale realizzata in zona soggetta a vincolo paesaggistico - esulava dalle tipologie edilizie astrattamente condonabili ai sensi del ripetuto Decreto Legge n. 269 del 2003 e della Legge Regionale n. 53 del 2004.

Ne' contro quest'ultima considerazione poteva valere la Delib. n. 93, emanata dal consiglio comunale di Castiglione della Pescaia in data 6 dicembre 2004 (e quindi dopo l'accertamento del reato a carico dell'imputato), che, richiamata la disciplina nazionale e quella regionale in tema di terzo condono edilizio, ha dettato alcuni criteri interpretativi per definire la conformita' alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici richiesta dalla Legge Regionale n. 53 del 2004, articolo 2, comma 5, lettera a) per la sanabilita' delle opere realizzate in contrasto con vincoli statali e regionali.

Infatti, l'anzidetta delibera non modifica affatto, e non poteva modificare - come sostanzialmente pretende il ricorrrente - la condonabilita' delle opere realizzate su immobili vincolati; in particolare, non estende la sanatoria a tutti gli abusi formali realizzati in contrasto con il vincolo. Implicito presupposto della direttiva e' sempre che la sanatoria degli abusi formali (interventi conformi alle norme e strumenti urbanistici), se realizzati in aree vincolate, e' consentita solo quando l'intervento si possa configurare come restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria. E' quindi esclusa la sanatoria straordinaria quando l'intervento in zona vincolata consista (come nel caso di specie) in una nuova costruzione. Insomma, la direttiva non allarga l'area della condonabilita' prevista dalla legislazione nazionale e da quella toscana, ma si limita a precisare il requisito della "conformita' urbanistica" previsto per la condonabilita' stessa, restringendolo alla conformita' alle norme di rango primario e agli strumenti urbanistici di primo e di secondo livello, nonche' al rispetto della destinazione d'uso, ed escludendo invece le valutazioni degli aspetti meramente edilizi e costruttivi delle opere (nn. 1, 2 e 3 della Delibera).

Per altro verso, va disattesa la tesi difensiva secondo cui l'integrale versamento della oblazione estingue il reato urbanistico, indipendentemente dalla sanabilita' dell'intervento. Questa tesi si fonda sulla disposizione di cui alla Legge n. 47 del 1985, articolo 39 sempre richiamato dal Decreto Legge n. 269 del 2003 articolo 32 comma 25, secondo la quale il pagamento dell'oblazione, qualora le opere abusive non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui alla stessa Legge n. 47 del 1985, articolo 38 (ovverosia le contravvenzioni previste dalle leggi urbanistiche ed edilizie, ma non dalle leggi ambientali). Ma questa Corte ha gia' avuto modo di chiarire ripetutamente che detta disposizione si applica allorche' e' stata avanzata domanda di sanatoria per un'opera astrattamente sanabile e la sanatoria non sia stata conseguita per difetto di condizioni soggettive od oggettive; mentre non si applica quando le opere non sono sanabili neppure astrattamente e pur tuttavia e' stata versata la oblazione prevista per la sanatoria (v. per esempio Cass. Sez. 3, n. 10202 del 24.11.2005, Battinelli, rv. 233670).

7 - Se si aggiunge che entrambi i giudici di merito, con congrua motivazione assolutamente incensurabile in questa sede, hanno accertato che l'intervento edilizio contestato all'imputato consisteva nella costruzione di un vanno aggiuntivo per usi abitativi, e non gia' in un semplice frangivento o frangirumore, si deve concludere che il ricorso del difensore e' inammissibile, perche' tutte le censure proposte, alla luce delle ragioni sopra esposte, sono manifestamente infondate. In sostanza, l'opera realizzata dall'imputatato non solo configurava i contestati reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 articolo 44 lettera c) e al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 ma non era neppure oggettivamente condonabile.

L'inammissibilita' del ricorso, impedendo in radice la costituzione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la rilevazione e la dichiarazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Cass. Sez. Un. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266).

Nel caso di specie, il periodo prescrizionale massimo di quattro anni e sei mesi e' scaduto per entrambi i reati contestati solo il 10.10.2007, non potendosi computare la sospensione processuale disposta dal giudice di prime cure dal 13.6.2005 al 6.12.2005 in relazione al condono edilizio, appunto perche' l'opera non era oggettivamente condonabile. La sentenza impugnata e' stata emanata il 6.7.2007 e quindi va esente da ogni censura. Consegue a norma dell'articolo 616 c.p.p. la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non trattandosi di una inammissibilita' incolpevole ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

la Corte suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

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