In tema di cooperative per la costruzione di alloggi economici e popolari, e, in particolare, di controversie inerenti ai rapporti sociali, la giurisdizione esclusiva è del giudice amministrativo

In tema di cooperative per la costruzione di alloggi economici e popolari, e, in particolare, di controversie inerenti ai rapporti sociali, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo richiede la sussistenza non solo del requisito soggettivo, ossia la qualificazione della cooperativa come sovvenzionata dallo Stato, ma altresì del requisito oggettivo, consistente nella fruizione del contributo statale per la costruzione degli alloggi.
(Tribunale Bari Sezione 4 Civile, Sentenza del 24 giugno 2008, n. 1563)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

1) dr. Luigi CLAUDIO - Presidente -

2) dr. Michele MONTELEONE - Giudice -

3) dr. Anna DE SIMONE - Giudice rel. -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 6391/01 R.G. affari contenziosi vertente

TRA

AN.FI., rappresentata e difesa da avv. A.La. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in v. (omissis)

attore

E

COOPERATIVA EDILIZIA "IM.", in persona del commissario governativo p.t., rappresentata e difesa da avv. F.To. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari v.le (omissis)

convenuta avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 13/12/01 An.Fi. citava in giudizio la cooperativa edilizia "Im." a r.l., nonché il dr. Sa.Mi., già commissario governativo della cooperativa, al fine di sentir dichiarare l'inesistenza e la nullità della delibera del 3/4/98 (con la quale l'allora commissario governativo approvava il bilancio di esercizio al 31/12/97 con i poteri dell'assemblea), nonché l'inesistenza e nullità del bilancio approvato, oltre che sentir condannare la cooperativa e il commissario governativo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni provocati all'attore dall'approvazione e dalla pubblicazione del predetto bilancio.

Si costituivano ritualmente in giudizio la cooperativa edilizia "Im.", in persona del legale rappresentante pro - tempore, e il dott. M.Sa. (rispettivamente con comparse del 18/3 e del 19/3/02), eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. a vantaggio del TAR, trattandosi di controversia tra socio e cooperativa anteriormente disciplinata dall'art. 131 R.D. n. 1165/38 e rimessa alla cognizione della Commissione Regionale di Vigilanza.

A seguito della soppressione della Commissione di Vigilanza ex art. 53 D.L. n. 112/98, le prerogative giurisdizionali a questa prima riservate dal T.U. delle norme per l'edilizia economica e popolare di cui al R.D. 1165/38 vanno devolute al Giudice Amministrativo.

Sempre in via preliminare eccepivano l'improponibilità dell'azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., posto che l'approvazione del bilancio è atto amministrativo complesso che si esaurisce con l'approvazione della deliberazione e dei relativi allegati tecnici da parte del Ministero dei L.L.P.P., sicché, fin quando il Ministero non si sarà espresso, l'atto non sarà completo.

Infine, sempre in via preliminare, eccepivano la decadenza dall'azione, proposta con atto notificato il 13/12/01 per impugnare una delibera del 3/4/98, a nulla rilevando il precedente ricorso del 29/5/98 in quanto erroneamente indirizzato alla Commissione Regionale di Vigilanza.

Nel merito contestavano la fondatezza delle domande, delle quali chiedevano il rigetto con vittoria di spese e, il solo Sa., spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'An. al

risarcimento dei danni tutti causatigli.

A seguito di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 10/10/07 sulle conclusioni rassegnate dalle parti tutte (che qui si intendono riportate)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle parti convenute, la quale risulta fondata.

Infatti, la presente controversia rientrava nella competenza della Commissione Regionale di Vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi del disposto di cui all'art. 131 R.D. n. 1165/38, perché "controversia tra socio e cooperativa in quanto riguardano rapporti sociali".

Ebbene, a seguito della soppressione delle Commissioni di Vigilanza, operata con l'art. 53 del d.lgs n. 112/98, la giurisdizione sulla controversia de qua è stata attribuita al Giudice Amministrativo.

Infatti, la giurisprudenza del S.C. ha ormai definitivamente chiarito a sezioni unite che "ai sensi dell'art. 131 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165, nelle cooperative per la costruzione di alloggi economici e popolari, è devoluta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio, od aspirante socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto attinenti a rapporti sociali; ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione non rileva stabilire se permanga, pur a seguito del d.lg. n. 112 del 1998, la competenza contenziosa delle commissioni di vigilanza, essendo la giurisdizione attribuita al giudice amministrativo "ratione materiae" e rilevando la questione della necessità della preventiva pronuncia delle commissioni per adire il giudice amministrativo solo sulla proponibilità dell'azione davanti a questi e non sulla giurisdizione" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 13 novembre 2000, n. 1175 - Trib. Cassino 12/5/03 "Sussiste il difetto di giurisdizione del g.o. per la controversia riguardante socio e cooperativa inerente a rapporti sociali, essendo la cognizione sulle stesse attribuita, ai sensi dell'art. 131 r.d. n. 1165 del 1938, alla giurisdizione esclusiva del g.a., nel caso in cui siano presenti sia il requisito soggettivo, consistente nella qualificazione della cooperativa edilizia come sovvenzionata dallo Stato, che quello oggettivo, consistente nell'aver usufruito del contributo statale per la costruzione degli alloggi" e altre).

Pertanto, con riferimento alle domande attoree, va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. adito.

Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Sa., va rilevato che la stessa, pur non essendo stata in alcun modo precisata, non può che essere connessa oggettivamente alle domande proposte dall'attore, con la conseguenza che l'accertamento della fondatezza dei motivi dell'impugnativa proposta appare pregiudiziale rispetto all'esame della domanda risarcitoria proposta.

In considerazione della natura e ragioni delle decisioni ricorrono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari - IV sez. civile - fallimenti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da An.Fi. con atto notificato il 13/12/01 nei confronti di Cooperativa Edilizia "Im.", in persona del legale rappresentante p.t., e di Sa.Mi., così provvede:

A) dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. a vantaggio del Giudice Amministrativo;

B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Bari il 16 giugno 2008.

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2008.

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