In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento per la notifica individuato nel momento in cui l'autorità competente ha verificato l'esistenza della violazione

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 6 febbraio 2009, n. 3043)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto 17 febbraio 2004 da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - in persona del Ministro in carica - rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi;

- ricorrente -

contro

Ba. Ca. S.p.A. - Ca. di. ri. di. Ge. ed. Im. - in persona del suo rappresentante avv. Po. Gi., a cio' autorizzato con Delib. C.d.A. 12 maggio 2003 - rappresentata e difesa in virtu' di procura speciale a margine del controricorso dall'avv. VILLANI Giorgio del foro di Genova e dall'avv. Stefano Coen, presso il quale e' elettivamente domiciliata in Roma, alla via Archimede, n. 44;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Mondovi' n. 11 del 19 febbraio 2003 - non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2008 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;

udito per la controricorrente l'avv. Stefano Coen;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 febbraio 2003, il Tribunale di Mondovi' accolse l'opposizione proposta il 11 marzo 2002 dalla Ba. Ca. S.p.A. ed annullo' il Decreto n. 40791/a del 21 dicembre 2001, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su segnalazione ricevuta dalla g.d.f., aveva ingiunto all'istituto di credito, in solido con i direttori pro tempore della filiale di (OMESSO), il pagamento delle sanzioni amministrative di euro 1.111.879,00 e di euro 779.325,00, in relazione alla violazione del Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, articolo 3, comma 1, per l'omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio del complessivo ammontare lire 14.647.479.696.

Osservo' il giudice che era fondata l'eccezione pregiudiziale formulata dall'opponente di tardi vita della contestazione della violazione, per essere decorso il termine di novanta giorni, prescritto dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 14 tra la data del 26 giugno 1998, nella quale era pervenuta al Ministero la segnalazione della g.d.f., e quella del 28 settembre 1998, in cui il Ministero aveva notificato all'istituto di credito gli estremi della violazione.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e' ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimata Ba. Ca. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili le questioni sollevate nel controricorso di nullita' della notifica della contestazione degli estremi della violazione e di tardivita' della stessa per essere la contestazione degli estremi della violazione anche nella facolta' della g.d.f.,

La prima, ritualmente proposta e non esaminata dal giudice a quo, giacche', ove considerata logicamente pregiudiziale a quella di tardivita' della notifica, il suo mancato esame avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso incidentale condizionato e, ove ritenuta assorbita dalla decisione impugnata, nulla osterebbe alla sua riproposizione nell'eventuale giudizio di rinvio.

La seconda, perche' ne' dalla sentenza e ne' dal ricorso risulta che la stessa sia stata dedotta con l'opposizione al decreto-ingiunzione e la novita' dell'argomento che sottende, costituito dalla compiutezza dell'accertamento della violazione sin dal momento della segnalazione della g.d.f., non ne consente l'esame presupponendo una valutazione di fatto preclusa in sede di legittimita'.

Va aggiunto che la facolta' eventualmente riconosciuta dalla legge alla g.d.f. di procedere alla contestazione degli estremi delle violazioni non ne equivale alla possibilita', ben potendo l'autorita' competente ad emettere il provvedimento sanzionatorio riservare, in particolari materie, ad una propria ulteriore valutazione dei fatti segnalati l'accertamento delle violazioni.

Con l'unico motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 14, comma 6, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, avendo la sentenza escluso la tempestivita' della contestazione della violazione, facendo erroneo riferimento per l'inizio del decorso del relativo termine alla data nella quale era pervenuta al Ministero la segnalazione della g.d.f., anziche' a quella nella quale il Ministero, in base all'istruttoria esperita, aveva accertato la sussistenza degli estremi di essa.

Il motivo e' fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato in tema di sanzioni amministrative il principio che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine prescritto dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 14 comma 2, per la notifica degli estremi di essa, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialita' da parte dell'autorita' alla quale e' stato trasmesso il rapporto, ma va individuato in quello in cui l'autorita' alla quale e' stato trasmesso il rapporto abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso, pur tenendo conto della complessita' della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessita' di detta acquisizione e valutazione (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 18 aprile 2007, n. 2007; Cass. civ., sez. 2, sent. 30 maggio 2006, n. 12830; Cass. civ., sez. 1, sent. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. civ., sez. 1, sent. 19 novembre 2003, n. 17534).

La regola che impone di contestare l'infrazione, quando non e' possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, onde consentire la piena esplicazione delle possibilita' di difesa dell'interessato, non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialita' non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione e che vi sono ambiti, come, in specie, quello del riciclaggio, nei quali, essendo l'accertamento condizionato da una attivita' istruttoria e valutativa dei fatti constatati, l'osservanza del termine deve essere individuato secondo le particolarita' dei singoli casi e indipendentemente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi addetti alla vigilanza.

A tale regola non si e' adeguata la decisione di merito, giacche', pur avendo correttamente richiamato il principio sopra enunciato e riconosciuto che solo dalla data di ricezione della segnalazione, e cioe' "a partire dal 26.6.98 l'opposto ebbe la possibilita' di vagliare la regolarita' dell'operato della Guardia di Finanza onde decidere se dare inizio o meno al procedimento amministrativo volto all'irrogazione delle sanzioni", ha poi fatto decorrere il termine per la notifica degli estremi della violazione dalla stessa data, ravvisandone l'inosservanza per soli per quattro giorni, anziche' che da quella in cui il Ministero aveva positivamente vagliato l'operato della g.d.f. ovvero aveva manifestato una immotivata inerzia nel decidere se dare inizio o meno al procedimento sanzionatorio.

Alla fondatezza del motivo segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita', al Tribunale di Alba, in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Alba, in persona di altro magistrato.






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