L'amministratore, prima di prima di avviare le procedure di calcolo delle tasse deve effettuare una verifica delle denunce già effettuate da parte degli occupanti dello stabile amministrato

L'amministratore, prima di prima di avviare le procedure di calcolo delle tasse deve effettuare una verifica delle denunce già effettuate da parte degli occupanti dello stabile amministrato. E' quanto stabilito dal Garante per la privacy, che ha accolto il ricorso di un inquilino milanese che aveva ritenuto scorretto ed arbitrario l'utilizzo dei propri dati personali da parte dell'amministratore.



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Garante per la protezione dei dati personali - Condominio: limiti alle comunicazioni di dati relativi alla Tarsu da parte dell'amministratore - 19 febbraio 2009 - News letter 5 maggio 2009
Premesso

1.1. Con proprio reclamo il sig. F. D. L. ha lamentato l'inoltro al Comune di Milano (Settore finanze ed oneri tributari) da parte del geom. Roberto Bianchi, in qualità di amministratore del condominio all'interno del quale è ubicato l'appartamento che il reclamante occupa in qualità di conduttore, del modello contenente la denuncia di "occupazione o detenzione di locali o aree" ai fini del calcolo e del versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. Tarsu) riferito alla posizione tributaria del reclamante stesso.

Stando alle dichiarazioni del reclamante, non contraddette sul punto da controparte, egli avrebbe "espressamente avvisato – con una telefonata effettuata il 20 marzo 2001– l'amministratore […] che avrebbe presentato al Comune di Milano la denuncia di occupazione" (nota del 30 ottobre 2006, circostanza ribadita nella successiva nota del 5 settembre 2007, in atti); ciononostante questi procedeva, ad insaputa del reclamante, a inoltrare autonoma denuncia con riferimento alla posizione tributaria dell'occupante.

Dalla documentazione in atti risulta che la dichiarazione per il calcolo della Tarsu è stata depositata dal reclamante al Comune in data 26 marzo 2001 (come risulta dal timbro del Comune di Milano-Settore oneri e tributi, prot. n. 18515), mentre solo il 18 dicembre 2001 (protocollo generale del Comune di Milano n. 0255101) tale incombenza è stata assolta anche dall'amministratore.

La duplice dichiarazione pervenuta al Comune di Milano con riguardo alla medesima posizione tributaria avrebbe cagionato un pregiudizio al reclamante; in particolare, nel 2006 il sig. D. L. avrebbe ricevuto la notifica di due avvisi di pagamento riferiti allo stesso periodo di occupazione per il medesimo immobile (cfr. documentazione in atti).

Con il reclamo il sig. D. L. ha chiesto a questa Autorità l'adozione di opportuni provvedimenti nei confronti del condominio di via Vespri Siciliani, 16, in Milano, in persona dell'amministratore pro-tempore, geom. Roberto Bianchi.

1.2. Il geom. Bianchi, nel dare riscontro alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, ha chiarito che le operazioni di trattamento effettuate erano avvenute solo "al fine di ottenere il frazionamento della cartella esattoriale relativa alla tassa raccolta rifiuti". Nel caso specifico, egli avrebbe acquisito i modelli predisposti dal Comune di Milano e li avrebbe depositati in portineria affinché ogni condomino, dopo averli compilati, li restituisse all'amministratore il quale avrebbe poi provveduto anche alla consegna formale delle c.d. "schede individuali" (essendo tenuto, stando a quanto dichiarato, a compilare una "scheda riepilogativa, dove vanno indicati i totali dei dati raccolti, relativamente alle unità immobiliari" nonché "un elenco riassuntivo, dove vanno indicati i dati di tutti i dichiaranti e i dati delle corrispondenti unità immobiliari": cfr. comunicazione del 14 giugno 2007).

Alla luce delle dichiarazioni rese dall'amministratore, "poiché al 22/05/2001 l'unica scheda mancante era quella relativa alla proprietà Agosteo (di cui Di Lorenzo è inquilino)", egli avrebbe sollecitato l'intervento dell'amministratore della società proprietaria dell'immobile (geom. Ballerio) che, compilata la scheda con riferimento alla posizione tributaria del sig. D. L. (facoltà riconosciuta dall'art. 6, comma 3, regolamento cit.), apponeva la propria sottoscrizione in calce alla stessa trasmettendola all'amministratore del condominio.

2.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente provvedimento ha ad oggetto il trattamento dei dati personali riferiti al sig. D L. – e più precisamente la loro comunicazione – da parte del geom. Bianchi nell'ambito della procedura di trasmissione al Comune di Milano dei dati utili al calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2.2. In via preliminare, si osserva che detta comunicazione è stata effettuata dall'amministratore non già nell'ambito delle proprie funzioni di rappresentanza della compagine condominiale o per dare attuazione a delibere condominiali (e quindi in base al presupposto di liceità previsto all'art. 24, comma 1, lett. b) del Codice), bensì in adempimento di obblighi derivanti dal regolamento del Comune di Milano in materia di applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, adottato ai sensi dell'art. 68 del d.lg. 15 novembre 1993, n. 507, obblighi gravanti, in generale, sulla figura dell'amministratore di condominio (e quindi, riconducibili al presupposto di liceità di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), del Codice).

Il menzionato regolamento stabilisce, infatti, che "per i condomini già regolarmente costituiti gli amministratori dovranno fornire l'elenco dei soggetti occupanti corredato dei dati utili alla tassazione per consentire al Comune l'apertura di altrettante posizioni tributarie" (art. 6, comma 2, Regolamento Comune di Milano per l'applicazione della tassa, cit.). Inoltre, sempre secondo quanto disposto dal regolamento, "per i condomini […] il Comune si avvale della facoltà concessa dall'art. 73, comma 3-bis del d.lgs. 507/93: pertanto, gli amministratori di condominio e i soggetti che gestiscono i servizi comuni devono presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio […]" (art. 9, comma 3, regolamento cit.). Esso prevede, altresì, che "in assenza della dichiarazione nonché della trasmissione dei dati rilevanti da parte dei soggetti indicati all'art. 6, per tali posizioni residue responsabili del versamento di quanto dovuto saranno gli Enti proprietari, gli Enti gestori o gli amministratori di condominio" (art. 27, comma 3, regolamento, cit.).

2.3. Se, quindi, alla luce della disciplina di settore allo stato vigente a livello locale (il citato regolamento del Comune di Milano), il trattamento di dati personali da parte dell'amministratore di condominio è, in termini astratti, lecito, per le ragioni di seguito illustrate deve tuttavia ritenersi che la comunicazione avvenuta nei confronti degli uffici comunali sia, nel caso di specie, avvenuta in violazione del principio di correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice).

Invero, a fronte dell'espressa richiesta del reclamante di voler procedere autonomamente all'inoltro della documentazione all'Ufficio comunale competente – circostanza, come sopra precisato al punto 1.1., non contestata dall'amministratore e in ordine alla quale il reclamante può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 168 del Codice – quest'ultimo, anche in considerazione della natura succedanea dell'obbligo e dell'eventuale responsabilità derivante dal regolamento comunale, prima della comunicazione dei dati relativi al reclamante alla luce del principio di correttezza nel trattamento dei dati personali, avrebbe dovuto, nell'ampio arco temporale a sua disposizione (anche rivolgendo espressa richiesta agli incaricati del Comune prima di procedere al deposito della documentazione), accertarsi dell'effettivo mancato adempimento dell'obbligo gravante sul sig. D. L., soggetto passivo della tassa.

Tale comportamento, ove tenuto, avrebbe impedito la consegna di dichiarazioni diverse riferite allo stesso contribuente e, al contempo, avrebbe prevenuto l'insorgere di una possibile responsabilità dell'amministratore nei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, deve quindi prescriversi al sig. Roberto Bianchi, quando operi nella qualità di amministratore condominiale e in tale veste sia tenuto a presentare la denuncia di occupazione o detenzione di locali o aree ai fini del calcolo e del versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in luogo dei soggetti a ciò direttamente tenuti, a porre in essere ogni previa scrupolosa verifica dell'avvenuta presentazione della stessa da parte degli occupanti dello stabile amministrato al fine di prevenire denunce ripetute o inesatte.

3. Fatta salva ogni valutazione in ordine ai profili di natura tributaria come pure in relazione ad eventuali profili di responsabilità civile, il Garante si riserva di valutare la liceità del trattamento effettuato dal Comune di Milano in relazione alla comunicazione di dati personali riferiti agli occupanti da parte degli amministratori condominiali prevista dal regolamento comunale.

Per questi motivi il Garante

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive al sig. Roberto Bianchi, quando operi nella qualità di amministratore condominiale e in tale veste sia tenuto a presentare la denuncia di occupazione o detenzione di locali o aree ai fini del calcolo e del versamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in luogo dei soggetti a ciò direttamente tenuti, a porre in essere ogni previa scrupolosa verifica dell'avvenuta presentazione della stessa da parte degli occupanti dello stabile amministrato.

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