L’amministrazione comunale non può vincolare l’autorizzazione degli impianti di telefonia mobile all’aggiornamento del piano comunale di installazione di questo tipo di infrastrutture

In tema di installazione di impianti di telecomunicazione, se è vero che l'ente locale può regolamentare aspetti della materia nei limiti dettati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, non può, tuttavia, nelle more dell'adozione dei piani di installazione sospendere in via generalizzata e assoluta la realizzabilità degli interventi in questione. Ciò sia perché l'ordinamento non contempla il potere di sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria, peraltro contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica e non prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (le misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori generali è figura tipica, la cui applicazione non è estensibile ad altre fattispecie), sia perché, pur spettando all'ente locale la pianificazione del territorio, non può subordinarsi la realizzazione degli impianti all'espresso intervento pianificatorio del Comune (cfr. gli articoli 86 e 87 del d. lgv. 259 del 2003, inequivocabilmente ispirati a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un'infrastruttura strategica per lo sviluppo).



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2008, proposto da:

società Vo. Om. N.V., rappresentata e difesa dagli avv. Pi. De Le. e Fr. De Le., con domicilio eletto presso il loro studio in Ba., p.za Al. Mo. (...);

contro

il Comune di Tr., rappresentato e difeso dall'avv. Vi. Tr., con domicilio eletto in Ba., piazza Ga., (...);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota protocollo 52906 del 29 novembre 2007, inviata in data 10 dicembre 2007, con la quale il Dirigente della (...) Ripartizione Settore Ambiente del Comune di Tr. ha rilevato che l'implementazione dell'impianto con sistema UMTS ubicato in Tr. in Piazza De. Re. - Palazzo Ga. (denominato (...), Tr. Piazza De. Re.) non è contemplata nel piano di installazione comunale approvato con delibera n. 37/2005, e che qualsiasi autorizzazione in merito sarà rimandata alla fine dello studio per l'aggiornamento del PIC;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tr.;

Vista la propria ordinanza n. 132 del 5 marzo 2008;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 3171 del 10 giugno 2008;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Doris Durante;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 4 febbraio 2008, depositato il successivo 8 febbraio, la Vo. Om. N.V., società soggetta a direzione e coordinamento di Vo. Group, ha chiesto l'annullamento della nota del 29 novembre 2007, con la quale il Dirigente della (...) Ripartizione Settore Ambiente del Comune di Tr., ha rinviato alla fine dello studio per l'aggiornamento del PIC, ogni decisione in merito alla istanza di implementazione del sistema UMTS e di tratte in ponte radio sulla Stazione Radio Base esistente ed ubicata in Tr., Piazza De. Re. - Palazzo Ga. (denominato (...), Tr. Piazza De. Re.), avendo rilevato che non è contemplata nel piano di installazione comunale approvato con delibera n. 37 del 2005.

Deduce:

violazione dell'art. 87 del d. lgv. 359 del 2003; violazione del principio di tipicità delle misure di salvaguardia; violazione del principio di certezza dei termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione delle leggi sul procedimento amministrativo;

violazione delle norme che configurano il servizio di telecomunicazioni come servizio pubblico: art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318; direttiva CE 22/2002; D.P.R. 2 dicembre 1994; art. 231 del D.P.R. 20 marzo 1973, n. 156; violazione e falsa applicazione degli articoli 86 e 90 del d. lgv. n. 259 del 1° agosto 2003; eccesso di potere per irragionevolezza e mancato contemperamento degli interessi;

violazione degli articoli 86 e 90 del d. lgv. 259 del 1° agosto 2003 contenente il Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il Comune di Tr., costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità e del ricorso e ne ha dedotto l'infondatezza, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 132 del 5 marzo 2008, il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare, riformata in appello, con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 3171 del 10 giugno 2008.

Le parti hanno depositato memorie difensive ed alla pubblica udienza del 12 novembre 2008, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il provvedimento del Comune che rinvia la implimentazione del sistema UMTS e di tratte di ponte radio su Stazione Radio base esistente ed ubicata alla Piazza De. Re. all'aggiornamento delle previsioni del piano degli insediamenti (PIC) integra una misura di salvaguardia atipica e con la quale si impedisce il completo funzionamento della rete in violazione dei principi vigenti in materia e con il principio di tipicità delle misure di salvaguardia.

Il legislatore statale, con il Codice delle Comunicazioni approvato con d. lgv. 259 del 2003, ha inteso promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, assimilate dalla legislazione alle opere di urbanizzazione primaria e per di più ritenute di preminente interesse nazionale.

Gli articoli 86 e 87 del d. lgv. 259 del 2003 sono inequivocabilmente ispirati a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un'infrastruttura strategica per lo sviluppo.

Quanto al potere dell'ente locale, se è vero che può regolamentare aspetti della materia nei limiti dettati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, non può, tuttavia, nelle more dell'adozione dei piani di installazione sospendere in via generalizzata e assoluta la realizzabilità degli interventi in questione.

Ciò sia perché l'ordinamento non contempla il potere di sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria, peraltro contrastante con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica e non prevista nemmeno dalle norme in materia edilizia (le misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori generali è figura tipica, la cui applicazione non è estensibile ad altre fattispecie), sia perché, pur spettando all'ente locale la pianificazione del territorio, non può subordinarsi la realizzazione degli impianti all'espresso intervento pianificatorio del Comune.

La Corte Costituzionale, già in tempo risalente (cfr. sentenze n. 307 del 7 ottobre 2003 e n. 331 del 27 ottobre 2003), nel ribadire l'esigenza della completa realizzazione delle reti delle comunicazioni evidenziava che il divieto di installare stazioni radio base in mancanza di regolamento comunale potrebbe rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così le prescrizioni da "criteri di localizzazione" in inammissibili "limitazioni di localizzazione".

In tale contesto normativo e giurisprudenziale è evidente la illegittimità del provvedimento gravato con il quale il Comune di Tr. ha bloccato - attraverso il rinvio senza fissazione di termine - un intervento (implimentazione) indispensabile per garantire una copertura del territorio rispettosa degli standards, da realizzarsi, peraltro, su stazione base già esistente.

Il Comune di Tr. non ha nemmeno considerato che l'implementazione è tesa alla minimizzazione degli effetti dei campi elettromagnetici attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed al miglioramento della rete.

Palese, altresì, il difetto di motivazione, abbisognando che il Comune, avuto riguardo ai principi di "precauzione" e di "pianificazione territoriale" indichi in concreto ed in relazione al singolo caso, le ragioni in forza delle quali, al momento e in relazione alle previsioni primarie, gli interventi non possono essere realizzati.

L'atto gravato in definitiva, nella forma di una moratoria, impedisce la completa realizzazione della rete non tenendo in alcun conto l'esigenza di assicurare la copertura del servizio sull'intero territorio comunale con conseguente compromissione degli interessi degli operatori della telefonia mobile e del servizio pubblico da essi erogato, nonché del diritto di comunicazione che ne costituisce il suo logico fondamento.

Per tali ragioni, il provvedimento si manifesta illegittimo e deve essere annullato.

Quanto alle eccezioni di inammissibilità solevate dalla difesa del Comune sono del tutto prive di pregio, sia perché - come si è detto - la moratoria integra vero e proprio diniego e, comunque, un blocco della realizzazione dell'infrastruttura, sia perché nessun onere di impugnare il piano comunale grava sulla parte interessata alla installazione, tanto più che l'intervento di cui si discute interessa un impianto già esistente e le questioni relative all'aggiornamento del piano possono essere fatte valere nel relativo procedimento di approvazione del piano.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Doris Durante, Presidente FF, Estensore

Giuseppina Adamo, Consigliere

Savio Picone, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

INDICE
DELLA GUIDA IN Amministrativo

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3813 UTENTI