L’amministrazione non può inibire la realizzazione degli impianti di telefonia sulla sola base del rinvio alla destinazione urbanistico-edilizia di una determinata area

Come la generalizzata esclusione della possibilità di installare impianti di telecomunicazione in intere aree del territorio comunale si giustifica solo se sorretta da scelte improntate a ragionevolezza, così l’amministrazione non può inibire la realizzazione degli impianti di telefonia sulla sola base del rinvio alla destinazione urbanistico-edilizia di una determinata area. (TAR Toscana-Firenze, sez. II, ordinanza 23.01.2009 n° 80)



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T.A.R.

Toscana - Firenze

Sezione II

Ordinanza 23 gennaio 2009, n. 80

(Pres. Nicolosi, Est. Grauso)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2318 del 2008, proposto da:

Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Castelli ed Erica Deuringer, con domicilio eletto presso Alessio Castelli in Firenze, viale Belfiore 10;

contro

Comune di San Casciano in Val di Pesa, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Amante, con domicilio eletto presso Enrico Amante in Firenze, via Alfieri 19;

e con l'intervento di

Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Grassi, Filippo Lattanti e Clelia Vitocolonna, con domicilio eletto presso Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota, prot. n. 21968 del 29.9.2008, ricevuta il 2.10.2008 (All. A), con la quale il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia ha comunicato a Vodafone Omnitel N.V. l’improcedibilità relativamente all’istanza prot. 21008, da essa presentata congiuntamente a Telecom Italia, in data 17.9.2008, ex art. 86, 87 e 88 D.Lgs. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base nel predetto Comune, in via Montecampolesi;

- nonché, per quanto possa occorrere, delle disposizioni del Piano Strutturale del Comune di San Casciano in Val di Pesa in essa richiamate ed in particolare degli artt. 12, comma 11 lettera b) e comma 19 lettera e), 17, comma 13, 21, comma 1 lettera b), 22, comma 1 lettera e), 26, comma 9 lettera c) e 41, comma 4 lettera e);

- e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto e con espressa riserva di motivi aggiunti e di richiedere il risarcimento danni in separata sede..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che, pur con i limiti di sommarietà propri della cognizione cautelare, l’impugnazione può essere favorevolmente delibata in relazione ai vizi dedotti con il terzo motivo di gravame: posto, infatti, che è la legge stessa (art. 86 D.Lgs. n. 259/03) ad assimilare le infrastrutture delle reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, per costante giurisprudenza l’installazione di tali infrastrutture è astrattamente praticabile in tutte le zone del territorio comunale, a prescindere dalla relativa destinazione (cfr. fra le molte, Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 5342). Ne discende che, come la generalizzata esclusione della possibilità di installare impianti di telecomunicazione in intere aree del territorio comunale si giustifica solo se sorretta da scelte improntate a ragionevolezza, così l’amministrazione non può – come nella specie – inibire la realizzazione degli impianti di telefonia sulla sola base del rinvio alla destinazione urbanistico-edilizia di una determinata area;

- considerato che, alla luce dei rilievi appena svolti, non sembra potersi legittimamente affermare il carattere vincolato dell’atto impugnato, di talché la delibazione di fondatezza deve essere estesa alle censure di cui al primo motivo, afferenti alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/90;

- ritenuto che il pericolo nel ritardo è ravvisabile con riferimento all’esigenza di consentire l’assolvimento degli obblighi di copertura di rete gravanti sulla ricorrente in veste di operatore autorizzato di TLC;

P.Q.M.

accoglie l’istanza incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Alessandro Cacciari, Primo Referendario

Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/01/2009.

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