L'atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato all'Avvocatura locale e non alla P.A. parte del giudizio

Con sentenza n. 4665/2007 la Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di validità della notifica di un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di un’amministrazione dello Stato, nel caso in cui l’atto sia stato notificato direttamente alla pubblica amministrazione e non alla Avvocatura.
Nello specifico, la S.C. ha stabilito che la notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi, quando debitore sia un’amministrazione dello Stato, è soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 ed è nulla se eseguita direttamente presso l’amministrazione, anzichè presso l’ufficio locale dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio in ragione del tribunale davanti al quale il processo esecutivo è iniziato.

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