L'autorità amministrativa è legittimata a procedere alla rimozione dei cartelli pubblicitari senza preventiva comunicazione al trasgressore

Con sentenza n. 11115 del 15/05/2007, la Seconsa Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato un risalente orientamento, già espresso dalle Sez. Unite nel lontano 1978 con sentenza n. 11, secondo cui è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art 11 del DPR 15 giugno 1959, n 393, il quale stabilisce, tra l'altro, che i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non conformi alle Disposizioni di legge debbono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione entro quindici giorni dalla diffida dell'ente proprietario della strada, e, in mancanza, la rimozione viene effettuata dall'ente a spese del titolare della autorizzazione, sotto il profilo che la legge non prevede la necessita di un procedimento amministrativo nel quale si dovrebbe inserire un intervento del privato prima di giungere al provvedimento di rimozione della pubblicità stradale illegittima, in quanto nessuna norma costituzionale impone alla pubblica amministrazione l’obbligo di sentire il privato prima di emettere un provvedimento che lo riguardi.
La Corte, infatti, ha così dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 13-quater del Codice della Strada, posta in relazione all'art. 24 Cost., laddove consente all'autorità amministrativa la rimozione di cartelli pubblicitari senza la preventiva comunicazione al trasgressore, trattandosi di un provvedimento tipico a tutela della pubblica incolumità, in relazione al quale è differita la difesa dei diritti dell'interessato ad un momento successivo.





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