L'ente pubblico è l'unico ed esclusivo soggetto legittimato ad intervenire sugli argini e di conseguenza è l'unico responsabile del fatto lesivo

L'ente pubblico è obbligato ad attivarsi per la tutela di un diritto altrui. In caso di inerzia, difatti, a carico dell'ente scatterà la responsabilità omissiva colposa, con conseguente condanna al risarcimento del danno. In particolare, in tema di nesso causale per illeciti omissivi, l'art. 40 c.p. - secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" - va interpretato nel senso che un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, in quanto questa impostazione appare più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione. Così, già solamente rapportando tale interpretazione del nesso causale da omissione alla situazione in cui tale condotta dannosa appartiene al danneggiato, deriva che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza. Ecco che, superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità della condotta - seppur richiesta dall'art. 1227 c.c. - rimane il solo elemento di selezione dei possibili comportamenti idonei a legarsi eziologicamente all'evento. Si ravviserà, dunque, un comportamento omissivo colposo del danneggiato solo ove l'inerzia riscontrata, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 21 novembre 2011, n. 24406



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.

Dott. ADAMO Mario - Presidente di Sez.

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 19839/2010 proposto da:

COMUNE DI ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRATICELLI GIANNI, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CE. ST. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 51, presso lo studio dell'avvocato APERIO BELLA LEOPOLDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CURZI CORRADO, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

IN. -. AS. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e difesa dall'avvocato BERTI RODOLFO, per delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

REGIONE MARCHE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 42/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 11/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l'Avvocato Roberto DE ANGELIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ce. St. s.r.l. convenne davanti al tribunale di Ancona il Comune di Ancona, assumendo che, nel mentre eseguiva lavori edili di realizzazione di un complesso immobiliare in zona (OMESSO), il (OMESSO) dovette sospendere gli stessi a causa di allagamento del cantiere per straripamento di un canale scolmatore di proprieta' del Comune, per difetti di costruzione dell'argine del canale ed omessa manutenzione dello stesso. L'attrice chiedeva la condanna del Comune al risarcimento del danno.

Il Comune chiamo' in causa il suo assicuratore della responsabilita' civile, s.p.a. In. As. , che eccepi' l'incompetenza territoriale del tribunale ordinario, in favore del tribunale regionale delle acque pubbliche.

Il Tribunale dichiaro' la nullita' della chiamata in causa dell'assicuratore e l'incompetenza per materia.

La Ce. , con atto del 29.6.2001, riassunse la causa davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, che, con sentenza del (OMESSO), dichiaro' il Comune responsabile del 50% dei danni, accolse la domanda di manleva del Comune nei confronti di In. As. e condanno' il Comune a pagare alla Ce. euro 35000,00.

Proponevano appello la Ce. St. s.r.l. ed appelli incidentali l' In. As. ed il Comune di Ancona.

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con sentenza depositata l'11 marzo 2010, accoglieva l'appello della Ce. e condannava il Comune di Ancona al pagamento nei confronti di questa della somma di euro 70.000,00.

Riteneva il Tsap che, giusto quanto accertato dal c.t.u., per evitare l'allagamento era necessario che l'argine posto sul lato del cantiere fosse stato innalzato di ulteriori cm. 110 con una struttura in cemento armato; che questa doveva essere effettuata dal Comune proprietario del canale e non dall'attrice; che l'impresa non poteva intervenire per modificare una proprieta' pubblica; che, ove avesse innalzato l'argine, l'attrice sarebbe andata incontro a responsabilita' penali, civili ed amministrative, anche tenendo conto che il piu' alto argine avrebbe provocato esondazioni a valle, danneggiando terzi; che nessuna responsabilita' poteva ravvisarsi nel fatto che l'erigendo fabbricato aveva una fondazione a platea e non a pali trivellati, perche' al momento dell'avvio dei lavori la scelta della fondazione su platea non poteva ritenersi imprudente o negligente.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Ancona.

Resistono con rispettivi controricorsi la Ce. St. s.p.a. e l' In. -. As. s.p.a. Quest'ultima ha anche proposto un ricorso incidentale condizionato.

Il Comune di Ancona e la Ce. St. hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 696 del 1994, articolo 4, Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 12, (ora Decreto Legislativo n. 81 del 2008), Regio Decreto n. 523 del 1904, articoli 57 e 58 in relazione al Regio Decreto n. 1175 del 1933, articolo 200; lamenta altresi' l'eccesso di potere per illogicita' e contraddittorieta' della motivazione Regio Decreto n. 1175 del 1933, ex articolo 200 nonche' Legge 31 marzo 1877, n. 3761, ex articolo 3 in relazione alla negata corresponsabilita' della soc. CE. nella causazione dell'evento dannoso. Secondo il ricorrente ha errato il TSAP nel ritenere che la CE. st. non poteva di sua iniziativa innalzare di cm. 110 l'argine del canale scolmatore, perche' cio' costituiva un illecito civile (operando sulla proprieta' pubblica) e penale, per costruzione abusiva. Ritiene il ricorrente che l'attrice aveva l'obbligo, a norma dell'articolo 2087 c.c. e del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, trasfuso nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, di predisporre il piano di sicurezza ed adottare tutti gli ausili possibili per la sicurezza del cantiere. Secondo il ricorrente la natura precaria dell'opera comportava la non necessita' della concessione edilizia ed inoltre, poiche' si trattava di opera temporanea, l'innalzamento dell'argine del canale di circa cm. 110 non necessitava di permesso di costruzione.

Sostiene il ricorrente che, trattandosi di opere temporanee per quanto sulla sponda del canale, esse non erano vietate a norma del Regio Decreto n. 523 del 1904, articolo 96.

2.1. Il motivo e' infondato.

Il nucleo centrale della censura, come emerge anche dal titoletto del motivo, e' costituito dalla doglianza avverso la sentenza impugnata nella parte in cui questa non ha rilevato che l'attrice aveva una corresponsabilita' nella causazione dell'evento dannoso, non avendo realizzato l'innalzamento dell'argine del canale, idonea ad evitare l'esondazione, pur avendo un obbligo di realizzazione di tale misura di sicurezza. Sotto questo profilo il motivo di ricorso si articola nell'individuazione delle norme giuridiche che fonderebbero l'obbligo giuridico della societa' CE. di innalzare il muro di sponda del canale.

2.2.Va preliminarmente osservato che, in tema di risarcimento del danno, l'articolo 1227 cod. civ., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilita' contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'articolo 2056 cod. civ. anche alla responsabilita' extracontrattuale,distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma).

Secondo la dottrina classica nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilita', segnatamente previsto dall'articolo 1227 c.c., comma 1, oltre che da altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza. L'autoresponsabilita' costituirebbe un mezzo per indurre anche gli eventuali danneggiati a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli. 2.3. Senza entrare nella questione dell'esistenza nel nostro ordinamento del detto principio di autoresponsabilita', va solo rilevato che la dottrina piu' recente, che questa Corte ritiene di dover condividere, ha abbandonato l'idea che la regola di cui all'articolo 1227 c.c., comma 1, sia espressione del principio di autoresponsabilita', ravvisandosi piuttosto un corollario del principio della causalita', per cui al danneggiante non puo' far carico quella parte di danno che non e' a lui causalmente imputabile. Pertanto la colpa, cui fa riferimento l'articolo 1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perche' il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'articolo 2043 c.c.), bensi' come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

2.4. Una volta riconosciuta all'articolo 1227 c.c., comma 1, la funzione di regolare, ai fini della causalita' di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entita' del risarcimento, ed una volta ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto l'evento lesivo e' conseguenza del comportamento colposo del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalita' con le possibili cause precedenti, rimane solo da esaminare quando il comportamento omissivo del danneggiato possa essere idoneo a costituire causa esclusiva o concausa dell'evento lesivo.

Va, anzitutto, rilevato che in tema di nesso causale per illeciti omissivi e con riferimento al comportamento dell'autore dell'illecito (diverso quindi dal comportamento del danneggiato) nella giurisprudenza di questa Corte coesistono due orientamenti ispirati rispettivamente alla tipicita' ed all'atipicita' dell'illecito omissivo.

Secondo il primo di tali orientamenti (che fa capo all'articolo 40 c.p., comma 2, nella sua valenza letterale: "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"), ai fini della responsabilita' per danni da condotta omissiva non e' sufficiente richiamarsi al principio del "neminem laedere" o ad una generica antidoverosita' sociale dell'inerzia, ma occorre individuare, caso per caso, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento che puo' derivare, oltre che dalla norma, da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura che leghi danneggiato e soggetto chiamato a rispondere (Cass. 25.9.1998, n. 9590; Cass. 6.4.1992, n. 2134; Cass. 9.1.1979, n. 116; Cass. 28 giugno 2005 n. 13982;).

Secondo l'altro orientamento, un obbligo giuridico di impedire l'evento puo' derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attivita' a tutela di un diritto altrui (Cass. 8.1.1997, n. 72; Cass. 14.10.1992, n. 11207; Cass. 29/07/2004, n. 14484; Cass. 23/05/2006, n. 12111).

2.5. Ritiene questa Corte di dover aderire a questo secondo orientamento, tenuto conto che esso si appalesa piu' conforme al principio solidaristico di cui all'articolo 2 Cost., nonche' al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione (articolo 1175 c.c.) (indicazioni in questo senso emergono gia' da Cass. S.U. n. 576 del 2008).
Gia' solo rapportando tale interpretazione del nesso causale da comportamento omissivo alla situazione in cui tale condotta dannosa e' dello stesso danneggiato, deve ritenersi che questi e' tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza.

2.6. Sennonche' vi e' anche una piu' specifica ragione per ritenere che, al fine di integrare la fattispecie di cui all'articolo 1227 c.c., comma 1 il comportamento omissivo del danneggiato rilevante non e' solo quello tenuto in violazione di una norma di legge, ma anche piu' genericamente in violazione delle regole di diligenza e correttezza.

Proprio perche' e' rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilita' del danneggiato, la colposita' del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'articolo 1227 c.c., comma 1, e' l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti - eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'articolo 40 c.p.c., comma 2, allorche' il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto.

Cosi' ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericita' dell'articolo 1227 c.c., comma 1 sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.

2.7. Cio' comporta che, ai fini dell'articolo 1227 c.c., comma 1, sussiste il comportamento omissivo colposo del danneggiato ogni qual volta tale inerzia contraria a diligenza, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno.

Ne' va trascurato il rilievo che la contraria tesi finirebbe per svuotare parzialmente di contenuto il principio di cui all'articolo 1227 c.c., comma 1 (anche nell'ipotesi di causalita' esclusiva) in tutti i casi di comportamento omissivo colposo del danneggiato, in quanto generalmente l'ordinamento non pone obblighi giuridici a carico di un soggetto per la tutela delle posizioni giuridiche di questi, mentre la regola di cui all'articolo 1227 c.c. va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed e' espressione del principio che esclude la possibilita' di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988).

2.8. Non puo', quindi condividersi il principio rigido di Cass. 30/09/2008, n. 24320, secondo cui il concorso del fatto colposo del danneggiato, che ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, esclude o limita il diritto al risarcimento, non puo' essere invocato allorche' la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale - col concorso di ulteriori elementi causali - sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento. Anche in questo caso il giudice di merito dovra' valutare se il comportamento omissivo tenuto dal danneggiato, rilevante sotto il profilo eziologico, sia stato connotato da colpa sia pure generica, nei termini sopra detti.

3.1. Nella fattispecie correttamente la sentenza impugnata ha escluso che sussistesse un comportamento colposo dell'attrice, per avere questa omesso di alzare l'argine del canale scolmatore con una struttura in cemento armato alta cm. 110, che avrebbe modificato l'immobile di proprieta' di ente pubblico. Corretta in diritto ed immune da vizi motivazionali e' l'osservazione che tale intervento non era esigibile nei confronti dell'attrice (e quindi il suo comportamento non e' carente di diligenza), poiche' l'avrebbe esposta al rischio di incorrere in un illecito civile per violazione del diritto di proprieta' pubblica ed un illecito penale per la realizzazione di manufatti non previsti dalla concessione, nonche' alla responsabilita' nei confronti dei terzi confinanti, a cui veniva traslato da parte di un privato, ed in assenza di ogni autorizzazione, l'evento dannoso dell'inondazione.

3.2.Inconferenti sono i richiami a pretesi obblighi giuridici per la sopraelevazione del muro, che secondo il ricorrente deriverebbero dall'articolo 2087 c.c. e dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996.

Entrambe tali fonti normative attengono alla sicurezza dei cantieri in relazione ai danni alla persona e non alla tutela dei beni privati in prossimita' di corsi d'acqua.

Inoltre correttamente ha ritenuto il TSAP che l'innalzamento dell'argine di cm. 110 con struttura in cemento armato, necessitava dell'autorizzazione della P.A. competente. Le disposizioni dello stesso testo unico Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 57 e 58 mentre assoggettano al controllo della pubblica amministrazione "i progetti per modificazioni di argini e per costruzioni e modificazioni di altre opere di qualsiasi genere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, ecc." (articolo 57), consentono una eccezione per "le opere eseguite dai privati per semplice difesa, aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo" (articolo 58).

Sennonche' nella fattispecie non si trattava di opera a difesa di bene privato aderente alle sponde, ma di opera di un privato che modificava direttamente l'argine, mediante innalzamento dello stesso con opera in struttura cementizia armata, e quindi, tutt'altro che precaria e transitoria, come assume il ricorrente, la quale opera finisce per influire sul regime delle acque, perche' impedisce in quel punto le esondazioni, traslandole in altra zona e quindi nei terreni di terzi.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 10 del 1977, articolo 4 (ora in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 12), in relazione al Regio Decreto n. 1175 del 1993, articolo 200.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto subordinare il rilascio della concessione edilizia a specifiche opere di presidio, chiedendo al privato di intervenire sul bene pubblico con modalita' e forme indicate nella concessione.

5. Il motivo e' inammissibile.

Infatti il TSAP, dopo aver ritenuto che i lavori non potevano essere effettuati dalla parte privata in assenza di autorizzazione del Comune, ha considerato che il Comune "avrebbe dovuto semmai subordinare il rilascio della concessione edilizia a specifiche opere di presidio, chiedendo al privato di intervenire sul bene pubblico con modalita' e forme specificamente autorizzate ed indicate nella concessione".

Trattasi di un argomento di supporto a quello su cui si basa la motivazione di accoglimento dell'appello e cioe' che l'unico soggetto legittimato ad intervenire sugli argini del canale era il Comune.

Ne consegue che nella fattispecie l'argomentazione e' adottata dalla corte ad abundantiam, consistente cioe' in argomentazione rafforzativa di quella costituente la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo.

Tali affermazioni vanno considerate di regola superflue e quindi giuridicamente irrilevanti ai fini della censurabilita' qualora, come nella fattispecie, l'argomentazione rafforzata sia per se' sufficiente a giustificare la pronuncia adottata.

Infatti le argomentazioni ad abundantiam non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimita' indipendentemente dalla loro esattezza o meno, se il dispositivo sia fondato su corretta argomentazione avente carattere principale ed assorbente.

E' quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituente "ratio decidendi" della medesima, non avendo nessuna influenza sul dispositivo e, quindi, non producendo effetti giuridici (Cass. 12/08/2004, n. 15635; Cass. 17/02/2004, n. 3002; Cass. 4 agosto 2000, n. 10241; Cass. 10 giugno 1999, n. 5714).

6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'eccesso di potere Regio Decreto n. 1175 del 1933, ex articolo 200 nonche' della Legge 31 marzo 1877, n. 3761, articolo 3 per carenza, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione con cui e' stato rigettato l'appello incidentale condizionato del Comune in relazione all'affermata irrilevanza del tipo di fondazione scelta dalla soc. Ce. : e cioe' fondazione a platea invece che con pali trivellati profondi.

Secondo il ricorrente erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la realizzazione della fondazione a platea, in luogo di quella su pali trivellati non avrebbe avuto alcun rilievo.

7.1. Il motivo e' infondato.

Con esso, in buona sostanza, il ricorrente sostiene che se l'attrice avesse adottato il sistema della fondazione con pali trivellati e non con platea, non si sarebbero avuti gravi effetti deformativi con l'esondazione e quindi ci sarebbe stata una limitazione dei danni.

Anche in questo caso la prospettazione attiene ad un concorso della condotta colposa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso (sul quale istituto si e' gia' detto).

7.2. Sul punto la decisione del Tsap e' chiara e corretta.

Anzitutto va ricordato che avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche - alle quali sia applicabile "ratione temporis" il Decreto Legislativo n. 40 del 2006 -, il ricorso per cassazione e' ammesso anche per denunziare il vizio di motivazione di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. Sez. Unite, 02/12/2008, n. 28547).

La sentenza impugnata ha rilevato che la questione del tipo di fondazione e' irrilevante. Infatti, poiche' la scelta di una fondazione a platea risultava conforme ai canoni tecnici ed era stata approvata dalle autorita' competenti, secondo le conclusioni del ctu non poteva addebitarsi alla Ce. alcun profilo di colpa per aver adottato tale soluzione, in quanto non potrebbe individuarsi una colpa per non aver previsto che in caso di alluvione del cantiere (e quindi in corso d'opera senza carichi stabilizzanti la fondazione a platea) i danni per una fondazione su pali trivellati sarebbero stati inferiori.

La questione, quindi, non e' quale fosse la migliore fondazione possibile, su cui si e' diffuso il ricorrente, ma se l'attrice fosse in colpa (quella rilevante ex articolo 1227 c.c.) nell'aver adottato la fondazione a platea.

Con la suddetta argomentazione, immune da vizi logici o giuridici, il Tsap ha escluso l'esistenza di tale colpa nella fattispecie in esame. Le contrarie censure del ricorrente si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di sindacato di legittimita'.

8. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c. in relazione al Regio Decreto n. 1175 del 1933, articolo 200, comma 1, lettera B) l'eccesso di potere in relazione all'articolo 200 cit., nonche' la violazione della Legge 31 marzo 1877, n. 3761, articolo 3 per insufficiente motivazione circa l'esclusione della copertura assicurativa.

Il ricorrente lamenta che il Tsap abbia ritenuto che la tracimazione del canale non rientrasse nell'ambito dei rischi di evento dannoso coperti dalla polizza assicurativa stipulata tra il Comune e l' In. As. s.p.a..

Assume il ricorrente che la polizza assicurativa sarebbe stata erroneamente interpretata dal giudice di merito.

9.1. Il motivo e' inammissibile.

A tal fine osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilita' di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche' nel ricorso si specifichi che il fascicolo e' stato prodotto e la sede in cui il documento e' rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento e' prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita' o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita' della sentenza od all'ammissibilita' del ricorso (articolo 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilita' di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.

Quindi la causa di inammissibilita' prevista dal nuovo articolo 366 c.p.c., n. 6, e' direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso (si vedano, in termini, Cass. S.U. n. 7161 del 25/03/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

9.2. Nella fattispecie non e' indicato nel ricorso se la polizza assicurativa, posta a base prima della domanda e poi della censura in questa sede, sia stata depositata e quando nel giudizio di merito e se la stessa sia stata depositata e dove in questo giudizio di legittimita'.

9.3. In ogni caso l'inammissibilita' consegue anche al mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti la polizza assicurativa non risulta trascritta nel ricorso, quanto meno nelle parti salienti, mentre cio' doveva essere effettuato dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 28/06/2006, n. 14973; Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

10. Il ricorso va rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato va, quindi, dichiarato assorbito.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, sostenute da ciascuna delle resistenti; va, altresi', condannato (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 25/03/2009, n. 7248; Cass. N. 3341/2009) al pagamento nei confronti di CE. St. delle spese del procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ex articolo 373 c.p.c., conclusosi con ordinanza di rigetto del TSAP del 9.2.2011, che rimetteva a questa corte la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuna delle resistenti, in complessivi euro 4200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, nonche' al pagamento nei confronti della Ce. St. s.r.l. delle spese del procedimento ex articolo 373 c.p.c., liquidate in complessivi euro 1000,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 200,00 per diritti ed euro 600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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